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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32130/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato l'iscrizione ipotecaria eseguita per il mancato pagamento di somme risultanti da più cartelle di pagamento, deducendo: l'omessa preventiva notifica dell'intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973; l'inesistenza della notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria; l'illegittimità dell'ipoteca perché iscritta per importo pari al doppio del debito. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato. In cassazione l'agente della riscossione ha proposto tre motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, avendo la CTR aderito alla decisione di primo grado senza esaminare le critiche dell'appellante; (2) violazione dell'art. 50, comma 2, e dell'art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973, assumendo che l'ipoteca potesse essere iscritta senza previa intimazione di pagamento e che comunque non fosse stato correttamente prospettato un vizio del contraddittorio endoprocedimentale; (3) violazione dell'art. 91 c.p.c. per mancata condanna del contribuente alle spese.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso che la sentenza della CTR fosse nulla per motivazione apparente, ritenendo sufficiente, seppur sintetica, la motivazione per relationem con richiamo alla documentazione e alla decisione di primo grado. Ha poi affermato che l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973 non richiede la previa intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, perché non è un atto di espropriazione forzata; tuttavia deve essere preceduta dalla comunicazione al contribuente e dalla concessione di un termine per osservazioni o pagamento, in ossequio al contraddittorio endoprocedimentale. Nel caso concreto, la doglianza del contribuente, pur formalmente riferita all'art. 50, è stata correttamente letta come censura sostanziale per omessa attivazione del contraddittorio, sicché la decisione di merito è stata confermata. Il terzo motivo sulle spese è stato assorbito. È stato inoltre dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    consente di denunciare nullità processuali e della sentenza, tra cui la motivazione solo apparente.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiede la motivazione della sentenza; la sua mancanza o apparenza integra nullità.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    impone al giudice tributario un corredo motivazionale idoneo a rendere percepibile il fondamento della decisione.

  • art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato quale parametro per la validità della motivazione nel processo tributario.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il dovere di esposizione delle ragioni della decisione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il controllo di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale, restando denunciabili solo anomalie motivazionali estreme.

  • art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973

    non si applica all'iscrizione ipotecaria; l'intimazione di pagamento è richiesta per l'espropriazione forzata non iniziata entro un anno dalla cartella.

  • art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973

    l'iscrizione ipotecaria è una procedura alternativa all'esecuzione forzata e può essere disposta senza previa intimazione ex art. 50, ma previa comunicazione e contraddittorio endoprocedimentale.

  • art. 41, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato a fondamento del diritto al contraddittorio/procedimento partecipato.

  • art. 47, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato come garanzia effettiva di tutela giurisdizionale e difesa del contribuente.

  • art. 48, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato a sostegno delle garanzie difensive nel procedimento.

  • art. 91 c.p.c.

    regola la condanna alle spese, motivo ritenuto assorbito dal rigetto dei primi due motivi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    comporta, in caso di rigetto del ricorso, l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la sentenza è nulla per motivazione apparente solo quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; è invece sufficiente una motivazione sintetica che dia conto, anche per relationem, della ratio decidendi e dell'esame delle censure rilevanti.
  • L'iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973 non va equiparata all'espropriazione forzata: non richiede la previa intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, ma deve essere preceduta dalla comunicazione preventiva al contribuente e dalla concessione di un termine per pagare o formulare osservazioni, pena la nullità per violazione del contraddittorio endoprocedimentale.
  • Quando la parte invochi formalmente una norma non pertinente, il giudice deve qualificare giuridicamente i fatti e ricondurre la censura alla disciplina effettivamente applicabile, valorizzando la sostanza della doglianza e non la sua sola etichetta normativa.
  • La mancata attivazione del contraddittorio procedimentale può essere dedotta e apprezzata anche in controversie sulla riscossione coattiva, e la sua omissione determina l'illegittimità dell'ipoteca fino alla declaratoria giudiziale.
  • Il motivo relativo alle spese processuali resta assorbito quando il ricorso è integralmente respinto sui motivi che investono il merito della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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