Cassazione Penale, Ordinanza n. 13166/2025 del 04/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'indagato/imputato ha impugnato l'ordinanza del GIP che aveva rigettato l'istanza ex art. 299 c.p.p. di revoca della custodia cautelare in carcere, subordinatamente di sostituzione con misura meno afflittiva. La difesa ha dedotto, con un unico motivo, vizio di motivazione e illogica applicazione degli artt. 274, 275, comma 2, e 51 c.p.p., sostenendo: che il giudice cautelare avrebbe confuso la fase cautelare con quella esecutiva successiva al passaggio in giudicato della condanna; che, intervenuta una condanna a pena inferiore a tre anni e tenuto conto della liberazione anticipata e del tempo già sofferto in custodia, non sarebbe più legittimo il mantenimento del carcere; che il richiamo al collegamento con un'organizzazione criminale di riferimento sarebbe apodittico, perché privo di specifici elementi probatori indicati nell'ordinanza.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito le censure cautelari, perché ha ritenuto il ricorso per cassazione non esperibile avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca o modifica della misura cautelare ex art. 299 c.p.p. in assenza di appello cautelare. Ha quindi qualificato il ricorso come appello cautelare ex art. 310 c.p.p. e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma. Ha inoltre ordinato la comunicazione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 299 c.p.p.
disciplina l'istanza di revoca o modifica della misura cautelare personale; il provvedimento che la respinge è impugnabile con appello cautelare, non con ricorso per cassazione omisso medio.
art. 310 c.p.p.
prevede l'appello cautelare quale mezzo di impugnazione avverso i provvedimenti in materia di misure cautelari personali diversi da quelli direttamente ricorribili per cassazione.
art. 311 c.p.p.
il ricorso per cassazione per saltum è ammesso solo nei casi previsti dalla norma e, in materia cautelare, solo per violazione di legge contro le ordinanze genetiche che dispongono una misura coercitiva; non sostituisce l'appello cautelare.
art. 568, comma 5, c.p.p.
consente la conversione dell'impugnazione proposta davanti a un giudice incompetente o con mezzo erroneo nel mezzo corretto, qui da ricorso per cassazione ad appello cautelare.
art. 274 c.p.p.
richiamato dalla difesa come parametro sulla legittimità delle esigenze cautelari.
art. 275, comma 2, c.p.p.
richiamato dalla difesa per sostenere l'illegittimità del mantenimento della custodia in carcere e la necessità di una misura meno afflittiva.
art. 51 c.p.p.
richiamato dalla difesa in relazione al preteso collegamento con un'organizzazione criminale.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
impone la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario.
Massime di principio
- In materia di misure cautelari personali, il rigetto dell'istanza di revoca o di sostituzione ex art. 299 c.p.p. non è immediatamente ricorribile per cassazione omisso medio, ma deve essere impugnato con appello cautelare ex art. 310 c.p.p.
- Il ricorso per cassazione cautelare per saltum ex art. 311 c.p.p. è un rimedio eccezionale e si riferisce solo alle ordinanze genetiche applicative della misura coercitiva, non ai provvedimenti che respingono richieste di revoca o modifica.
- Quando l'impugnazione è proposta con un mezzo erroneo ma è chiaramente riconoscibile il mezzo corretto, il giudice può procedere alla conversione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p., evitando una declaratoria di inammissibilità.
- Le doglianze sostanziali sulla permanenza delle esigenze cautelari e sulla graduazione della misura restano assorbite se il rimedio esperito non è quello processualmente corretto, dovendo prima essere rispettata la sequenza dei mezzi di impugnazione previsti dal codice.
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