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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20165/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso del 90% delle imposte versate per il triennio 1990-1992 da una società con sede in uno dei comuni siciliani colpiti dal sisma del 1990. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della contribuente riconoscendole il diritto al rimborso di ILOR, IRPEF e ritenute alla fonte, escludendo l’IVA. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione delle norme sul processo tributario per omessa indicazione, nell’istanza di rimborso, delle somme ripetibili e per difetto di prova dei versamenti; (2) violazione di norme interne e UE sostenendo che il beneficio fiscale non fosse applicabile a soggetti esercenti attività d’impresa, anche alla luce della disciplina sugli aiuti di Stato e del regime de minimis; (3) violazione della normativa sopravvenuta sull’applicabilità della disciplina al caso concreto. La contribuente intimata non ha svolto difese in cassazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché nuovo e privo di specificità, non essendo stata trascritta né allegata l’istanza di rimborso, e perché la questione non risultava trattata nei gradi di merito. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo fondato il rilievo sulla non automatica applicabilità del beneficio fiscale alle imprese in presenza della disciplina unionale sugli aiuti di Stato: il giudice di merito avrebbe dovuto verificare in concreto i presupposti richiesti dalla decisione della Commissione UE e dal regime de minimis, compresa l’assenza di sovracompensazione e il rispetto dei limiti complessivi di aiuto. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 18 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dal ricorrente per contestare l’ammissibilità dell’originario ricorso di rimborso per difetto di contenuto e di prova; la Corte non entra nel merito della violazione perché la censura è dichiarata inammissibile come nuova e generica.

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Come sopra, invocato per sostenere l’inammissibilità dell’istanza di rimborso; censura non esaminabile nel merito.

  • art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel primo motivo quale norma sul processo tributario; il motivo è stato ritenuto inammissibile.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo sul riparto dell’onere della prova; la Corte ribadisce che, nei rimborsi per sisma Sicilia 1990, la prova dei presupposti dell’agevolazione grava sul soggetto che la invoca, ma entro il quadro della disciplina UE e degli obblighi di collaborazione dell’amministrazione.

  • art. 9, comma 17, L. n. 289 del 2002

    La Corte afferma che il beneficio fiscale per il sisma 1990 non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività d’impresa in assenza dei presupposti richiesti dalla disciplina sugli aiuti di Stato.

  • art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014

    Norma richiamata per il rimborso del 90% delle imposte pagate per il sisma Sicilia 1990; la sua applicazione è condizionata dalla compatibilità con la disciplina europea sugli aiuti di Stato.

  • art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017

    Richiamato come ius superveniens in tema di prova del diritto al rimborso e della disciplina de minimis; il terzo motivo, che lo invocava, è stato però assorbito.

  • art. 107 TFUE

    Usato per affermare che il beneficio fiscale può integrare un aiuto di Stato compatibile solo se ricorrono le condizioni previste dal diritto UE, in particolare il nesso tra danno da calamità e aiuto con assenza di sovracompensazione.

  • art. 108, par. 3, TFUE

    La Corte richiama il divieto di aiuti non notificati o incompatibili e la decisione della Commissione UE del 14 agosto 2015 quale parametro vincolante per valutare la legittimità del beneficio.

  • Direttiva 77/388/CEE

    Richiamata nel secondo motivo insieme ad arresti della Corte di giustizia, ma non costituisce il fulcro della decisione, che si concentra soprattutto sugli aiuti di Stato e sul regime de minimis.

  • Decisione della Commissione Europea C(2015) 5549 final del 14/08/2015

    È considerata decisiva: gli aiuti individuali già concessi sono compatibili solo se esiste un nesso diretto con i danni da calamità, senza sovracompensazione e nel rispetto dell’eventuale regime de minimis.

  • Reg. CE n. 1407/2013

    Richiamato per la disciplina de minimis; la Corte afferma che non basta che il singolo importo chiesto a rimborso sia inferiore alla soglia, occorrendo verificare l’importo complessivo degli aiuti in un periodo triennale.

  • Reg. CE n. 717/2014

    Richiamato insieme al Reg. 1407/2013 quale parametro del regime de minimis; la verifica deve riguardare il massimale complessivo degli aiuti nel triennio.

  • art. 11 Cost.

    Richiamato nel secondo motivo in relazione alla compatibilità della disciplina interna con i vincoli europei.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato nel secondo motivo come parametro di conformità della normativa interna al diritto dell’Unione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, una censura è inammissibile quando introduce per la prima volta una questione non trattata nei gradi di merito e quando difetta di specificità perché non trascrive o allega gli atti su cui si fonda.
  • In materia di rimborso fiscale per il sisma Sicilia 1990, il beneficio per i contribuenti esercenti attività d’impresa deve essere verificato alla luce della disciplina sugli aiuti di Stato e della decisione della Commissione UE, non potendo essere riconosciuto automaticamente.
  • Ai fini della compatibilità dell’aiuto con il diritto UE, il giudice di merito deve accertare in concreto il nesso diretto tra calamità e beneficio, l’assenza di sovracompensazione e il rispetto del regime de minimis, valutando l’ammontare complessivo degli aiuti nel periodo rilevante.
  • Il contribuente che invoca il rimborso deve provare i presupposti del beneficio; tuttavia, nei rapporti con l’amministrazione tributaria opera anche un dovere di collaborazione e buona fede, che impone all’ufficio di allegare gli specifici fatti impeditivi, modificativi o estintivi nella propria disponibilità informativa.
  • Quando interviene uno ius superveniens con incidenza diretta sulla decisione, la causa va riesaminata dal giudice di rinvio, che deve applicare la disciplina sopravvenuta e consentire l’acquisizione delle prove rese necessarie dalla nuova regola giuridica.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civileInternazionale privato
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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