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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31819/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La parte civile ha impugnato l'assoluzione confermata dalla Corte d'appello, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione. Contestava che il luogo dell'incidente fosse in centro abitato (conseguente obbligo di maggiore prudenza), che l'attraversamento del pedone non fosse imprevedibile e che la velocità dell'autovettura fosse comunque inadeguata alle condizioni (ora serale, assenza di illuminazione, presenza di edifici). Contestava inoltre la mancata attivazione dei fari abbaglianti e deduceva dalla consulenza tecnica elementi che, a suo avviso, avrebbero dimostrato una velocità eccessiva al momento dell'impatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso della parte civile inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo (sull'an della responsabilità) un'impugnazione meramente avversativa e di fatto ricostruzione alternativa dei fatti non consentita in sede di legittimità. Il secondo motivo (sull'uso degli abbaglianti) è stato giudicato aspecifico e non in contrasto con la motivazione dei giudici di merito, i quali avevano spiegato che l'uso degli abbaglianti non è obbligatorio e poteva essere vietato dal traffico normale accertato dalla Polizia Stradale. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata confermata implicitamente e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria.

Norme richiamate

  • art. 589-bis c.p. (omicidio stradale)

    Norma sostanziale contestata in sede civile; la Corte ha valutato l'insussistenza della colpa sulla base della ricostruzione fattuale e delle condizioni della dinamica e ha ritenuto infondate le censure dirette a inferire responsabilità penale.

  • artt. 190 e 192 c.p.p.

    art. 190 e art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamati dal ricorrente in riferimento alle risultanze probatorie; la Corte ha ritenuto che le censure fossero in realtà una diversa valutazione dei fatti e non una violazione delle norme processuali richiamate.

  • art. 153, comma 1, lett. b, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della strada)

    art. 153, comma 1, lett. b, d. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    I giudici di merito hanno richiamato la disposizione per spiegare che l'uso degli abbaglianti è possibile ma non obbligatorio e può essere inibito in presenza di traffico normale per non abbagliare gli altri utenti.

  • art. 616 c.p.p. (pregiudizio per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità)

    Richiamato in relazione alla condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria per l'inammissibilità del ricorso, ribadendo che non sussisteva assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13/06/2000

    sent. n. 186 del 13/06/2000

    Giurisprudenza richiamata in tema di valutazione dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha usato questo precedente per motivare la sanzione a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • La Corte di legittimità non sostituisce il proprio giudizio ai giudici di merito per una diversa lettura delle prove: le impugnazioni che propongono una ricostruzione alternativa dei fatti sono spesso dichiarate inammissibili o infondate.
  • Il rispetto del limite di velocità non esclude in assoluto la responsabilità se la velocità risulta comunque inadeguata alle condizioni di rischio; tuttavia, tale inadeguatezza deve emergere in modo specifico e motivato dai giudici di merito e non può essere dedotta genericamente in sede di cassazione.
  • L'uso dei fari abbaglianti non è obbligatorio: il Codice della strada ammette il loro impiego solo se non creano pericolo o disturbo; pertanto la mancata attivazione degli abbaglianti può non integrare colpa quando il traffico o le circostanze ne sconsiglino l'uso.
  • La qualifica del luogo (centro abitato vs. campagna) incide sulla valutazione della diligenza richiesta al conducente; tuttavia la contestazione di tale qualificazione richiede un esame puntuale e motivato degli elementi di fatto, non solo affermazioni generiche.
  • Chi propone ricorso manifestamente basato su ri-argomentazioni fattuali o censure aspecifiche rischia l'inammissibilità e l'eventuale condanna per spese e sanzioni pecuniarie: è necessario centrare le censure su questioni di diritto o su chiarimenti motivazionali specifici.

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