Cassazione Penale, Sentenza n. 3316/2023 del 25/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna per il reato di detenzione di stupefacenti ai fini di cessione (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990) e censura della confisca della somma di €140,00; il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla valutazione degli elementi probatori (identificazione e provenienza della segnalazione che aveva portato al controllo) e, separatamente, la illegittimità della confisca per mancanza di nesso tra il denaro sequestrato e un "profitto" o "prezzo" del reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso nella parte relativa alla responsabilità penale: ha confermato la condanna di primo grado (10 mesi di reclusione e 2.000 euro di multa) ritenendo congrua la valutazione dei giudici di merito sulla base degli elementi indiziari (possessione di due distinte sostanze, quantità, denaro, contesto con terze persone e veicolo). Ha invece accolto il motivo relativo alla confisca: la somma di €140,00 non è stata riconosciuta come "prezzo" o "profitto" direttamente e causalmente derivante dal reato contestato (la contestazione riguardava solo la detenzione a fini di cessione, non vendite effettive), per cui la confisca è stata annullata senza rinvio e disposta l'immediata restituzione dell'importo all'avente diritto.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen. (concorso di persone)
norma richiamata per inquadrare la responsabilità nell'ipotesi di più soggetti coinvolti; la Corte non ha ritenuto necessario riformulare la valutazione di merito sul punto
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (stupefacenti)
norma sostanziale contestata: disciplina la detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio; la Corte ha ritenuto provata la detenzione in vista della cessione in base al quadro indiziario
art. 240 cod. pen. (confisca e misure ablative)
la Corte ha applicato i principi di questa norma per valutare i limiti della confisca: solo beni che costituiscono "prezzo", "prodotto" o "profitto" del reato (con nesso causale diretto) possono essere confiscati; nel caso concreto il denaro rinvenuto non soddisfaceva tali requisiti
art. 192 cod. proc. pen. (probabilità e valutazione dei mezzi di prova)
richiamato in relazione ai criteri di valutazione probatoria: la Corte di cassazione non è sede per rinnovare la valutazione di merito circa l'affidabilità degli elementi probatori salvo vizio di diritto
richiamati solo per annotare le modalità di trattazione del procedimento all'udienza camerale e le proroghe degli effetti processuali
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina i fatti e la valutazione della prova in sede di legittimità salvo violazioni di diritto o illogicità manifeste: le doglianze che chiedono una diversa valutazione degli elementi probatori sono in genere inammissibili.
- La semplice detenzione di modiche quantità di droga, se integrata da circostanze (presenza di denaro, contesto, terze persone, luogo e ora), può giustificare la conclusione di detenzione a fini di cessione purché i giudici di merito diano una motivazione congrua.
- La confisca di denaro richiede la prova del nesso diretto e della pertinenzialità rispetto al reato: non basta che il denaro sia presente sulla persona dell'imputato; deve risultare che costituisce prezzo, prodotto o profitto direttamente ricavabile dall'illecito contestato.
- Se la confisca è disposta senza il necessario nesso causale tra reato e bene, la Cassazione può annullare la misura senza rinvio e ordinare la restituzione del denaro.
- Nel formulare difese in ipotesi simili, occorre separare le censure sulla responsabilità sostanziale (valutazione della prova) da quelle di diritto relative a misure ablative: le seconde hanno maggiori probabilità di accoglimento in Cassazione quando manchi il rapporto di pertinenzialità tra bene e reato.
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