Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25973/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società in nome collettivo per il pagamento di somme dovute a titolo di rimborso IVA relativo all'anno 1988. Le amministrazioni finanziarie proposero opposizione, sostenendo di avere già estinto il debito pagando l'importo a una persona diversa dal legale rappresentante della società, ma che appariva comunque legittimata a riceverlo sulla base delle informazioni disponibili all'amministrazione. La Corte d'appello accolse l'opposizione, rilevando anche il difetto di legittimazione passiva del Ministero. In Cassazione i ricorrenti dedussero quattro motivi: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul dedotto conflitto di interessi tra Agenzia e Avvocatura dello Stato; 2) violazione delle norme sull'adempimento al creditore apparente e sull'indebito, lamentando che il pagamento fosse stato eseguito senza adeguati controlli sulla reale carica di amministratore e che non fosse applicabile l'art. 1189 c.c.; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. per erronea percezione della visura camerale circa le date di assunzione della carica di amministratore; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente o illogica nella parte in cui aveva ritenuto integrati i presupposti dell'art. 1189 c.c. e valorizzato le risultanze dell'anagrafe tributaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'omessa trattazione di una questione processuale non integra omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c. se la censura mira in realtà a contestare la soluzione implicita data dal giudice e non indica correttamente la norma violata. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio sulla scusabilità dell'errore e sull'affidamento riposto nell'apparente legittimazione del percettore, attività non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che i ricorrenti non avevano spiegato la decisività del preteso errore percettivo e comunque la Corte territoriale aveva motivato anche sulla scusabilità dell'errore. Ha infine ritenuto infondato il quarto motivo, affermando che la motivazione della sentenza impugnata era esistente, comprensibile e logicamente coerente, poiché dava conto sia delle circostanze univoche idonee a ingenerare l'affidamento, sia della buona fede del debitore. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia riguarda le domande e le eccezioni di merito; la mancata trattazione di una questione processuale non integra di per sé il vizio denunciato, salvo che sia censurata correttamente la soluzione implicitamente adottata dal giudice sotto altre norme violate.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    La censura di nullità processuale deve essere articolata in modo specifico e coerente con il vizio dedotto.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se manca del tutto o è tale da non rendere riconoscibile la ratio decidendi; non è sufficiente contestarne la sufficienza rispetto alle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza non può risolversi in una rivalutazione del merito o nella contestazione della lettura delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 1189 c.c.

    Il pagamento effettuato a chi appare legittimato a riceverlo libera il debitore se l'errore è scusabile e sorretto da circostanze univoche idonee a ingenerare affidamento in buona fede.

  • art. 1188 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione al tema dell'individuazione del soggetto legittimato a ricevere il pagamento.

  • art. 1396 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti, ma non svolge un ruolo decisivo nella ratio decidendi esposta nella decisione.

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per qualificare la pretesa come pagamento indebito, ma la Corte ha ritenuto decisivo il tema dell'adempimento al creditore apparente.

  • art. 35 del d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dai ricorrenti per contestare la rilevanza delle sole risultanze dell'anagrafe tributaria nel caso concreto.

  • art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non sussiste quando il giudice omette di esaminare una mera questione processuale, mentre resta necessaria una censura corretta della soluzione implicita eventualmente adottata.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la critica della sentenza in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio; la doglianza è inammissibile se mira solo a una diversa lettura dei fatti.
  • Il pagamento eseguito dal debitore al soggetto che appaia legittimato a riceverlo estingue l'obbligazione se l'affidamento del debitore è fondato su circostanze oggettive univoche e l'errore è scusabile, con conseguente tutela della buona fede del debitore.
  • La motivazione è nulla solo quando manchi radicalmente o sia talmente incoerente da non rendere individuabile la ratio decidendi; non basta che sia ritenuta insufficiente o non persuasiva rispetto alle prove valorizzate dal giudice di merito.
  • La deduzione di un errore di percezione della prova è scrutinabile solo se la parte ne indica specificamente la decisività rispetto alla decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieMoraProveImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.