Cassazione Civile, Ordinanza n. 33382/2022 del 11/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dalla notifica di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato per IRPEF, IRAP e IVA relative agli anni d'imposta 2005 e 2006. Le somme erano state in precedenza erroneamente sgravate dall'Ufficio nel 2010 e poi nuovamente iscritte a ruolo nel 2011. Il contribuente ha impugnato la cartella sostenendo, e i giudici di merito hanno condiviso, che la notifica nel 2012 fosse tardiva per decadenza triennale ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973. L'Agenzia delle Entrate ha ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 43, comma 1, d.P.R. n. 602/1973 e degli artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972, assumendo che il rinnovo dell'iscrizione a ruolo fosse tempestivo perché il termine decorreva dal momento dello sgravio/rimborso e non dalle dichiarazioni relative agli anni 2005 e 2006.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo dell'Agenzia, chiarendo che l'art. 43, comma 1, d.P.R. n. 602/1973 consente la riscossione diretta mediante iscrizione a ruolo solo per il recupero di somme erroneamente rimborsate, non anche per somme erroneamente sgravate. Rimane quindi valida la regola per cui l'errore nello sgravio deve essere rimosso con il procedimento ordinario di accertamento e non con una mera reiscrizione a ruolo seguita da cartella, senza previo avviso di accertamento. La decisione della CTR, pur con diversa motivazione, è stata confermata. L'Agenzia è stata condannata alle spese in favore del contribuente; nulla è stato disposto verso l'agente della riscossione rimasto intimato.
Norme richiamate
art. 43, comma 1, d.P.R. n. 602/1973
"somme erroneamente rimborsate"
La norma si applica al recupero di somme indebitamente rimborsate e non può essere estesa al diverso istituto dello sgravio; non legittima la reiscrizione a ruolo diretta per recuperare somme erroneamente sgravate.
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
È richiamato come base del controllo automatizzato, ma non consente di superare la necessità dell'ordinario avviso di accertamento quando si controverte di recupero di somme erroneamente sgravate.
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
È richiamato come base del controllo automatizzato in materia IVA, ma non giustifica il recupero diretto mediante cartella delle somme oggetto di sgravio indebito.
È richiamato dalla CTR per affermare la decadenza triennale della cartella notificata nel 2012 in relazione alle imposte degli anni 2005 e 2006.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non opera l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando l'impugnazione è proposta da un'amministrazione dello Stato.
Massime di principio
- In tema di riscossione, il recupero mediante iscrizione a ruolo diretta è consentito solo nei casi espressamente previsti dalla legge; non è ammessa un'interpretazione estensiva di una norma eccezionale che autorizza il recupero di somme erroneamente rimborsate anche alle ipotesi di sgravio indebito.
- Lo sgravio e il rimborso sono istituti eterogenei: il primo è un provvedimento di autotutela che incide sull'obbligazione, il secondo attiene alla solutio; per questo la disciplina del recupero del rimborso non si applica automaticamente allo sgravio.
- Quando l'Amministrazione intende rimuovere un precedente sgravio ritenuto erroneo, deve seguire la via ordinaria dell'accertamento e non può procedere alla mera reiscrizione a ruolo con cartella senza previo avviso di accertamento.
- Il mero richiamo in cartella all'art. 43 d.P.R. n. 602/1973 non basta a legittimare il recupero se il presupposto sostanziale della norma, cioè un rimborso indebito, non ricorre.
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