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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31814/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano del 04/03/2022. Halilovic Demal e Halilovic Aleks deducono inosservanza/erronea applicazione dell'art. 599 cod. proc. pen. e carenza di motivazione (contestano il concordato in appello e la sua valutazione). Sulejmanovic Taison censura l'erronea applicazione dell'art. 624 cod. pen., sostenendo che la pena applicata eccede i limiti edittali (pena illegale). Ahmetovic Valter deduce: (1) violazione dell'art. 624 cod. pen. e illegittimità della pena; (2) vizio di motivazione circa il rigetto della richiesta di concordato ex art. 599-bis; (3) violazione degli artt. 599-bis e 602, comma 1-bis cod. proc. pen. per omessa prosecuzione del dibattimento dopo il rigetto del concordato, con conseguente nullità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Halilovic Demal e Halilovic Aleks e li ha condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende. Ha invece accolto i ricorsi di Sulejmanovic Taison e di Ahmetovic Valter: ha ritenuto illegale la pena rispetto ai due imputati in ragione della derubricazione ai sensi dell'art. 624 cod. pen. (furto semplice) e, soprattutto per Ahmetovic, ha ritenuto fondato il motivo relativo all'omessa prosecuzione del dibattimento dopo il rigetto del concordato ex art. 599-bis. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio nei confronti di Sulejmanovic e Ahmetovic e gli atti sono stati trasmessi ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Disciplina il concordato in appello: se il giudice rigetta la richiesta deve proseguire il giudizio secondo la scansione del comma 3; in sede di Cassazione i motivi ammissibili contro sentenze ex art. 599-bis sono limitati alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del PM e al contenuto difforme della pronuncia.

  • art. 624 cod. pen.

    reclusione da sei mesi a tre anni; multa da euro 154 ad euro 516

    Norma del furto semplice: dopo la derubricazione operata in Appello la cornice edittale pertinente è quella di art. 624; l'applicazione di una pena superiore al massimo edittale configura "pena illegale".

  • art. 69, comma 3 cod. pen.

    In caso di equivalenza tra circostanze aggravanti e attenuanti si applica la pena come se nessuna di esse concorresse; ciò implica che la misura deve essere determinata entro la cornice edittale del reato astrattamente considerato.

  • art. 62, n. 6 cod. pen.

    Circostanza attenuante riconosciuta dalla Corte territoriale e valutata in equivalenza con le aggravanti nel bilanciamento delle cause.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Riferito come norma che disciplina condizioni di proscioglimento; la Cassazione ricorda che, quanto al concordato in appello, sono inammissibili censure su motivi rinunciati o su mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento salvo che ricadano nella illegalità della pena.

  • art. 602, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla nullità per procedure non correttamente svolte dopo il rigetto del concordato; la Corte ha ritenuto fondata la doglianza di Ahmetovic relativa all'omessa prosecuzione e alla conseguente nullità.

Massime di principio

  • Se in fase di impugnazione o giudizio si opera una derubricazione a un reato meno grave, la pena deve essere determinata entro la cornice edittale del reato derubricato: eccedere tale limite determina pena illegale.
  • In caso di equivalenza tra aggravanti e attenuanti (art. 69, comma 3), si applica la pena come se nessuna circostanza concorrente esistesse: il giudice deve quindi mantenersi entro la cornice edittale del tipo astratto rilevante.
  • Le impugnazioni in Cassazione contro sentenze rese in sede di concordato ex art. 599-bis sono ammissibili solo per vizi relativi alla formazione della volontà della parte, al consenso del PM o al contenuto difforme della pronuncia; molte censure relative alla determinazione della pena sono inammissibili salvo che emergano come pena illegale (es.: fuori limiti edittali o diverso genere di sanzione).
  • Se il giudice rigetta la richiesta di concordato in appello, deve proseguire il giudizio secondo la procedura prevista dal comma 3 dell'art. 599-bis; l'omessa prosecuzione può integrare vizio procedurale rilevante e determinare l'annullamento.
  • Distinguere sempre "pena illegale" (quando la sanzione eccede i limiti qualitativi o quantitativi previsti dalla norma incriminatrice) da altri vizi nella commisurazione della pena che costituiscono errori dell'esercizio del potere discrezionale e possono dar luogo a rimedi diversi.

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