Sentenza del 31/05/2017 n. 13739 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Umbria sostenendo l'illegittimità delle notifiche di alcune cartelle di pagamento e, conseguentemente, dell'iscrizione ipotecaria. In particolare, ha contestato: la consegna di una cartella a una persona diversa dalla destinataria, senza adeguata identificazione e senza successiva comunicazione; la validità delle notifiche effettuate direttamente per posta dall'agente della riscossione, in assenza di relata di notifica; e l'omessa motivazione sulla qualifica del soggetto che aveva ricevuto una cartella. L'agente della riscossione, con ricorso incidentale, ha invece contestato l'annullamento della notifica di un'altra cartella, consegnata presso il luogo di lavoro della contribuente a una persona qualificatasi come coniuge.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi del ricorso principale della contribuente e ha accolto il ricorso incidentale dell'agente della riscossione. Ha ritenuto valida la notifica effettuata presso la residenza a una persona qualificatasi come convivente, poiché l'ufficiale notificatore non è tenuto ad accertarne autonomamente l'identità e la relata attestava anche l'invio della raccomandata informativa. Ha inoltre confermato che le cartelle possono essere notificate direttamente dall'agente della riscossione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, senza relata autonoma, presumendosi la conoscenza dell'atto una volta consegnato all'indirizzo del destinatario. È stata ritenuta valida anche la notifica eseguita presso il luogo di lavoro della contribuente a una persona che aveva dichiarato di essere il coniuge e autorizzata a ricevere l'atto, anche se tale qualità non risultava dai dati anagrafici. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio e la Corte ha deciso nel merito rigettando integralmente il ricorso originario della contribuente, condannandola alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60
Il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata, quando il consegnatario non sia il destinatario.
La consegna a una persona diversa dal destinatario è valida se effettuata secondo le forme previste e se la relata attesta l'invio della raccomandata informativa. Tale attestazione, in quanto proveniente da un pubblico ufficiale, è assistita da fede privilegiata e può essere contestata quanto alla veridicità mediante querela di falso.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26
La cartella di pagamento può essere notificata anche mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento.
L'agente della riscossione può notificare direttamente la cartella tramite servizio postale. In tale modalità non è necessaria una separata relata di notifica: è sufficiente l'avviso di ricevimento, con la consegna del plico all'indirizzo del destinatario.
Codice di procedura civile, artt. 137, 138 e 139
La copia dell'atto può essere consegnata, in assenza del destinatario, a persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda.
La notifica è valida quando l'atto viene consegnato nel luogo previsto dalla legge a una persona legata al destinatario da un rapporto idoneo a far presumere la successiva consegna. Non è normalmente necessario che l'ufficiale notificatore verifichi autonomamente l'identità o la reale qualità dichiarata dal consegnatario.
La proposta, l'accettazione, la revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute quando giungono all'indirizzo del destinatario.
Per la notifica postale diretta opera una presunzione di conoscenza dell'atto quando il plico giunge all'indirizzo del destinatario. La presunzione può essere superata solo provando di essere stati, senza propria colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione.
L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento e delle dichiarazioni e degli altri fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza.
La relata di notifica fa piena prova delle attività compiute dall'ufficiale notificatore e delle dichiarazioni da lui ricevute. Contestazioni generiche non sono sufficienti a privarla della sua efficacia probatoria.
Legge n. 890 del 1982, artt. 1 e 14
La notificazione degli atti tributari può eseguirsi a mezzo posta direttamente dagli uffici finanziari, fatti salvi i procedimenti speciali previsti per le cartelle di pagamento.
La disciplina postale speciale degli atti tributari si coordina con l'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 e consente modalità di notificazione semplificate rispetto alla notifica ordinaria degli atti giudiziari.
Massime di principio
- Una cartella di pagamento può essere notificata direttamente dall'agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso non è richiesta una relata autonoma e l'avviso di ricevimento può costituire prova sufficiente della notificazione.
- Quando l'atto viene consegnato a una persona diversa dal destinatario presso la sua abitazione, il luogo di lavoro o altro luogo collegato alla sua attività, la validità della notifica dipende dall'esistenza di un rapporto idoneo a garantire la consegna dell'atto, non necessariamente dalla prova anagrafica del rapporto dichiarato.
- La dichiarazione resa dal consegnatario e riportata nella relata può essere sufficiente a legittimare la notifica, salvo che il destinatario dimostri l'assoluta occasionalità della presenza o l'assenza di qualsiasi rapporto qualificato con il consegnatario.
- Le attestazioni dell'ufficiale notificatore sulle attività compiute, compreso l'invio della raccomandata informativa, hanno efficacia di atto pubblico e non possono essere superate da una semplice contestazione: occorre una specifica querela di falso.
- Il domicilio fiscale costituisce il riferimento ordinario per le notifiche tributarie, ma una notifica effettuata in un luogo diverso può restare valida se segue una procedura più garantista e il luogo presenta un collegamento concreto con il contribuente.
- Per contestare efficacemente una notifica non basta sostenere che il destinatario non ha ricevuto personalmente l'atto: occorre individuare uno specifico vizio procedurale e, quando necessario, fornire la prova dell'assenza di rapporti idonei con il consegnatario o dell'impossibilità incolpevole di conoscere l'atto.
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