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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37937/2021 del 02/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una contribuente, nella qualità di socia di una società di persone, aveva impugnato un avviso di accertamento emesso nei suoi confronti per trasparenza, a seguito della rettifica del maggior reddito accertato in capo alla società partecipata. In primo grado il ricorso era stato accolto, poi la CTR aveva dichiarato cessata la materia del contendere e condannato l'Ufficio alle spese, ritenendo rilevante la definizione agevolata intervenuta in un giudizio collegato relativo a un avviso di accertamento integrativo emesso nei confronti della socia. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omessa pronuncia e violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, per non avere la CTR statuito sull'appello relativo alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della società; 2) violazione dell'art. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973, per avere la CTR erroneamente qualificato il successivo avviso come sostitutivo anziché integrativo; 3) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 43, comma 3, d.P.R. 600/1973, per avere ritenuto cessata la materia del contendere sulla base della definizione agevolata di un avviso integrativo e non di quello oggetto del presente giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e, assorbiti gli altri, ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio per violazione del litisconsorzio necessario tra società di persone e soci nei giudizi aventi a oggetto l'accertamento del reddito societario e per trasparenza di quello dei soci. Poiché la società non era stata evocata né in primo né in secondo grado, il processo era affetto da nullità assoluta rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Caserta, in diversa composizione, affinché integri il contraddittorio e riesamini la causa, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 5 d.P.R. 917/1986

    L'accertamento del reddito della società di persone si riflette sui soci secondo il regime di trasparenza, con conseguente inscindibilità delle posizioni processuali.

  • art. 112 c.p.c.

    È evocato come parametro della dedotta omessa pronuncia sul motivo di appello relativo al contraddittorio.

  • art. 14 d.lgs. 546/1992

    Prevede l'integrazione del contraddittorio nei giudizi tributari quando sussiste litisconsorzio necessario tra più soggetti.

  • art. 102 c.p.c.

    Rileva ai fini dell'integrazione del contraddittorio nelle cause inscindibili.

  • art. 101 c.p.c.

    Fondamento del principio del contraddittorio, la cui violazione determina nullità del giudizio.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a sostegno del principio del giusto processo e del contraddittorio tra le parti.

  • art. 43 d.P.R. 600/1973

    È richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla natura dell'avviso successivo, distinto tra atto integrativo e sostitutivo.

  • art. 116 c.p.c.

    È invocato nel terzo motivo per censurare la valutazione delle risultanze processuali da parte del giudice d'appello.

  • art. 29 d.lgs. 546/1992

    È richiamato dalla Corte in tema di riunione dei processi separatamente instaurati dai litisconsorti necessari.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È menzionato per la trattazione camerale del ricorso.

Massime di principio

  • Nei giudizi tributari relativi all'accertamento del reddito delle società di persone e dei soci opera un litisconsorzio necessario originario tra tutti i soggetti interessati; la controversia è inscindibile e non può essere decisa senza la partecipazione di società e soci.
  • La mancata evocazione in giudizio di uno dei litisconsorti necessari determina la nullità assoluta dell'intero processo, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, con conseguente cassazione della sentenza e rinvio al giudice di merito per l'integrazione del contraddittorio.
  • Quando il ricorso investe una questione pregiudiziale di litisconsorzio necessario, l'esame degli ulteriori motivi resta assorbito se il vizio processuale impone la regressione del giudizio.
  • Nel contenzioso tributario la cessazione della materia del contendere presuppone che la definizione agevolata riguardi effettivamente l'atto o il rapporto oggetto del giudizio, non un diverso avviso collegato ma autonomo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpostazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

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