Sentenza del 31/05/2017 n. 13742 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento ICI per l’anno 2005 relativo a due immobili sottoposti a vincolo storico-artistico. L’ente religioso aveva invocato l’agevolazione prevista dall’art. 2, comma 5, del D.L. n. 16 del 1993; per un immobile aveva inoltre chiesto una riduzione dell’aliquota in ragione di lavori di manutenzione, mentre per l’altro aveva richiesto l’esenzione prevista per immobili destinati ad attività religiose e connessi alla chiesa, alla sagrestia e alla cappellania, anche in quanto utilizzato dai sacerdoti. Dopo l’accoglimento del ricorso dell’ente religioso da parte della Commissione tributaria e la conferma in appello, il Comune ha proposto ricorso per Cassazione con due motivi: omessa pronuncia sul numero di vani da assoggettare a imposta e violazione delle norme sulle esenzioni ICI e dell’art. 2967 c.c., contestando la prova della destinazione dell’immobile e il riconoscimento della riduzione per l’altro edificio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Comune. Il primo motivo è stato respinto: la Commissione tributaria regionale si era pronunciata sul criterio di calcolo dei vani e aveva ritenuto che il Comune avesse applicato retroattivamente il criterio del regolamento del 2009, non risultando provato che un criterio analogo fosse previsto dalla delibera comunale del 2004. Il secondo motivo è stato dichiarato prima inammissibile e comunque infondato: mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti e dei documenti senza censurare specificamente la motivazione del giudice di merito; inoltre, il regolamento comunale invocato non è soggetto al principio iura novit curia e doveva essere trascritto o allegato al ricorso per Cassazione. Confermata quindi la decisione favorevole all’ente religioso. Il Comune è stato condannato alle spese della fase di Cassazione, liquidate in euro 2.200 per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, euro 200 per esborsi e accessori di legge, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. d) e i)
Le contestazioni del Comune sulle esenzioni e sull’agevolazione ICI sono state respinte perché richiedevano una rivalutazione degli elementi di fatto e della documentazione già apprezzati dal giudice di merito, la cui motivazione non era stata specificamente censurata.
Codice civile, art. 2967
La disposizione è stata invocata dal Comune in relazione alla prova dei presupposti dell’agevolazione, ma la censura non ha condotto a una diversa decisione: è stata ritenuta inammissibile e comunque infondata, perché diretta a rimettere in discussione la valutazione di merito.
Principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione
Qualora con il ricorso per cassazione si sollevino censure che comportino l'esame di un regolamento comunale, è necessario - in virtù del principio di autosufficienza del ricorso stesso - che le norme del regolamento invocate siano interamente trascritte o allegate.
Chi fonda una censura in Cassazione sul contenuto di un regolamento comunale deve riportarne integralmente le disposizioni pertinenti o allegarle; la semplice invocazione del regolamento non soddisfa l’onere di autosufficienza.
Principio iura novit curia
Non operando, con riguardo alle norme giuridiche secondarie (rispetto alle quali va tenuto distinto il caso delle fonti paraprimarie o subprimarie, quale lo statuto comunale), il principio iura novit curia, e non rientrando, pertanto, la conoscenza dei regolamenti comunali (così come di quelli provinciali) tra i doveri del giudice.
Il giudice non è tenuto a conoscere d’ufficio i regolamenti comunali, qualificati come norme giuridiche secondarie; la parte che li invoca deve dunque produrne o trascriverne il contenuto.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, in relazione al comma 1-bis
In caso di rigetto del ricorso per Cassazione, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
D.L. n. 16 del 1993, art. 2, comma 5, convertito dalla L. n. 75 del 1993
La disposizione è indicata come base dell’agevolazione richiesta dall’ente religioso per gli immobili vincolati storico-artistici; la decisione non ne enuncia un’interpretazione specifica.
Massime di principio
- In Cassazione non è sufficiente proporre una lettura alternativa delle prove o dei documenti: occorre individuare e censurare in modo specifico un errore giuridico o un vizio della motivazione secondo i limiti del giudizio di legittimità.
- Le contestazioni sulla valutazione concreta della destinazione o delle condizioni di un immobile, se attengono all’accertamento dei fatti e la motivazione del giudice di merito non è specificamente censurata, non consentono di ottenere una nuova valutazione in Cassazione.
- Chi invoca un regolamento comunale in Cassazione deve trascriverne o allegarne le disposizioni rilevanti: il giudice non è tenuto a conoscerlo d’ufficio in applicazione del principio iura novit curia.
- La mancata pronuncia su una questione non sussiste quando il giudice l’ha comunque decisa, anche rigettando implicitamente o esplicitamente la tesi della parte.
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