Cassazione Civile, Ordinanza n. 34026/2022 del 18/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da due articoli pubblicati su un quotidiano locale nel 2010, ritenuti dalla società alberghiera lesivi dell'immagine e della reputazione della struttura turistica da essa gestita, perché descrivevano la spiaggia antistante come inquinata e non balneabile. In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto la responsabilità della direttrice responsabile e di un giornalista, condannandoli al risarcimento del danno non patrimoniale; la Corte d'appello ha invece escluso la responsabilità della direttrice per il secondo articolo e ha ritenuto non provato, neppure in via presuntiva, il danno all'immagine, riformando la condanna. La società ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) violazione delle norme sulla prova e sulla liquidazione equitativa, sostenendo che, una volta accertata la lesione all'immagine, il danno non patrimoniale fosse risarcibile e liquidabile equitativamente anche sulla base di presunzioni; (2) nullità/motivazione apparente e vizio del ragionamento presuntivo, per avere la Corte territoriale escluso la prova del danno nonostante gli elementi fattuali indicati; (3) omesso esame di fatti decisivi relativi all'attività turistica della società, idonei a fondare la prova presuntiva del pregiudizio; (4) violazione delle norme sulla responsabilità del direttore responsabile della testata, per avere escluso la sua colpa nella pubblicazione del secondo articolo solo perché non era stato chiarito chi avesse dato l'ordine di pubblicarlo. La resistente ha proposto ricorso incidentale condizionato, poi dichiarato inammissibile, deducendo vizi sulla valutazione dell'art. 57 c.p. e sui limiti della responsabilità per illeciti a mezzo stampa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale della società ricorrente nei limiti indicati in motivazione, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello. Ha ritenuto fondati i motivi relativi al danno non patrimoniale perché la Corte territoriale, dopo avere riconosciuto la falsità/inattendibilità delle notizie e la loro potenziale lesività, ha escluso il danno con una motivazione meramente assertiva, senza confrontarsi adeguatamente con il ragionamento presuntivo e con gli elementi di fatto idonei a fondare la prova del pregiudizio all'immagine di una struttura turistica. Ha inoltre accolto il motivo relativo alla responsabilità del direttore responsabile, affermando che l'ignoranza sulle ragioni della pubblicazione non esclude di per sé la colpa omissiva di chi è tenuto a vigilare anche sulla pubblicazione degli articoli. È stato invece dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato, sia per eterogeneità delle censure rispetto alla rubrica, sia per carenza di interesse/soccombenza sul punto decisivo.
Norme richiamate
la Corte distingue tra violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi, ritenendo fondati i motivi che censuravano la cattiva sussunzione e la motivazione della decisione impugnata.
richiamato dal ricorrente come norma sulla prova; la Corte valuta la prova del danno anche in via presuntiva e censura la motivazione che aveva negato il ricorso alle presunzioni in modo assertivo.
le presunzioni semplici possono fondare la prova del danno non patrimoniale da lesione dell'immagine, se gli elementi di fatto sono gravi, precisi e concordanti.
la Corte ritiene errato escludere in blocco il ragionamento presuntivo senza spiegare perché i fatti noti non fossero idonei a inferire il danno.
la liquidazione del danno non patrimoniale può avvenire in via equitativa, ma presuppone comunque l'accertamento del danno-conseguenza.
richiamato insieme all'art. 2056 c.c. quale base della liquidazione equitativa del danno di difficile quantificazione.
il direttore responsabile ha un obbligo di vigilanza non solo sul contenuto, ma anche sulla pubblicazione degli articoli; l'impossibilità di spiegare l'ordine di pubblicazione può costituire indice di colpa omissiva.
richiamato nel motivo sul secondo articolo come fondamento generale della responsabilità aquiliana da diffamazione a mezzo stampa.
richiamato nel motivo sulla motivazione; la Corte di merito è censurata per motivazione assertiva e non adeguatamente giustificata.
art. 111 Cost.
richiamato nel motivo sulla nullità della sentenza per carenza di motivazione effettiva.
indica il rito camerale seguito in Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
è dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in capo al ricorrente incidentale, se dovuto.
richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Il danno non patrimoniale da lesione dell'immagine di una persona giuridica può essere provato anche per presunzioni, mediante gli elementi di fatto idonei a farne desumere l'esistenza; non è necessario un accertamento diretto del pregiudizio, ma il giudice deve spiegare perché i fatti allegati non siano gravi, precisi e concordanti.
- Quando il giudice di merito riconosce la falsità o l'inattendibilità della notizia e la sua astratta idoneità lesiva, non può negare il danno in modo apodittico: deve confrontarsi con il ragionamento presuntivo e motivare specificamente l'assenza del nesso inferenziale tra diffusione della notizia e pregiudizio reputazionale.
- La liquidazione equitativa ex art. 2056 c.c. presuppone l'accertamento del danno-conseguenza, ma una volta provata, anche solo in via presuntiva, la lesione dell'immagine, il giudice può determinare il quantum in via equitativa in considerazione della natura difficilmente dimostrabile di tale pregiudizio.
- Il direttore responsabile di una testata giornalistica non risponde solo del contenuto degli articoli, ma anche della loro pubblicazione: l'assenza di prova su chi abbia disposto la pubblicazione non esclude di per sé la colpa omissiva, se emerge un difetto di vigilanza dovuta.
- Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso deve essere formulato come critica logico-giuridica unitaria; la commistione di censure eterogenee sotto la stessa rubrica può comportare inammissibilità, specie se manca una chiara individuazione della categoria di vizio denunciata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34015/2022 del 18/11/2022
- ordinanza_civile · 18 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34016/2022 del 18/11/2022
- ordinanza_civile · 18 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34017/2022 del 18/11/2022
- ordinanza_civile · 18 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34018/2022 del 18/11/2022
- ordinanza_civile · 18 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34019/2022 del 18/11/2022
- ordinanza_civile · 18 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34024/2022 del 18/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →