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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3316/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma della condanna per il reato di detenzione di stupefacenti ai fini di cessione (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990) e censura della confisca della somma di €140,00; il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla valutazione degli elementi probatori (identificazione e provenienza della segnalazione che aveva portato al controllo) e, separatamente, la illegittimità della confisca per mancanza di nesso tra il denaro sequestrato e un "profitto" o "prezzo" del reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso nella parte relativa alla responsabilità penale: ha confermato la condanna di primo grado (10 mesi di reclusione e 2.000 euro di multa) ritenendo congrua la valutazione dei giudici di merito sulla base degli elementi indiziari (possessione di due distinte sostanze, quantità, denaro, contesto con terze persone e veicolo). Ha invece accolto il motivo relativo alla confisca: la somma di €140,00 non è stata riconosciuta come "prezzo" o "profitto" direttamente e causalmente derivante dal reato contestato (la contestazione riguardava solo la detenzione a fini di cessione, non vendite effettive), per cui la confisca è stata annullata senza rinvio e disposta l'immediata restituzione dell'importo all'avente diritto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La Cassazione non riesamina i fatti e la valutazione della prova in sede di legittimità salvo violazioni di diritto o illogicità manifeste: le doglianze che chiedono una diversa valutazione degli elementi probatori sono in genere inammissibili.
  • La semplice detenzione di modiche quantità di droga, se integrata da circostanze (presenza di denaro, contesto, terze persone, luogo e ora), può giustificare la conclusione di detenzione a fini di cessione purché i giudici di merito diano una motivazione congrua.
  • La confisca di denaro richiede la prova del nesso diretto e della pertinenzialità rispetto al reato: non basta che il denaro sia presente sulla persona dell'imputato; deve risultare che costituisce prezzo, prodotto o profitto direttamente ricavabile dall'illecito contestato.
  • Se la confisca è disposta senza il necessario nesso causale tra reato e bene, la Cassazione può annullare la misura senza rinvio e ordinare la restituzione del denaro.
  • Nel formulare difese in ipotesi simili, occorre separare le censure sulla responsabilità sostanziale (valutazione della prova) da quelle di diritto relative a misure ablative: le seconde hanno maggiori probabilità di accoglimento in Cassazione quando manchi il rapporto di pertinenzialità tra bene e reato.

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