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Sentenza

Sentenza del 31/05/2017 n. 13741 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato l’accoglimento del ricorso contro l’avviso di accertamento ICI 2006 relativo a due edifici vincolati storico-artistici. Contestava, con il primo motivo, l’omessa pronuncia sulla determinazione dei vani catastali da assoggettare a imposta, sostenendo che il criterio applicato derivasse da una deliberazione comunale del 2004 e non dal regolamento del 2009. Con il secondo motivo denunciava la violazione dell’art. 7, comma 1, lettere d) e i), del D.Lgs. n. 504/1992 e dell’art. 2967 c.c.: per il primo immobile riteneva non provata la destinazione a attività esenti; per il secondo contestava il riconoscimento dell’agevolazione sulla base della dichiarazione di avvenuta ristrutturazione, invocando le condizioni previste dal regolamento comunale ICI. L’ente religioso aveva invocato l’agevolazione per gli immobili vincolati, l’esenzione per l’edificio collegato alla chiesa e utilizzato per funzioni religiose e la riduzione dell’aliquota per l’immobile interessato da lavori.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: la Commissione regionale si era pronunciata, escludendo che il criterio usato dal Comune fosse riconducibile alla deliberazione del 2004 e rilevando che corrispondeva invece a quello del regolamento del 2009, applicato retroattivamente. Il secondo motivo è stato ritenuto prima inammissibile e comunque infondato, perché mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti senza censurare specificamente la motivazione di merito; inoltre, il Comune non aveva rispettato l’autosufficienza del ricorso quanto al regolamento comunale, che non è soggetto al principio iura novit curia e doveva essere trascritto o allegato. Il Comune è stato condannato alle spese della fase di Cassazione: €2.200 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, €200 per esborsi e accessori di legge. È stato inoltre dichiarato dovuto l’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso. Sentenza pronunciata il 9 maggio 2017 e depositata il 31 maggio 2017.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504/1992, art. 7, comma 1, lettere d) e i)

    Le contestazioni del Comune sull’applicazione delle esenzioni ICI non sono state riesaminate nel merito in Cassazione: la Corte ha ritenuto che il ricorso sollecitasse una diversa valutazione dei fatti e delle prove, senza una specifica censura della motivazione di merito.

  • Codice civile, art. 2967

    Il Comune ha invocato la norma in relazione all’onere della prova, ma la Corte non ha accolto la censura: la doglianza, nella sostanza, chiedeva una nuova valutazione degli elementi di fatto già apprezzati dal giudice di merito.

  • Regolamento comunale ICI, art. 3-bis

    Qualora con il ricorso per cassazione si sollevino censure che comportino l'esame di un regolamento comunale, è necessario - in virtù del principio di autosufficienza del ricorso stesso - che le norme del regolamento invocate siano interamente trascritte o allegate, non operando, con riguardo alle norme giuridiche secondarie (rispetto alle quali va tenuto distinto il caso delle fonti paraprimarie o subprimarie, quale lo statuto comunale), il principio iura novit curia, e non rientrando, pertanto, la conoscenza dei regolamenti comunali (così come di quelli provinciali) tra i doveri del giudice, che, solo ove disponga di poteri istruttori, può acquisirne diretta conoscenza, indipendentemente dall'attività svolta dalle parti.

    Chi fonda una censura in Cassazione sul contenuto di un regolamento comunale deve riportarne integralmente o allegarne le disposizioni rilevanti. Il giudice non è tenuto a conoscere d’ufficio i regolamenti comunali in forza del principio iura novit curia.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo.

    Poiché il ricorso è stato rigettato, la Corte ha dato atto dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • In Cassazione non è sufficiente contrapporre alla ricostruzione del giudice di merito una diversa lettura delle prove: occorre individuare e censurare specificamente un errore rilevante nella motivazione o nell’applicazione del diritto.
  • Se una censura dipende dal contenuto di un regolamento comunale, il ricorrente deve trascrivere o allegare le disposizioni invocate; il giudice non è tenuto a reperirle o conoscerle d’ufficio come avviene per le fonti normative soggette a iura novit curia.
  • L’asserita omessa pronuncia non sussiste quando il giudice ha effettivamente esaminato la questione e l’ha respinta, anche se non ha accolto la ricostruzione proposta dalla parte.
  • Il rigetto del ricorso comporta, salvo diversa statuizione, la condanna del ricorrente soccombente alle spese e, nei casi previsti, al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

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