Cassazione Civile, Ordinanza n. 27098/2024 del 18/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l’Amministrazione finanziaria ha richiesto una maggiore imposta di registro, per euro 619.572,90, in relazione a un piano di rientro stipulato con una società pubblica debitrice e autenticato da notaio, contenente il riconoscimento di un debito complessivo di euro 40.644.090,00 per fatture non pagate relative a forniture energetiche e idriche. L’Ufficio aveva articolato la pretesa in tre contestazioni: applicazione dell’imposta proporzionale dell’1% su atti dichiarativi, mancata operatività dell’alternatività IVA-imposta di registro, tassazione degli interessi moratori sia all’1% sia al 3%, e tassazione al 3% di un ulteriore importo ritenuto non compreso nel debito principale. La CTR aveva rigettato l’appello dell’Agenzia confermando l’accoglimento del ricorso del contribuente. In cassazione l’Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell’art. 2 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 57, comma 6, d.P.R. 131/1986, sostenendo che la CTR avesse erroneamente interpretato il contenuto del piano di rientro; con il secondo motivo ha denunciato nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando che il giudice tributario, anziché limitarsi ad annullare l’atto, avrebbe dovuto pronunciarsi nel merito determinando direttamente le imposte dovute pro quota.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto soltanto a contrapporre una diversa lettura del piano di rientro rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, senza specificare la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale. Ha invece accolto il secondo motivo: nel processo tributario, quando l’atto impositivo è ritenuto illegittimo per ragioni sostanziali e non meramente formali, il giudice non può limitarsi ad annullarlo, ma deve decidere nel merito e sostituire la propria valutazione a quella dell’Ufficio, nei limiti delle domande. Per tale ragione la sentenza della CTR è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza.
È invocato dalla ricorrente come norma asseritamente violata nella qualificazione e cognizione della controversia tributaria.
art. 57, comma 6, d.P.R. 131/1986
È richiamato nel primo motivo in relazione al regime dell’imposta di registro applicabile all’atto tassato.
art. 3 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. 131/1986
È indicato come base dell’aliquota dell’1% per gli atti aventi natura dichiarativa.
È richiamato in tema di alternatività IVA-imposta di registro.
art. 9 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. 131/1986
È richiamato come norma residuale per l’applicazione dell’aliquota del 3% agli atti aventi contenuto patrimoniale.
La Corte afferma che il giudice tributario, in caso di illegittimità sostanziale dell’atto, deve pronunciare sul merito della pretesa e non limitarsi a un mero annullamento.
art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020
È richiamato solo per affermare la sospensione dei termini processuali per l’emergenza sanitaria e la tempestività della notifica del ricorso.
La Corte li richiama per affermare che la censura sull’interpretazione del negozio è ammissibile solo se si indicano specificamente i canoni ermeneutici violati e le ragioni dello scostamento del giudice di merito.
Massime di principio
- La censura in cassazione dell’interpretazione di un atto negoziale è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente quali canoni legali di interpretazione siano stati violati e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non è sufficiente proporre una lettura alternativa del documento.
- Nel processo tributario, quando l’illegittimità dell’atto impositivo dipende da questioni sostanziali e non da vizi formali, il giudice deve decidere nel merito la pretesa fiscale e, se del caso, rideterminarla, non limitandosi ad annullare l’atto e rinviare all’Ufficio il ricalcolo.
- L’omessa decisione sul merito della pretesa tributaria, quando essa rientri nei poteri-doveri del giudice tributario, integra vizio denunciabile in cassazione.
- La qualificazione fiscale di un atto registrato dipende dal suo effettivo contenuto negoziale, ma la relativa valutazione del giudice di merito è insindacabile in cassazione se non si denunciano specifiche violazioni delle regole ermeneutiche.
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