Sentenza del 31/05/2017 n. 13737 - Corte di Cassazione
IVA - Credito non spettante - Recupero - Adesione alla sanatoria ex art. 15 della Legge n. 289 del 2002 - Irrilevante.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento notificato il 22 dicembre 2004 per l’anno d’imposta 1999, con cui l’Agenzia recuperava IVA indebitamente detratta su costi di rappresentanza e riduceva il credito IVA dichiarato, anche in relazione a maggiori ricavi accertati induttivamente. La società aveva presentato il 13 maggio 2003 istanza di definizione del processo verbale di constatazione ai sensi dell’art. 15 della legge n. 289 del 2002 e sosteneva che il versamento effettuato avesse estinto la pretesa fiscale e impedisse ulteriori contestazioni. L’Agenzia, con un unico motivo, ha denunciato la violazione dell’art. 15 della legge n. 289 del 2002, in combinato disposto con l’art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, sostenendo che la definizione non riguarda i crediti d’imposta e non impedisce di accertarne l’inesistenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 123/07/11, depositata il 23 giugno 2011, che aveva confermato l’accoglimento del ricorso della società, e rinviato alla CTR delle Marche, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione. La Corte ha stabilito che il condono definisce debiti tributari o liti potenziali, ma non cristallizza né rende incontestabili i crediti esposti in dichiarazione: l’Amministrazione può accertare che il credito IVA sia inesistente. Il motivo dell’Agenzia è stato quindi accolto; non è stata pronunciata una decisione definitiva sulla spettanza concreta del credito, demandata al giudice del rinvio.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15
il condono elide in tutto o in parte, per sua natura, il debito fiscale, ma non opera sui crediti che il contribuente possa vantare nei confronti del fisco, che restano soggetti, sia nell'ipotesi di cui all'art. 9 che in quella minore di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15, in cui l'oggetto di definizione non è il tributo, ma lite potenziale, all'eventuale contestazione da parte dell'Ufficio
La definizione prevista dall’art. 15 riguarda la lite potenziale e non estingue né rende incontestabile il credito d’imposta dichiarato dal contribuente. L’Ufficio può dunque contestarne la spettanza.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, commi 9 e 10
la definizione automatica delle imposte: "non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'importo sul valore aggiunto, nonchè dell'imposta regionale sulle attività produttive" e determina la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario
La definizione automatica non modifica l’ammontare dei crediti e rimborsi dichiarati e preclude l’accertamento dei debiti oggetto del condono. Tale preclusione, però, non impedisce di verificare se i crediti posti a fondamento di una richiesta di rimborso o esposti in dichiarazione esistano effettivamente.
Art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile
La disposizione è richiamata dall’Agenzia nel motivo di ricorso insieme all’art. 15 della legge n. 289 del 2002; la Corte accoglie la censura per l’errata interpretazione degli effetti della definizione, senza formulare una distinta interpretazione dell’art. 12.
Massime di principio
- Il condono tributario incide sui debiti e sulle liti potenziali che ne costituiscono oggetto, ma non attribuisce automaticamente validità ai crediti d’imposta dichiarati dal contribuente.
- La definizione agevolata non impedisce all’Amministrazione finanziaria di accertare l’inesistenza o l’infondatezza di un credito IVA o di una richiesta di rimborso, anche se il credito riguarda la stessa annualità cui si riferisce il condono.
- La preclusione agli accertamenti conseguente al condono va riferita ai debiti tributari definiti, non a verifiche dirette a stabilire se un credito vantato dal contribuente sia effettivamente spettante.
- La cassazione con rinvio per riesame non equivale a un accertamento definitivo della non spettanza del credito: il giudice del rinvio deve esaminare nuovamente la controversia applicando il principio secondo cui il condono non rende incontestabili i crediti.
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