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Legge

LEGGE 27 ottobre 1988, n. 470

Anagrafe e censimento degli italiani all'estero.

Normativa italiana088G0533

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina istituzione, tenuta, iscrizione, variazioni e cancellazioni dell’AIRE, oggi integrata nell’ANPR. Regola obblighi dichiarativi verso i consolati, scambi informativi tra comuni, consolati e PA, rilascio di alcuni certificati e censimento ISTAT. Molti commi e articoli risultano abrogati; restano rilevanti le regole operative ancora vigenti.

Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)

Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE)

La legge disciplina la tenuta dell’anagrafe degli italiani residenti all’estero, gli adempimenti connessi al trasferimento fuori dal territorio nazionale e i flussi informativi tra comuni, uffici consolari e altre amministrazioni. L’impianto originario è stato in parte aggiornato, con l’integrazione dell’AIRE nell’ANPR e con numerose abrogazioni intervenute nel tempo.

Struttura e natura dell’anagrafe

L’AIRE è tenuta presso i comuni ed è composta dagli schedari e dalle schede relative ai cittadini cancellati dall’anagrafe della popolazione residente per trasferimento permanente all’estero, nonché dalle schede formate in seguito alla trascrizione di atti di stato civile pervenuti dall’estero. L’AIRE costituisce parte integrante dell’ANPR e gli adempimenti anagrafici previsti dalla legge sono effettuati nell’ANPR. Gli atti dell’AIRE hanno natura di atti pubblici.

Soggetti iscritti e esclusioni

Sono iscritti nell’AIRE i cittadini italiani residenti all’estero nei casi previsti dalla legge. Restano esclusi:

  • i cittadini che si recano all’estero per cause di durata limitata non superiore a dodici mesi;
  • i lavoratori stagionali;
  • il personale inviato da amministrazioni pubbliche all’estero e le persone conviventi, nei casi indicati;
  • dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo e inviati all’estero;
  • dipendenti di regioni e province autonome assegnati a uffici di collegamento all’estero;
  • personale civile e militare con indennità di lungo servizio all’estero;
  • personale civile e militare presso uffici e strutture NATO;
  • le persone conviventi con i soggetti sopra indicati che li seguono all’estero.

Per i cittadini che conservano o stabiliscono il domicilio fiscale in Italia e lavorano all’estero per l’Unione europea, per organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte o per i soggetti indicati dalla normativa richiamata, l’iscrizione è facoltativa.

Iscrizione nell’AIRE

L’iscrizione avviene nei casi di:

  • trasferimento della residenza da un comune italiano all’estero;
  • trasferimento da AIRE di altro comune, su domanda dell’interessato, quando vi siano membri del nucleo familiare iscritti nell’AIRE o nell’anagrafe del comune;
  • registrazione dell’atto di nascita pervenuto dagli uffici consolari;
  • acquisizione della cittadinanza italiana da parte di persona residente all’estero;
  • esistenza di cittadino all’estero giudizialmente dichiarata.

L’ufficiale di anagrafe annota l’indirizzo estero comunicato o accertato.

Aggiornamenti e mutazioni anagrafiche

Nell’AIRE devono essere registrate le variazioni conseguenti a:

  • dichiarazioni degli interessati, anche per persone su cui esercitano potestà o tutela, relative a trasferimenti di residenza o abitazione all’estero;
  • comunicazioni di stato civile;
  • dichiarazioni sul cambiamento della qualifica professionale e del titolo di studio.

Cancellazione dall’AIRE

La cancellazione avviene per:

  • iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente a seguito di rientro dall’estero;
  • immigrazione dall’estero in altro comune della Repubblica;
  • morte, compresa la morte presunta;
  • irreperibilità presunta, salvo prova contraria, nei casi indicati dalla legge;
  • perdita della cittadinanza;
  • trasferimento nell’AIRE di altro comune.

Comunicazioni tra comuni, consolati e altre amministrazioni

Gli ufficiali di anagrafe comunicano entro 48 ore agli uffici consolari competenti le iscrizioni, mutazioni e cancellazioni effettuate. I cittadini che trasferiscono la residenza all’estero devono dichiararlo all’ufficio consolare entro 90 giorni dall’immigrazione; chi era già residente all’estero alla data di entrata in vigore della legge doveva dichiararlo entro un anno; le variazioni di residenza o abitazione all’estero vanno dichiarate entro 90 giorni.

Le dichiarazioni devono indicare i componenti della famiglia di cittadinanza italiana e essere corredate da documentazione sulla residenza nella circoscrizione consolare. Se la dichiarazione non è presentata, gli uffici consolari possono procedere d’ufficio sulla base dei dati disponibili. La dichiarazione o l’iscrizione d’ufficio è comunicata entro 180 giorni al comune competente e, se vi è trasferimento tra circoscrizioni estere, anche all’ufficio consolare di provenienza.

Le pubbliche amministrazioni che acquisiscono elementi rilevanti sulla residenza di fatto all’estero di un cittadino italiano li comunicano al comune di iscrizione anagrafica e all’ufficio consolare competente. Il comune comunica inoltre all’Agenzia delle entrate le iscrizioni e cancellazioni d’ufficio ai fini dei controlli fiscali.

Certificazioni rilasciabili

Sulla base delle risultanze dell’AIRE, gli ufficiali di anagrafe rilasciano:

  • certificato di stato di famiglia;
  • certificato di residenza che attesta l’originaria iscrizione nel comune e l’attuale presenza nell’AIRE, con la relativa decorrenza.

Censimento e scambi informativi con ISTAT

L’ISTAT effettua annualmente il censimento permanente della popolazione italiana residente all’estero secondo la propria metodologia. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell’interno trasmettono annualmente a ISTAT i dati individuali dei cittadini italiani residenti all’estero. ISTAT restituisce le informazioni in forma aggregata e individuale per l’aggiornamento degli schedari consolari e delle anagrafi. Restano ferme le disposizioni speciali per la formazione dell’elenco dei residenti all’estero finalizzato alle liste elettorali.

Uffici competenti e norme esecutive

Ai fini della legge, per “uffici consolari” si intendono gli uffici consolari di prima categoria; le rispettive circoscrizioni comprendono gli uffici aggregati con decreto ministeriale. Nei Paesi privi di uffici consolari di prima categoria, le funzioni sono svolte dalle ambasciate, previa consultazione degli organismi locali rappresentativi della comunità italiana. Era prevista inoltre l’emanazione del regolamento di esecuzione entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge.

Disposizioni finanziarie e finali

La legge conteneva una copertura finanziaria originaria e una norma di utilizzo delle somme non impegnate nei due esercizi successivi, oltre alla clausola di abrogazione delle disposizioni incompatibili. L’entrata in vigore è fissata al giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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