Cassazione Civile, Ordinanza n. 26876/2024 del 16/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una delibera con cui l'autorità di vigilanza bancaria ha irrogato sanzioni pecuniarie a diversi componenti del collegio sindacale di una banca per carenze nei controlli e per omesse e inesatte segnalazioni all'organo di vigilanza, con riferimento a diffuse carenze organizzative e irregolarità gestionali dell'ente. Gli interessati hanno proposto opposizione, respinta dalla corte territoriale, e quindi ricorso per cassazione articolato in sei motivi. I primi quattro motivi deducevano: violazione del contraddittorio e delle garanzie del giusto processo nei procedimenti sanzionatori bancari, anche alla luce della CEDU e della Carta dei diritti fondamentali UE; illegittimità del procedimento per mancato ascolto degli incolpati e mancata piena conoscenza degli atti; applicazione della lex mitior e illegittimità costituzionale delle norme che non prevedono retroattività della disciplina più favorevole; violazione dei principi di tassatività, tipicità e ragionevolezza per la genericità degli addebiti e per la ritenuta irrilevanza delle qualità soggettive dei destinatari. Il quinto motivo contestava la sussistenza della responsabilità dei sindaci, sostenendo che i doveri di vigilanza non si estendono al controllo di ogni singolo atto di una banca di grandi dimensioni, che non vi era responsabilità oggettiva e che la sentenza impugnata non aveva indicato quali verifiche ulteriori avrebbero dovuto essere svolte. Il sesto motivo denunciava motivazione apparente o inesistente sull'addebito di omessa e inesatta segnalazione all'organo di vigilanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi quattro motivi perché fondati sulla premessa, non condivisa, della natura sostanzialmente penale delle sanzioni amministrative previste dal TUB; la Corte ha ribadito la propria giurisprudenza consolidata che esclude tale qualificazione e ha ricordato che, quanto alle garanzie del giusto processo, il controllo giurisdizionale pieno sull'atto sanzionatorio è idoneo a soddisfare le esigenze convenzionali. Ha inoltre escluso l'applicabilità della lex mitior nel sistema sanzionatorio bancario previgente alla riforma del 2015. Il quinto motivo è stato respinto perché la corte territoriale ha correttamente applicato i principi secondo cui i sindaci rispondono anche per concorso omissivo quando, pur in presenza di illeciti gestori, mantengono un comportamento inerte e non attivano i poteri di vigilanza e denuncia; inoltre, è stato accertato in fatto che le verifiche effettuate erano state insufficienti e limitate a mere interlocuzioni. Anche il sesto motivo è stato rigettato: la motivazione, pur sintetica, è stata ritenuta esistente e non apparente, avendo la corte d'appello spiegato che le carenze riscontrate avrebbero dovuto essere rilevate e denunciate dai sindaci. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico solidale dei ricorrenti, con l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
artt. 24, 25 e 111 Cost.
Invocati dai ricorrenti per sostenere la violazione del contraddittorio, della tipicità e del diritto di difesa; la Corte ne esclude l'applicazione diretta al procedimento amministrativo sanzionatorio bancario, ribadendo che le garanzie processuali operano pienamente nella successiva fase giurisdizionale.
art. 6 CEDU
Richiamato per sostenere la natura penale sostanziale delle sanzioni e l'esigenza di giusto processo; la Corte afferma che, anche ove le garanzie convenzionali non siano integralmente presenti nella fase amministrativa, esse possono essere assicurate dal successivo sindacato giurisdizionale pieno.
Richiamato quale base del procedimento sanzionatorio; la Corte ribadisce che il procedimento davanti alla Banca d'Italia non viola il diritto di difesa se il provvedimento è poi impugnabile davanti al giudice con piena garanzia del contraddittorio.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno delle censure sul procedimento sanzionatorio; la Corte non ne muta la portata e richiama la propria giurisprudenza che esclude la natura penale sostanziale delle sanzioni bancarie.
artt. 11, 24, 25, 111 e 117 Cost.
Invocati in relazione alle garanzie del procedimento e alla retroattività della disciplina più favorevole; la Corte non ravvisa violazioni perché esclude la premessa della natura penale delle sanzioni bancarie.
artt. 41, 47 e 48 CDFUE
Richiamati per il diritto di essere ascoltati e il diritto di difesa; la Corte non accoglie la censura, valorizzando la possibilità di un pieno controllo giurisdizionale successivo.
art. 7 CEDU
Richiamato per sostenere l'applicazione della lex mitior; la Corte ne esclude la pertinenza nel sistema sanzionatorio bancario oggetto di causa.
art. 49, par. 1 CDFUE
Invocato per la retroattività della legge più favorevole; la Corte non lo ritiene applicabile, mancando la natura penale sostanziale della sanzione.
Censurato in via subordinata dai ricorrenti; la Corte non accoglie la questione, coerentemente con l'esclusione della natura penale delle sanzioni bancarie.
art. 2, comma 3, d.lgs. 72/2015
Richiamato per la pretesa retroattività della lex mitior; la Corte ribadisce la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale già affermata dalla propria giurisprudenza.
Richiamati nel motivo sulla responsabilità dei sindaci; la Corte valorizza i doveri di vigilanza e denuncia gravanti sui componenti del collegio sindacale.
Richiamati dai ricorrenti per delimitare i doveri dei sindaci; la Corte afferma che, nel caso concreto, l'omessa vigilanza e l'omessa denuncia giustificano la sanzione.
Richiamato dalla corte d'appello e valorizzato dalla Corte di cassazione come base dei poteri-doveri di vigilanza del collegio sindacale, incluse le verifiche sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e delle procedure interne.
Richiamato nel motivo sulla motivazione apparente; la Corte esclude la nullità del decreto perché la motivazione, seppure sintetica, è sufficiente e non meramente apparente.
Richiamato in combinazione con l'art. 132 c.p.c. per denunciare il vizio motivazionale; la Corte rigetta la censura.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Le sanzioni amministrative bancarie previste dal TUB, nel regime previgente alla riforma del 2015, non sono qualificate come sanzioni penali sostanziali; perciò non si applicano automaticamente le garanzie e i corollari propri del diritto penale, come la lex mitior in senso convenzionale.
- Il procedimento sanzionatorio dell'autorità di vigilanza può ritenersi conforme alle garanzie convenzionali quando l'interessato disponga di un successivo sindacato giurisdizionale pieno, idoneo a garantire contraddittorio e diritto di difesa.
- Nei procedimenti sanzionatori bancari non è sufficiente, per escludere la responsabilità dei sindaci, invocare l'ignoranza degli illeciti gestori; è necessario dimostrare di avere esercitato in modo effettivo e diligente i poteri di vigilanza, verifica e denuncia.
- La responsabilità dei componenti del collegio sindacale può configurarsi anche a titolo di concorso omissivo quando, in presenza di anomalie e carenze organizzative, essi non attivino i controlli e le segnalazioni che la loro funzione impone.
- La motivazione del provvedimento giudiziale è sufficiente quando consenta di comprendere, sia pure sinteticamente, quali carenze controllistiche o informative siano state ritenute rilevanti; non è necessaria una confutazione analitica di ogni singola deduzione difensiva se il percorso logico è intelligibile.
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