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Sentenza

Sentenza del 31/05/2017 n. 13724 - Corte di Cassazione

Accise - Rimborso - Termine di decadenza biennale - Natura generale - Irrilevanza cause di Non Debenza - Fattispecie-.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva chiesto il rimborso di 1.757.539,22 euro di accise versate sulle forniture effettuate nell'aprile e maggio 2001, sostenendo che i prodotti destinati a uso militare erano esenti ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 504/1995. Ricevuta dall'Arma l'attestazione dei quantitativi forniti soltanto nell'ottobre 2003, presentò richieste di rimborso il 16 dicembre 2003 e il 12 maggio 2005. L'Agenzia negò il rimborso per decorso del termine biennale. La società contestò tale diniego; la CTP di Napoli accolse il ricorso e la CTR della Campania rigettò l'appello dell'Agenzia, facendo decorrere il termine dal rilascio dell'attestazione. In Cassazione l'Agenzia dedusse, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 14, comma 2, e 17, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 504/1995 e delle regole d'interpretazione, sostenendo che la decadenza decorreva inderogabilmente dal pagamento e valeva per ogni causa di non debenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassato la sentenza della CTR e deciso nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., rigettando il ricorso originario della società. Ha stabilito che il termine biennale decorre dal pagamento dell'accisa e non può essere differito al rilascio dell'attestazione, anche quando il ritardo nel rilascio non dipenda dal contribuente. Poiché i pagamenti risalivano ad aprile e maggio 2001 e le richieste furono presentate il 16 dicembre 2003 e il 12 maggio 2005, il diritto al rimborso era decaduto. La questione di legittimità costituzionale prospettata dalla società è stata ritenuta manifestamente infondata; la Corte ha inoltre osservato che le sollecitazioni all'amministrazione non risultavano documentate. Spese dell'intero giudizio compensate per la parziale novità delle questioni e la particolarità del caso.

Norme richiamate

  • D.lgs. n. 504/1995, art. 14, comma 2

    il D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14, comma 2, - recuperando un termine perentorio già previsto, in relazione all'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, dal R.D. n. 334 del 1939, art. 20, - ha introdotto, nella specifica materia, la regola generale secondo cui il rimborso dell'accisa indebitamente pagata deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento, a prescindere dalle cause per le quali il pagamento non è dovuto

    Il termine biennale è generale, perentorio e decorre dal pagamento; si applica a ogni ipotesi di non debenza dell'accisa, senza che la causa del pagamento indebito o il momento in cui il contribuente ottiene documenti utili possano spostarne la decorrenza.

  • D.lgs. n. 504/1995, art. 17, comma 1, lett. c)

    La disposizione è richiamata quale base dell'esenzione invocata dalla società per i prodotti petroliferi destinati all'uso militare, ma la decisione non ne sviluppa un'interpretazione autonoma: l'eventuale esenzione non supera la decadenza prevista dall'art. 14, comma 2.

  • D.lgs. n. 546/1992, art. 19, comma 1, lett. g), e art. 21, comma 2

    la decadenza del contribuente dal diritto di ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate a titolo di imposta, interessi o accessori, per decorso del termine di due anni dal pagamento, già sancita - sul piano generale - dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. g) e art. 21, comma 2, trovi un'espressa conferma nelle disposizioni particolari che disciplinano il settore delle imposte sulla produzione e sui consumi.

    Le disposizioni generali sul rimborso e sulla decadenza confermano il principio della restituzione richiesta entro due anni dal pagamento; per le accise, tale regola trova specifica applicazione nell'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504/1995.

  • Codice civile, art. 2968

    Ed essendosi, indubitabilmente, in presenza di termini di decadenza dettati per finalità di interesse pubblico, non disponibili neppure dalla stessa pubblica amministrazione (Cass. 1605 del 2008; Cass. n. 791 del 2011), la relativa disciplina legale non avrebbe potuto essere derogata neanche dall'accordo delle parti, ostandovi il disposto dell'art. 2968 c.c..

    Il termine di decadenza posto a tutela di un interesse pubblico non è nella disponibilità delle parti e non può essere derogato o modificato neppure mediante accordo.

  • Codice di procedura civile, art. 384, comma 2

    Accolta l'impugnazione e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente la causa nel merito.

Massime di principio

  • Per le richieste di rimborso delle accise indebitamente pagate, il termine di decadenza è di due anni dal pagamento e si applica qualunque sia la ragione della non debenza, compresa un'esenzione invocata dal contribuente.
  • Il ritardo nel rilascio di un'attestazione o di altra documentazione necessaria a quantificare il rimborso non sposta, di per sé, il dies a quo fissato dalla legge; occorre quindi attivarsi per ottenere i documenti e presentare l'istanza entro il termine decorrente dal pagamento.
  • I termini di decadenza stabiliti nell'interesse pubblico non possono essere prorogati o derogati dalle parti né dalla pubblica amministrazione, anche quando il ritardo documentale sia incolpevole per il richiedente.
  • Le iniziative con cui si afferma di avere sollecitato l'amministrazione devono essere provate e documentate; la loro mera menzione non è sufficiente a fondare una diversa decorrenza del termine.

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