Cassazione Civile, Ordinanza n. 19962/2026 del 15/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi, secondi e quarti motivi e inammissibile il terzo, confermando la sentenza di rinvio della Corte d'appello di Torino che aveva accolto la domanda revocatoria e rigettato l'appello degli originari soccombenti. Ha inoltre condannato i ricorrenti in solido alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da un istituto bancario per far dichiarare inefficace, ex art. 2901 c.c., l'atto di conferimento di beni immobili e mobili in un trust familiare. Il Tribunale aveva accolto la domanda; in appello la Corte territoriale aveva prima dichiarato inammissibile l'impugnazione per vizi dell'atto di appello, ma tale statuizione era stata cassata con rinvio. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello ha poi rigettato l'appello e confermato la revocatoria, condannando gli appellanti alle spese. I soccombenti ricorrono per cassazione con cinque motivi: (1) deducono la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i beneficiari del trust, ritenuti litisconsorti necessari; (2) contestano la validità della notificazione dell'atto di citazione di primo grado a uno dei disponenti, sostenendo che fosse già iscritto all'AIRE e residente all'estero; (3) denunciano violazione dell'art. 2697 c.c. e vizio motivazionale, sostenendo che mancassero i presupposti probatori della revocatoria e che la banca non avesse provato il credito e gli altri elementi costitutivi; (4) contestano la legittimazione processuale della cessionaria del credito e della mandataria, ritenendo insufficiente la prova della cessione basata sull'avviso in Gazzetta Ufficiale e su rinvio a pagina web; (5) censurano la liquidazione delle spese processuali, assunte come illegittimamente poste integralmente a loro carico e duplicate per i vari gradi. La Corte rigetta il primo, il secondo e il quinto motivo; dichiara inammissibile il terzo; rigetta il quarto. Il ricorso è quindi respinto integralmente. Le spese di cassazione vengono poste a carico solidale dei ricorrenti e viene disposto anche l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiama l'azione revocatoria ordinaria proposta per rendere inefficace il conferimento di beni in trust nei confronti del creditore
invocato dai ricorrenti per sostenere la necessità del litisconsorzio con tutti i beneficiari del trust; la Corte esclude che, nella fattispecie revocatoria, i beneficiari sub condicione siano litisconsorti necessari
richiamato nel quadro della validità della notificazione nei confronti del destinatario non reperito al domicilio noto
richiamato per affermare che un eventuale beneficiario del trust, se del caso, avrebbe potuto intervenire adesivamente ma non era litisconsorte necessario
richiamato nel precedente giudizio di legittimità sui vizi dell'atto di appello e sulla sanatoria delle nullità
richiamato nel precedente giudizio di legittimità in tema di requisiti dell'atto di appello
richiamato dai ricorrenti nel motivo relativo ai vizi dell'atto di appello e poi nel ricorso per cassazione
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
norma del motivo di ricorso per dedurre violazioni di legge; la Corte ribadisce che non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del fatto
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
la Corte osserva che il nuovo testo non consente la censura di insufficiente o inadeguata motivazione come prospettata dai ricorrenti
richiamato in relazione all'atto di citazione in riassunzione del giudizio rinviato
invocato per contestare la legittimazione processuale della cessionaria del credito
richiamato sul regime delle spese di lite, liquidate secondo la soccombenza complessiva
richiamato per la dedotta necessità di compensazione o diversa regolazione delle spese
la sua violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione delle prove
richiamato per la cessione in blocco dei crediti bancari e per la prova dell'inclusione del credito nell'operazione
richiamato nel tema dell'iscrizione all'AIRE, ma la Corte precisa che non basta per l'opponibilità ai terzi del trasferimento di residenza
la Corte afferma che, per rendere opponibile il trasferimento di residenza, occorre la doppia dichiarazione al comune di provenienza e a quello di nuova residenza
richiamato insieme all'art. 44 c.c. quale disciplina dell'opponibilità del mutamento di residenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
disposta la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115 del 2002
richiamato quale parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto
richiamata indirettamente per gli adempimenti relativi all'iscrizione all'AIRE
Massime di principio
- Nel giudizio revocatorio avente ad oggetto il conferimento di beni in trust, i beneficiari meramente eventuali o sub condicione non sono, di regola, litisconsorti necessari; al più possono spiegare intervento adesivo, ma la mancata loro citazione non determina nullità del processo se la domanda che li riguardava non è più in discussione.
- L'iscrizione all'AIRE, da sola, non è sufficiente a dimostrare l'opponibilità ai terzi del trasferimento di residenza all'estero: occorre il rispetto degli ulteriori adempimenti previsti dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione, secondo un sistema di doppia dichiarazione.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è denunciabile in cassazione solo quando il giudice abbia erroneamente ripartito l'onere della prova; non quando il ricorrente contesta, in realtà, la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
- Il nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. consente di censurare solo l'omesso esame di un fatto decisivo, non l'insufficienza o l'illogicità della motivazione come vizio autonomo.
- In tema di cessione in blocco di crediti bancari ex art. 58 TUB, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere sufficiente a provare la legittimazione del cessionario se, per categorie o per indicazioni ulteriori, consenta di individuare senza incertezze il credito controverso; se la contestazione è generica, il giudice di merito può ritenere provata la titolarità del credito sulla base del complesso degli elementi documentali richiamati.
- La censura sulle spese di lite è inammissibile se investe capi non effettivamente decisi dalla sentenza impugnata; in ogni caso la soccombenza ai fini dell'art. 91 c.p.c. va valutata in modo unitario e globale rispetto all'esito complessivo della lite.
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