Cassazione Civile, Ordinanza n. 24239/2024 del 09/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria ha impugnato la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna che aveva accolto il ricorso di un'associazione sportiva dilettantistica avverso un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2012. L'atto impositivo aveva rideterminato imponibili IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni, dopo una verifica e un processo verbale di constatazione che contestavano la natura non commerciale dell'ente e, conseguentemente, la spettanza del regime fiscale agevolato previsto per le associazioni sportive dilettantistiche. L'Agenzia ha dedotto, con due motivi, la violazione degli artt. 143, 144, 145 e 148 del d.P.R. 917/1986 e l'omesso esame di una questione oggetto di discussione tra le parti. I contribuenti si sono costituiti e hanno poi dichiarato di aver definito la lite ai sensi dell'art. 1, commi 186-202, della L. n. 197/2022, producendo la domanda di definizione e il versamento dovuto, con richiesta di estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'adesione dei contribuenti alla definizione agevolata della controversia tributaria, verificando la produzione della domanda e del pagamento nei termini previsti. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 1, commi 197 e 198, della L. n. 197/2022, con spese a carico di chi le aveva anticipate. Non è stata decisa nel merito l'impugnazione dell'Agenzia, perché la definizione agevolata ha reso improcedibile la prosecuzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 148 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato come norma che disciplina i presupposti delle agevolazioni fiscali per enti associativi e la contestazione della natura non commerciale dell'ente
artt. 143, 144, 145 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
invocati dall'Ufficio come disposizioni del TUIR ritenute violate nella disciplina fiscale applicabile all'ente
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
parametro del motivo di ricorso per omesso esame di una questione discussa tra le parti
art. 1, commi 186-202, L. n. 197 del 2022
disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti
art. 1, commi 197 e 198, L. n. 197 del 2022
prevede il deposito della domanda di definizione e del versamento dovuto e la declaratoria di estinzione del processo
art. 20, comma 1, lett. c), D.L. 30 marzo 2023, n. 34
norma di modifica richiamata dalla Corte in relazione alla disciplina della definizione agevolata
art. 1, commi 200 e 201, L. n. 197 del 2022
disciplinano il diniego della definizione, la sua impugnazione e la revocazione del provvedimento di estinzione
art. 1, comma 202, L. n. 197 del 2022
stabilisce l'efficacia della definizione agevolata perfezionata dal coobbligato anche in favore degli altri
Massime di principio
- Quando il contribuente deposita tempestivamente la domanda di definizione agevolata della lite tributaria e prova il versamento degli importi dovuti, il giudice deve dichiarare l'estinzione del processo senza esaminare il merito delle censure dell'Ufficio.
- La definizione agevolata delle controversie tributarie opera come causa di chiusura del giudizio pendente, con regolazione delle spese a carico della parte che le ha anticipate.
- La disciplina della definizione agevolata contempla un autonomo rimedio contro l'eventuale diniego dell'Amministrazione, che resta impugnabile nei termini di legge e può incidere sul provvedimento di estinzione già pronunciato.
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