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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31828/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma di condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186 d.lgs. 285/1992, commi 1 e 2 lett. b) e 2-sexies). Motivi principali: 1) nullità per mancata valutazione da parte del Tribunale della memoria difensiva del 11/05/2020 (richiamo artt. 178, 121 c.p.p. e art. 604 c.p.p.); 2) invalidità della prova dell'alcoltest perché uno scontrino recava la dicitura "volume insufficiente" e la normativa (art. 379 d.P.R. 495/92) richiede due determinazioni concordanti; 3) nullità della revisione periodica dell'etilometro perché effettuata dal CPA di Milano e non dal C.S.R.P.A.D. di Roma (presunta incompetenza dell'ente verificatore); 4) violazione dell'onere della prova in ordine al malfunzionamento dell'etilometro (avrebbe dovuto gravare sul pubblico ministero); 5) mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: a) la Corte d'appello ha legittimamente colmato la mancata considerazione della memoria difensiva da parte del Tribunale senza dar luogo a nullità; b) lo scontrino contenente contestualmente il dato numerico del tasso alcolemico e la dicitura "volume insufficiente" non invalida la prova se l'apparecchio non ha segnalato espressamente un errore, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità; c) le verifiche periodiche possono essere effettuate anche dai C.P.A. (Centro Prove Autoveicoli) in base alla circolare n. 87/1991, pertanto la revisione fatta a Milano non è nulla; d) è onere della difesa dimostrare concretamente il malfunzionamento o i vizi strumentali dell'etilometro (con produzione del libretto metrologico o con accertamenti/escussione del reparto competente); e) il giudizio di non applicabilità dell'istituto di cui all'art. 131-bis c.p. è fondato su elementi di merito (sintomi di alterazione e guida in orario notturno) e non censurabile in sede di legittimità. Conseguentemente la condanna pronunciata in primo grado e confermata in appello è stata mantenuta; il ricorrente è stato quindi respinto e condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)

    commi 1 e 2 lett. b) e 2-sexies

    Norma che configura il reato di guida in stato di ebbrezza e la circostanza aggravante dell'orario notturno; utilizzata come fattispecie base per la condanna, la Corte conferma che l'esito positivo dell'alcoltest è prova dello stato di ebbrezza salvo concreta prova contraria.

  • art. 379 d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento attuativo)

    Stabilisce le modalità di accertamento mediante analisi dell'area alveolare espirata e le verifiche periodiche sugli etilometri; la Corte interpreta che, se l'etilometro non segnala un errore inequivocabile, la misurazione resta valida anche se compare un messaggio di servizio come "volume insufficiente".

  • D.M. 22 maggio 1990, n. 196

    Disciplinare tecnico per omologazione e prove degli etilometri; richiamato per la necessità di omologazione e verifiche periodiche, ma la Corte ritiene compatibili anche le verifiche svolte dai C.P.A. secondo la circolare ministeriale.

  • art. 604 cod. proc. pen.

    Norma sulle ipotesi tassative di nullità per le quali la corte d'appello deve trasmettere gli atti: la Corte di Cassazione conferma che la mancata valutazione di una memoria difensiva non rientra automaticamente nelle ipotesi che impongono nullità se la corte d'appello può colmare la lacuna con motivazione di piena cognizione.

  • art. 178, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen. e art. 121 cod. proc. pen.

    Richiamate dalla difesa in relazione alla presunta nullità per mancata valutazione della memoria; la Corte conclude che l'eventuale omissione non comporta automaticamente nullità quando l'appello integra la motivazione.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Istituto della particolare tenuità del fatto: la Corte conferma che può teoricamente applicarsi anche ai reati di guida in stato di ebbrezza, ma il riconoscimento è valutazione di merito; qui è stato correttamente escluso in presenza di sintomi di alterazione e dell'aggravante notturna.

Massime di principio

  • La mera presenza della dicitura "volume insufficiente" sul tagliando dell'alcoltest non annulla automaticamente la prova se l'etilometro non ha segnalato un errore esplicito e se sullo stesso scontrino è indicato il valore numerico del tasso alcolemico; per contrastare la misura è necessario produrre elementi concreti che dimostrino il malfunzionamento.
  • L'onere di provare il malfunzionamento o vizi strumentali dell'etilometro grava sulla difesa: sono necessari documenti (libretto metrologico), perizie tecniche o escussione dei responsabili delle verifiche per rendere efficace la contestazione.
  • La corte d'appello può colmare lacune motivazionali del giudice di primo grado; la mancata considerazione di atti difensivi da parte del Tribunale non determina automaticamente nullità se l'appello esercita piena cognizione e motivazione.
  • Le verifiche periodiche sugli etilometri possono essere ritenute valide anche se effettuate da Centri Prove Autoveicoli (C.P.A.), conformemente a circolari ministeriali; in caso di contestazione va verificata l'effettiva abilitazione dell'ente che ha eseguito la revisione.
  • La valutazione sulla non applicabilità dell'art. 131-bis è sostanzialmente di merito e difficilmente ribaltabile in sede di legittimità se fondata su elementi concreti come sintomi clinici e circostanze aggravanti (es. guida notturna).
  • Inprocedibilità delle censure meramente speculative: le doglianze tecniche richiedono prove specifiche; semplici osservazioni di incoerenza logica sugli scontrini senza supporto tecnico non sono in genere sufficienti a determinare l'annullamento della condanna.

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