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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22416/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

Una società aveva impugnato davanti al giudice tributario estratti di ruolo relativi a più cartelle di pagamento, contestando in particolare l’omessa o irregolare notifica delle cartelle sottese. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile per tardività; in appello la CTR aveva accolto il gravame ritenendo applicabile la mediazione tributaria obbligatoria e rilevando, per alcune cartelle, un vizio di notifica. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 546/1992 perché la CTR aveva compensato le spese di lite senza indicare le gravi ed eccezionali ragioni richieste e con motivazione asseritamente apparente. La Corte, però, ha rilevato d’ufficio che la controversia aveva ad oggetto l’impugnazione di estratti di ruolo e degli atti presupposti, tema nel quale l’interesse ad agire è limitato alle ipotesi oggi previste dall’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021. Poiché nel caso concreto non risultavano allegati né dimostrati i pregiudizi specifici richiesti dalla norma (partecipazione a procedure di appalto, riscossione di somme dovute dalla P.A., perdita di benefici nei rapporti con la P.A.), la Corte ha ritenuto insussistente l’interesse ad agire. Tale difetto, essendo rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, ha reso inammissibile l’originario ricorso introduttivo, assorbendo il motivo sulla compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che, per effetto dello ius superveniens e della disciplina dell’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, la società non avesse interesse ad agire per impugnare gli estratti di ruolo in assenza dei pregiudizi tipizzati dalla legge. Ha quindi cassato la sentenza impugnata senza rinvio ex art. 382, comma 3, c.p.c., dichiarando inammissibile l’originario ricorso della contribuente. Le spese dell’intero giudizio sono state integralmente compensate tra le parti, in ragione della sopravvenienza normativa e dell’evoluzione giurisprudenziale. Il motivo relativo alla compensazione delle spese di merito è rimasto assorbito dalla questione pregiudiziale dell’interesse ad agire.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per denuncia di violazione di legge in tema di spese processuali

  • art. 15 del d.lgs. n. 546/1992

    la ricorrente ne invoca la violazione per la compensazione delle spese senza l’esplicitazione delle gravi ed eccezionali ragioni

  • art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146

    delimita l’impugnabilità dell’estratto di ruolo ai soli casi in cui il contribuente dimostri specifici pregiudizi; fuori da tali ipotesi manca l’interesse ad agire

  • art. 382, terzo comma, c.p.c.

    consente la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta per mancanza di una condizione dell’azione

  • art. 2697 c.c.

    richiamato solo indirettamente tramite il tema dell’onere di allegazione/dimostrazione dei presupposti dell’interesse ad agire

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per censurare la statuizione sulle spese, ma la censura è assorbita dal difetto di interesse

Massime di principio

  • L’impugnazione dell’estratto di ruolo è consentita solo nei casi tipizzati dall’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021; al di fuori di tali ipotesi il contribuente deve essere considerato privo di interesse ad agire.
  • La disciplina sopravvenuta sull’estratto di ruolo si applica anche ai giudizi pendenti e incide immediatamente sulla verifica dell’interesse ad agire.
  • Il difetto di interesse ad agire è una condizione dell’azione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, anche in cassazione.
  • Se manca l’interesse ad agire, la causa deve essere definita senza esame del merito e il ricorso originario va dichiarato inammissibile, con possibile cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.
  • La questione pregiudiziale dell’interesse ad agire assorbe ogni censura relativa a statuizioni accessorie, come quelle sulle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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