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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09169/2026 del 10/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per Cassazione contestava la conferma in appello della condanna inflitta in rito abbreviato per vari reati (tra cui rapina pluriaggravata e reati connessi al traffico di stupefacenti). Venivano proposti tre motivi principali: 1) vizio di motivazione e errata valutazione della prova sui capi A e B, in particolare presunta travisata interpretazione delle intercettazioni e dei tabulati cellulare che avrebbero invece potuto indicare rapporti di debito-credito anziché spartizione del bottino; 2) mancato riconoscimento dell'attenuante per contributo di minima importanza (art. 114 c.p.), con censura sulla valutazione della parità di ripartizione del profitto quale indice di apporto paritario; 3) vizio nella determinazione della pena e violazione del divieto di reformatio in peius, sostenendo che il giudice di primo grado avrebbe applicato il minimo edittale errato per il periodo di consumazione del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi, sottolineando che la valutazione del merito probatorio (interpretazione delle intercettazioni e dei tabulati) non è sindacabile in Cassazione se non per travisamento della prova, non allegato in modo decisivo. La Corte ha inoltre ritenuto infondato il motivo relativo alla determinazione della pena, confermando la correttezza della valutazione discrezionale dei giudici di merito e l'assenza di violazione del principio di reformatio in peius. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Principio del concorso di persone nel reato: la sentenza lo ha utilizzato per qualificare la partecipazione di più soggetti alla rapina come concorso nei reati contestati

  • art. 61 n. 11 cod. pen.

    Circostanza aggravante (abilità o modalità) richiamata nella qualificazione della rapina pluriaggravata, applicata dai giudici di merito

  • art. 628, commi 1 e 3 cod. pen.

    Norma sulla rapina e sue aggravanti: il capo A) è stato rubricato sotto tale articolo e le aggravanti contestate sono state ritenute sussistenti dai giudici di merito

  • art. 81, comma secondo cod. pen.

    Cumulatività delle pene per reati plurimi o concorso di reati; citato nella contestazione di più capi

  • Legge 895/1967, artt. 2, 4, 7

    Norme penali speciali richiamate per specifiche fattispecie contestate al capo B (normativa relativa a reati particolari richiamati dalla sentenza)

  • DPR 309/1990, art. 73, comma 1 e comma 5

    Norme sullo spaccio/traffico di stupefacenti: il capo C e D sono stati qualificati con riferimento all'art. 73, con riqualificazione operata ai sensi del comma 5 per il capo D

  • art. 99, comma 2, n. 2 cod. pen.

    Contestazione della recidiva: richiamata dai giudici per l'aggravamento della posizione personale dell'imputato

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Criteri di impugnazione in Cassazione: lett. b) e e) concernono rispettivamente vizi di motivazione e violazione di legge; la Corte ha valutato tali censure e le ha ritenute inammissibili o manifestamente infondate

  • art. 114 cod. pen.

    Attenuante per il contributo di minima importanza: invocata dal ricorrente ma non riconosciuta dai giudici di merito, che hanno ritenuto l'apporto non minimale rispetto all'evento criminoso

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha richiamato l'ampia discrezionalità del giudice di merito nell'applicazione dei criteri di quantificazione e la correttezza dell'operato dei primi giudici

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della prova: può censurare solo vizi logici manifesti o travisamenti della prova espressamente e adeguatamente allegati
  • Le intercettazioni e i tabulati telefonici sono valutazioni tipicamente di merito; una diversa interpretazione in sede di legittimità è ammessa soltanto se viene dimostrato un travisamento decisivo del contenuto probatorio
  • La doppia conformità (motivazione concorde di primo e secondo grado) rafforza la stabilità della ricostruzione probatoria e riduce le possibilità di successo del ricorso per Cassazione
  • L'attenuante dell'apporto di minima importanza ex art. 114 c.p. richiede un giudizio concreto sul contributo causale del soggetto: la mera percezione di una quota del profitto non è automaticamente indicativa di apporto minimo
  • La determinazione della pena, basata sui criteri dell'art. 133 c.p., è valutazione discrezionale dei giudici di merito, sindacabile in Cassazione solo per errori di diritto o evidente irragionevolezza
  • La contestazione sulla applicazione di parametri temporali del minimo edittale (ad es. quale minima pena era vigente al momento del fatto) deve essere chiaramente dimostrata e collegata ad un errore giuridico concreto per essere accolta in Cassazione
  • La condanna alle spese e alla Cassa delle ammende è prassi quando il ricorso viene dichiarato inammissibile e ritenuto manifestamente infondato

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