Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31817/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione fondato su due motivi: 1) censura della sussistenza dell'elemento oggettivo dell'omicidio colposo e contestazione del nesso causale, sostenendo che il comportamento colposo della vittima (circolazione a sinistra e luce posteriore non conforme) avrebbe interrotto il nesso di causalità ai sensi dell'art. 41, comma 2 c.p.; si lamenta inoltre la presunta falsità e incoerenza delle dichiarazioni testimoniali e l'inaffidabilità della consulenza tecnica. 2) censura della mancata applicazione della pena concordata ai sensi dell'art. 448, comma 1, ultimo periodo, c.p.p., sostenendo che il diniego al patteggiamento fosse ingiustificato e che la Corte d'appello avrebbe dovuto applicare la pena richiesta dall'imputato.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la censura aspecifica e meramente fattuale, non consentendo alla Cassazione di rimettere in discussione la valutazione probatoria dei giudici di merito: la responsabilità del conducente è stata confermata perché la colpa concorrente del ciclista non è stata considerata tale da interrompere il nesso causale (comportamento non eccezionale, prevedibile). Sul secondo motivo la Corte ha confermato la correttezza della motivazione delle corti di merito: l'imputato non ha prodotto i verbali relativi al dissenso del P.M. e parte delle accuse oggetto del patteggiamento erano state poi trattate diversamente (assoluzione per altro capo), ragion per cui il rigetto dell'applicazione della pena concordata è giustificato. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 2, cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che la concorrenza di colpa della vittima (viaggiare a sinistra e illuminazione non conforme) non abbia interrotto il nesso causale perché il comportamento era prevedibile e non eccezionale; dunque non ha operato esimente ai sensi dell'art. 41, comma 2.

  • art. 68 Codice della Strada

    Richiede la luce posteriore fissa per i velocipedi: la violazione da parte del ciclista è stata considerata elemento di concorso di colpa ma non idoneo a escludere la responsabilità dell'automobilista.

  • artt. 191 e 192 cod. proc. pen.

    Richiamati dal ricorrente come presunte violazioni procedurali e di motivazione; la Corte ha ritenuto la censura aspecifica e in realtà una mera riesposizione della ricostruzione difensiva, non un valido motivo di cassazione.

  • art. 448, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato la regola che il giudice d'appello può accogliere una richiesta di patteggiamento inizialmente respinta solo se riguarda le stesse imputazioni; qui il mancato consenso del P.M. non risultava documentalmente e alcune imputazioni erano state trattate diversamente (assoluzione), per cui il rigetto dell'applicazione della pena concordata è giustificato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La concorrenza colposa della vittima non interrompe automaticamente il nesso causale: per escludere la responsabilità dell'agente occorre che il comportamento della vittima sia eccezionale, imprevedibile o idoneo a costituire causa autonoma dell'evento.
  • La Corte di Cassazione non procede a un nuovo apprezzamento del merito probatorio; i motivi che consistono nel chiedere una diversa valutazione delle prove testimoniali o peritali sono di solito dichiarati aspecifici se non indicano profili di illegittimità della motivazione o difetti normativi puntuali.
  • Le accuse di falsità delle dichiarazioni richiedono elementi di riscontro concreti e specifici; affermazioni generiche o ricostruzioni alternative non sono sufficienti in Cassazione.
  • Sul patteggiamento, l'accoglimento da parte del giudice d'appello è possibile solo se l'accordo riguarda le medesime imputazioni e non risulta pregiudicato da assoluzioni o da modifiche dell'oggetto processuale: l'assenza di documentazione (es. verbali di dissenso del P.M.) indebolisce la pretesa dell'imputato.
  • In sede di cassazione è necessario formulare motivi specifici che evidenzino violazioni di legge o vizi logico-giuridici della motivazione; la semplice contrapposizione di una ricostruzione alternativa è insufficiente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.