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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24239/2024 del 09/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria ha impugnato la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna che aveva accolto il ricorso di un'associazione sportiva dilettantistica avverso un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2012. L'atto impositivo aveva rideterminato imponibili IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni, dopo una verifica e un processo verbale di constatazione che contestavano la natura non commerciale dell'ente e, conseguentemente, la spettanza del regime fiscale agevolato previsto per le associazioni sportive dilettantistiche. L'Agenzia ha dedotto, con due motivi, la violazione degli artt. 143, 144, 145 e 148 del d.P.R. 917/1986 e l'omesso esame di una questione oggetto di discussione tra le parti. I contribuenti si sono costituiti e hanno poi dichiarato di aver definito la lite ai sensi dell'art. 1, commi 186-202, della L. n. 197/2022, producendo la domanda di definizione e il versamento dovuto, con richiesta di estinzione del giudizio.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'adesione dei contribuenti alla definizione agevolata della controversia tributaria, verificando la produzione della domanda e del pagamento nei termini previsti. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 1, commi 197 e 198, della L. n. 197/2022, con spese a carico di chi le aveva anticipate. Non è stata decisa nel merito l'impugnazione dell'Agenzia, perché la definizione agevolata ha reso improcedibile la prosecuzione del giudizio.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando il contribuente deposita tempestivamente la domanda di definizione agevolata della lite tributaria e prova il versamento degli importi dovuti, il giudice deve dichiarare l'estinzione del processo senza esaminare il merito delle censure dell'Ufficio.
  • La definizione agevolata delle controversie tributarie opera come causa di chiusura del giudizio pendente, con regolazione delle spese a carico della parte che le ha anticipate.
  • La disciplina della definizione agevolata contempla un autonomo rimedio contro l'eventuale diniego dell'Amministrazione, che resta impugnabile nei termini di legge e può incidere sul provvedimento di estinzione già pronunciato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenza

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