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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29153/2023 del 19/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società in liquidazione ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Como, la quale aveva rigettato il ricorso introduttivo della contribuente. Con il primo motivo la società ha dedotto violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 546/1992 e del d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che la CTR aveva erroneamente dichiarato inammissibile l’appello per tre ragioni: mancata notifica ad Equitalia, mancato deposito dell’atto di appello presso la segreteria della CTP e asserita genericità dei motivi di gravame. La ricorrente ha affermato che, invece, il giudice d’appello avrebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Equitalia, parte del primo grado; avrebbe dovuto applicare la sopravvenuta abrogazione dell’obbligo di deposito dell’appello presso la segreteria del giudice di primo grado, introdotta dal d.lgs. n. 175/2014; e avrebbe dovuto esaminare il merito dei motivi, ritenuti dalla parte sufficientemente specifici. Con il secondo motivo è stata dedotta insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la CTR aveva dichiarato l’inammissibilità dell’appello per tre profili concorrenti e che, quanto al profilo decisivo relativo al mancato deposito dell’atto di appello presso la segreteria della commissione tributaria di primo grado, la disciplina sopravvenuta di cui all’art. 36 del d.lgs. n. 175/2014 non era applicabile al caso concreto, perché la notificazione dell’appello si era perfezionata quando era ancora vigente l’art. 53, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 546/1992, che prevedeva quel deposito a pena di inammissibilità. In applicazione del principio del tempus regit actum, gli effetti dell’atto restano regolati dalla norma vigente al momento del suo perfezionamento, in mancanza di disciplina transitoria. Il rigetto del primo motivo ha assorbito il secondo. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle entrate ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14, comma 2

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità dell’integrazione del contraddittorio nei confronti di Equitalia, ma non accolto dalla Corte come ragione per superare l’inammissibilità dell’appello

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2, secondo periodo

    la Corte afferma che, al momento del perfezionamento della notificazione dell’appello, la norma era ancora vigente e imponeva, a pena di inammissibilità, il deposito dell’atto presso la segreteria della commissione tributaria che aveva pronunciato la sentenza impugnata

  • d.lgs. 14 settembre 2015, n. 175, art. 36, comma 1

    la disposizione, che ha soppresso l’obbligo di deposito dell’appello non notificato a mezzo ufficiale giudiziario, non si applica agli atti già perfezionatisi prima della sua entrata in vigore in assenza di disciplina transitoria

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    citato dalla ricorrente nel dedurre la violazione di norme del sistema della riscossione, senza che la Corte vi fondi una specifica ratio decisoria autonoma

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato come parametro del motivo di ricorso per vizio motivazionale

  • art. 375 c.p.c.

    norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio

  • d.l. 31 agosto 2016, n. 168

    richiamato come fonte di modifica/introduzione delle norme sul rito camerale in Cassazione

  • L. 25 ottobre 2016, n. 197

    citata come legge di conversione del d.l. n. 168/2016

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l’abrogazione dell’obbligo di deposito dell’appello presso la segreteria del giudice di primo grado non si applica agli appelli la cui notificazione si sia già perfezionata sotto il vigore della precedente disciplina, in assenza di una specifica norma transitoria.
  • Il principio del tempus regit actum, in materia processuale, comporta che gli atti già perfezionati restano regolati anche nei loro effetti dalla disciplina vigente al momento del loro compimento, salvo espressa previsione contraria.
  • Quando la decisione impugnata si fonda su più rationes autonome di inammissibilità e una di esse è corretta e sufficiente a sorreggere il decisum, le censure che attaccano le altre ragioni restano assorbite o comunque non decisive.
  • La nullità o inammissibilità dedotta in appello non può essere superata invocando la sopravvenuta modifica normativa se l’atto processuale è stato validamente compiuto e perfezionato in vigenza della disciplina previgente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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