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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19212/2023 del 06/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di euro 59.644,80, somma che la società assicuratrice sosteneva di avere versato come garante del debito della società ingiunta in relazione al pagamento differito dei diritti doganali ai sensi del d.P.R. n. 43 del 1973. L’ingiunta propose opposizione, poi rigettata in primo grado e parzialmente accolta in appello, ove il decreto venne revocato e la debitrice fu condannata al pagamento della minor somma di euro 29.822,40. In Cassazione la ricorrente dedusse due motivi: con il primo, denunciò falsa applicazione degli artt. 1946, 1950, 1954 c.c. e censurò la ricostruzione della Corte d’appello, che aveva applicato l’art. 1911 c.c. ritenendo che la coassicurazione non crei solidarietà e che l’assicuratore delegato non possa agire per l’intero in surroga ex art. 1916 c.c., sostenendo invece che, essendo stata escussa la polizza fideiussoria dall’amministrazione finanziaria, essa avrebbe dovuto poter pagare l’intero e poi rivalersi; con il secondo motivo dedusse violazione degli artt. 1284 c.c., 86 d.P.R. n. 43 del 1973 e 112 c.p.c., lamentando che la Corte d’appello avesse liquidato i soli interessi legali anziché quelli speciali previsti per i diritti doganali, nonostante la questione non fosse stata devoluta in appello dalla controparte.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei due motivi, perché ha rilevato d’ufficio che il ricorso non era procedibile/in regola sul piano notificatorio: dagli atti risultava soltanto la ricevuta di spedizione del ricorso, ma non la prova del perfezionamento della notifica nei confronti della società resistente, né l’avviso di ricevimento entro l’udienza di discussione. Richiamato il principio secondo cui è inammissibile il ricorso privo della prova dell’avvenuto perfezionamento della notificazione, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Nulla è stato liquidato per le spese, poiché la resistente non ha svolto difese; è stato inoltre dato atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1911 c.c.

    Richiamato per affermare, nella ricostruzione della Corte territoriale censurata dalla ricorrente, che la coassicurazione non comporta solidarietà tra coassicuratori e dà luogo a rapporti separati, salvo patto contrario.

  • art. 1916 c.c.

    Evocato dalla ricorrente per sostenere il diritto di surrogazione dell’assicuratore che abbia pagato il debito garantito.

  • artt. 1946, 1950 e 1954 c.c.

    Indicati dalla ricorrente come norme violate nella disciplina dei rapporti di regresso/surrogazione connessi alla garanzia prestata.

  • art. 86 d.P.R. n. 43 del 1973

    Indicata dalla ricorrente come fonte del regime degli interessi dovuti sui diritti doganali, diverso dagli interessi legali ordinari.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per lamentare la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nella liquidazione degli interessi.

  • art. 1284 c.c.

    Evocato insieme all’art. 86 d.P.R. n. 43 del 1973 per contestare il tasso applicato sugli interessi.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro di legittimità per denunciare la falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Usato come parametro di legittimità per dedurre un vizio processuale nella decisione impugnata.

  • art. 46 del D.L. n. 34/2020

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la regolarità della notifica eseguita in periodo emergenziale mediante consegna postale senza firma del destinatario.

  • art. 380 bis-1 c.p.c.

    Norma che ha regolato la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • artt. 78 e 79 d.P.R. n. 43 del 1973

    Richiamati come base del pagamento differito dei tributi doganali e della correlata garanzia.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione quando non sia dimostrato, entro l’udienza di discussione, il perfezionamento della notificazione nei confronti della parte intimata; la sola ricevuta di spedizione non basta se non è prodotta la prova dell’avvenuta consegna o dell’esito della notifica.
  • Il controllo preliminare sulla regolare instaurazione del contraddittorio precede l’esame dei motivi di ricorso e, se negativo, assorbe ogni valutazione sul merito delle censure.
  • Quando la resistente non svolge attività difensiva in cassazione, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
  • In presenza di declaratoria di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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