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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19241/2025 del 13/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una definizione agevolata ex art. 9-bis L. n. 289/2002 relativa a omessi/tardivi versamenti per dichiarazioni dei redditi dal 1997 al 2001. La contribuente aveva presentato domanda di condono e aveva effettuato alcuni versamenti; l'Ufficio aveva ritenuto non integralmente assolto quanto dovuto e aveva emesso diniego. In un precedente giudizio la CTR aveva dichiarato efficace la definizione agevolata, autorizzando il recupero delle somme non versate, della sanzione del 30% e degli interessi. Sulla base di tale sentenza era stata poi emessa una cartella di pagamento per il recupero delle somme ritenute ancora dovute. La contribuente aveva impugnato la cartella sostenendo che l'Ufficio non avesse correttamente computato i versamenti già effettuati, che gli interessi fossero errati e che fosse maturata decadenza/prescrizione; la CTR aveva accolto integralmente l'impugnazione ritenendo che le somme già versate superassero l'importo iscritto a ruolo. L'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo violazione dell'art. 9-bis L. n. 289/2002 e dell'art. 26, comma 1, d.lgs. n. 112/1999, sostenendo che la cartella era meramente riscossiva e che, rispetto ad essa, dovevano essere considerati solo i pagamenti effettivamente imputabili alla pretesa definita, mentre eventuali versamenti su precedenti cartelle annullate avrebbero richiesto rimborso o compensazione. Parallelamente, la contribuente ricorreva contro il diniego di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018, sostenendo che la cartella non fosse un atto meramente riscossivo ma un atto di accertamento e quindi rientrasse nella definizione agevolata.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i ricorsi. Quanto al ricorso della contribuente contro il diniego di definizione agevolata, ha affermato che la cartella emessa a seguito di iscrizione a ruolo provvisoria delle somme dovute in forza della sentenza della CTR è un atto meramente riscossivo, non un atto impositivo o impo-esattivo idoneo a rientrare nella definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018; la domanda di definizione, pertanto, non poteva essere accolta. Quanto al ricorso dell'Agenzia contro la sentenza della CTR n. 799/2017, la Corte ha ritenuto infondato il motivo: una volta riconosciuta l'efficacia del condono ex art. 9-bis L. n. 289/2002, l'Ufficio poteva iscrivere a ruolo solo le somme ancora dovute e doveva necessariamente tenere conto di tutti i pagamenti eseguiti dalla contribuente, anche quelli effettuati prima della domanda di condono, senza distinguere tra versamenti ante e post condono; l'accesso al condono non muta il titolo della pretesa, ma incide sulla misura delle sanzioni. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza nei due giudizi di legittimità; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato solo a carico della contribuente ricorrente nel giudizio sul diniego di definizione agevolata.

Norme richiamate

  • art. 9-bis L. n. 289/2002

    La definizione agevolata per omessi o tardivi versamenti è condizionata all'integrale pagamento di quanto dovuto; se il pagamento non è integrale, l'istanza diviene inefficace. Il condono è clemenziale e non premiale, e comporta solo l'esclusione o riduzione delle sanzioni, non un mutamento del titolo della pretesa.

  • art. 26, comma 1, d.lgs. n. 112/1999

    Richiamato dall'Ufficio per sostenere la legittimità della riscossione; la Corte non lo valorizza autonomamente ma rigetta la censura dell'Agenzia.

  • art. 6 d.l. n. 119/2018

    La definizione agevolata riguarda gli atti impositivi ed estende la propria portata, secondo la giurisprudenza, agli atti impo-esattivi; non si applica agli atti meramente riscossivi come la cartella emessa in esecuzione di un titolo giudiziale, ancorché non definitivo.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    Per il condono ex art. 9-bis L. n. 289/2002 non è necessaria l'attività liquidatoria ex art. 36-bis per determinare il quantum, quando questo è già specificato dalla dichiarazione integrativa e dagli interessi previsti dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato solo a carico della contribuente ricorrente nel giudizio sul diniego di definizione agevolata, non per l'Agenzia difesa dall'Avvocatura dello Stato.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato in tema di divieto di un improprio 'condono di condono', per evitare disparità di trattamento tra contribuenti.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato insieme all'art. 3 Cost. per escludere la duplicazione del beneficio clemenziale sulla medesima imposta.

Massime di principio

  • La cartella emessa in esecuzione di una decisione che abbia già accertato, anche solo provvisoriamente, l'esistenza del debito è un atto meramente riscossivo e non può essere trattata come atto impositivo ai fini della definizione agevolata, salvo diversa espressa previsione di legge.
  • Quando un condono agevola omessi o tardivi versamenti, l'Ufficio deve imputare correttamente tutti i pagamenti eseguiti dal contribuente in relazione al medesimo debito, anche se effettuati prima dell'istanza di condono, poiché il beneficio non altera il titolo della pretesa ma incide solo su sanzioni e accessori.
  • La definizione agevolata di tipo clemenziale richiede il pagamento integrale di quanto dovuto nei termini e modi previsti: in difetto, la domanda di definizione diviene inefficace e non può essere invocata per paralizzare la riscossione.
  • In materia di condono fiscale non è ammissibile una interpretazione estensiva o analogica che consenta un ulteriore e duplicato beneficio sulla stessa imposta, in assenza di un'espressa base legale.
  • Se il contribuente ha effettuato pagamenti eccedenti rispetto all'importo effettivamente dovuto per effetto del condono, la questione del recupero dell'eccedenza può riguardare il rimborso o la compensazione, ma non legittima l'annullamento della cartella nei limiti in cui residui ancora debito da riscuotere.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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