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Sentenza

Sentenza del 31/05/2017 n. 58 - Comm. Trib. II grado di Trento

Fatture o documenti per operazioni inesistenti - onere della prova - frodi carosello - detraibilità IVA - principio di diligenza - principio di continuazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la detraibilità dell’IVA relativa a fatture emesse nell’ambito di operazioni soggettivamente od oggettivamente inesistenti, in particolare nei rapporti con una società qualificabile come "cartiera". Secondo il principio richiamato, la società acquirente deve osservare un adeguato livello di diligenza nell’identificare la reale natura e affidabilità della controparte. Il difetto di diligenza può comportare l’imputazione del rischio della frode e la conseguente perdita del diritto alla detrazione dell’IVA, anche senza la prova che il cessionario abbia conseguito un effettivo vantaggio economico o fiscale.

La decisione

Dal testo non emerge il dispositivo specifico della sentenza né l’esito formale del ricorso. La regola giuridica illustrata è tuttavia sfavorevole alla società che abbia intrattenuto rapporti con una cartiera senza adottare le necessarie cautele: in tale situazione, l’IVA versata non è detraibile se l’Amministrazione dimostra gli elementi della frode e la conoscibilità della stessa da parte del cessionario. Non è possibile determinare con certezza il vincitore processuale sulla base del solo estratto fornito.

Norme richiamate

  • Principi giurisprudenziali in materia di operazioni soggettivamente od oggettivamente inesistenti e detrazione IVA

    La società che intrattiene rapporti commerciali con una società c.d. "cartiera" (...) si accolla il rischio di un eventuale comportamento fraudolento, con la conseguente impossibilità di portare in detrazione le somme versate a titolo di Iva.

    La detrazione dell’IVA può essere negata quando il contribuente, usando l’ordinaria diligenza richiesta a un operatore economico, avrebbe potuto riconoscere la natura fraudolenta o anomala delle operazioni.

  • Cass. Civ., Sez. V, 16 luglio 2014, n. 16228

    Il rapporto con una società cartiera e il difetto di diligenza del cessionario possono giustificare il diniego della detrazione IVA per operazioni inesistenti o fraudolente.

  • Cass. Civ., Sez. V, 18 dicembre 2014, n. 26854

    Non occorre che, alla rappresentazione del quadro probatorio, si accompagni anche l'approfittamento da parte della società cessionaria di un effettivo vantaggio economico o fiscale derivante dall'operazione.

    Per negare la detrazione non è necessario dimostrare che il cessionario abbia conseguito un vantaggio economico o fiscale concreto; è sufficiente che, alla luce degli elementi disponibili, fosse consapevole o avrebbe dovuto essere consapevole della frode.

Massime di principio

  • Chi acquista beni o servizi deve verificare, con la diligenza ordinariamente esigibile, l’effettività dell’operazione e l’affidabilità commerciale della controparte.
  • La presenza di una società cartiera, prezzi o condizioni anomale, assenza di struttura aziendale, pagamenti irregolari o altri indici di frode può rendere non detraibile l’IVA, anche se la merce o il servizio sono stati effettivamente ricevuti.
  • L’Amministrazione finanziaria deve fornire elementi oggettivi idonei a dimostrare l’inesistenza dell’operazione o la frode e la conoscibilità della stessa da parte del contribuente; quest’ultimo deve poi dimostrare di aver adottato tutte le cautele ragionevoli.
  • Non è indispensabile provare che il contribuente abbia ottenuto un vantaggio economico o fiscale effettivo: può essere sufficiente la sua consapevolezza, effettiva o colpevolmente omessa, della frode.
  • La valutazione deve essere concreta e complessiva, considerando gli indizi disponibili al momento dell’operazione e non soltanto l’esito successivo dei rapporti commerciali.

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