Sentenza del 31/05/2017 n. 13724 - Corte di Cassazione
Accise - Rimborso - Termine di decadenza biennale - Natura generale - Irrilevanza cause di Non Debenza - Fattispecie-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva chiesto il rimborso di 1.757.539,22 euro di accise versate sulle forniture effettuate nell'aprile e maggio 2001, sostenendo che i prodotti destinati a uso militare erano esenti ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 504/1995. Ricevuta dall'Arma l'attestazione dei quantitativi forniti soltanto nell'ottobre 2003, presentò richieste di rimborso il 16 dicembre 2003 e il 12 maggio 2005. L'Agenzia negò il rimborso per decorso del termine biennale. La società contestò tale diniego; la CTP di Napoli accolse il ricorso e la CTR della Campania rigettò l'appello dell'Agenzia, facendo decorrere il termine dal rilascio dell'attestazione. In Cassazione l'Agenzia dedusse, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 14, comma 2, e 17, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 504/1995 e delle regole d'interpretazione, sostenendo che la decadenza decorreva inderogabilmente dal pagamento e valeva per ogni causa di non debenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassato la sentenza della CTR e deciso nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., rigettando il ricorso originario della società. Ha stabilito che il termine biennale decorre dal pagamento dell'accisa e non può essere differito al rilascio dell'attestazione, anche quando il ritardo nel rilascio non dipenda dal contribuente. Poiché i pagamenti risalivano ad aprile e maggio 2001 e le richieste furono presentate il 16 dicembre 2003 e il 12 maggio 2005, il diritto al rimborso era decaduto. La questione di legittimità costituzionale prospettata dalla società è stata ritenuta manifestamente infondata; la Corte ha inoltre osservato che le sollecitazioni all'amministrazione non risultavano documentate. Spese dell'intero giudizio compensate per la parziale novità delle questioni e la particolarità del caso.
Norme richiamate
D.lgs. n. 504/1995, art. 14, comma 2
il D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14, comma 2, - recuperando un termine perentorio già previsto, in relazione all'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, dal R.D. n. 334 del 1939, art. 20, - ha introdotto, nella specifica materia, la regola generale secondo cui il rimborso dell'accisa indebitamente pagata deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento, a prescindere dalle cause per le quali il pagamento non è dovuto
Il termine biennale è generale, perentorio e decorre dal pagamento; si applica a ogni ipotesi di non debenza dell'accisa, senza che la causa del pagamento indebito o il momento in cui il contribuente ottiene documenti utili possano spostarne la decorrenza.
D.lgs. n. 504/1995, art. 17, comma 1, lett. c)
La disposizione è richiamata quale base dell'esenzione invocata dalla società per i prodotti petroliferi destinati all'uso militare, ma la decisione non ne sviluppa un'interpretazione autonoma: l'eventuale esenzione non supera la decadenza prevista dall'art. 14, comma 2.
D.lgs. n. 546/1992, art. 19, comma 1, lett. g), e art. 21, comma 2
la decadenza del contribuente dal diritto di ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate a titolo di imposta, interessi o accessori, per decorso del termine di due anni dal pagamento, già sancita - sul piano generale - dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. g) e art. 21, comma 2, trovi un'espressa conferma nelle disposizioni particolari che disciplinano il settore delle imposte sulla produzione e sui consumi.
Le disposizioni generali sul rimborso e sulla decadenza confermano il principio della restituzione richiesta entro due anni dal pagamento; per le accise, tale regola trova specifica applicazione nell'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504/1995.
Codice civile, art. 2968
Ed essendosi, indubitabilmente, in presenza di termini di decadenza dettati per finalità di interesse pubblico, non disponibili neppure dalla stessa pubblica amministrazione (Cass. 1605 del 2008; Cass. n. 791 del 2011), la relativa disciplina legale non avrebbe potuto essere derogata neanche dall'accordo delle parti, ostandovi il disposto dell'art. 2968 c.c..
Il termine di decadenza posto a tutela di un interesse pubblico non è nella disponibilità delle parti e non può essere derogato o modificato neppure mediante accordo.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
Accolta l'impugnazione e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente la causa nel merito.
Massime di principio
- Per le richieste di rimborso delle accise indebitamente pagate, il termine di decadenza è di due anni dal pagamento e si applica qualunque sia la ragione della non debenza, compresa un'esenzione invocata dal contribuente.
- Il ritardo nel rilascio di un'attestazione o di altra documentazione necessaria a quantificare il rimborso non sposta, di per sé, il dies a quo fissato dalla legge; occorre quindi attivarsi per ottenere i documenti e presentare l'istanza entro il termine decorrente dal pagamento.
- I termini di decadenza stabiliti nell'interesse pubblico non possono essere prorogati o derogati dalle parti né dalla pubblica amministrazione, anche quando il ritardo documentale sia incolpevole per il richiedente.
- Le iniziative con cui si afferma di avere sollecitato l'amministrazione devono essere provate e documentate; la loro mera menzione non è sufficiente a fondare una diversa decorrenza del termine.
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