Cassazione Penale, Sentenza n. 31823/2023 del 24/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma in appello delle condanne per coltivazione di marijuana (3185 piante) con aggravanti per ingente quantità e per finalità di agevolare l'associazione di 'ndrangheta clan Bellocco-Cimato. Loprete A. e G. contestano la valenza probatoria delle dichiarazioni dei collaboratori (Albanese Vincenzo e Lentini Nicola) e l'inammissibilità dei motivi aggiunti per presunta tempestività. Morano contesta: la mancata declaratoria di incompetenza territoriale (sostiene connessione con Reggio Calabria), la presunta illeggibilità/deficit grafico della sentenza di primo grado, l'insufficienza del suo contributo causale (visita tecnica breve e quindi inidonea a integrare concorso), la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, e solleva in via subordinata questione di legittimità costituzionale dell'art. 438, comma 6-bis c.p.p.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso di Morano e dichiarato inammissibili i ricorsi di Loprete Antonio e Loprete Giuseppe. Motivazione essenziale: la doppia conforme (sentenza di primo grado e appello) costituisce un unico apparato motivazionale che ha adeguatamente valorizzato le dichiarazioni dei collaboratori, riscontrandole con ordinanze e indagini; la richiesta di giudizio abbreviato preclude la questione di incompetenza territoriale ai sensi dell'art. 438, comma 6-bis c.p.p.; il deficit grafico della sentenza di primo grado non ha prodotto nullità in quanto il contenuto probatorio era intellegibile e integralmente tradotto in motivazione d'appello; il contributo di Morano (ispezione tecnica, consigli, reperimento fondi e rassicurazione di un partecipante) è stato ritenuto causale e rilevante; la Corte ha inoltre ritenuto legittima la valutazione negativa sulle attenuanti generiche. Conseguenze economiche: condanna alle spese processuali; dichiarazione di inammissibilità con condanna dei ricorrenti Loprete al pagamento di Euro 3.000 ciascuno a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 438, comma 6-bis c.p.p.
"la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, ... Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice."
La Corte interpreta la norma come preclusiva non solo per le parti ma anche per il giudice di rilevare d'ufficio l'incompetenza territoriale dopo l'ammissione al rito abbreviato, privilegiando l'interesse alla speditezza processuale.
art. 416-bis, comma 1 c.p.
Norma sull'aggravante per agevolazione di associazione di tipo mafioso; la Corte richiede riscontri e collegamenti concreti alle dichiarazioni dei collaboratori per ritenere l'aggravante sussistente.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Normativa sugli illeciti in materia di stupefacenti; applicata per la contestazione della coltivazione in ingente quantità.
art. 80, comma 2 d.P.R. 309/1990
Aggravante connessa alla modalità, alla quantità o agli scopi dell'illecito in materia di stupefacenti; valutata e in parte esclusa dalla Corte per alcuni imputati come da motivazione di merito.
art. 585, comma 4 c.p.p.
Regola i termini e le modalità di deposito dei motivi aggiunti in cassazione; la Corte ha ritenuto inammissibili i motivi aggiunti per mancato rispetto del termine dei 15 giorni prima dell'udienza, anche se depositati in altra cancelleria.
art. 606 c.p.p. (lett. b, c, d, e) e art. 495 c.p.p.
Criteri di censura per cassazione; la Corte ha ritenuto le censure dei ricorrenti carenti perché la motivazione di merito era congruente, non contraddittoria o manifestamente illogica rispetto alle prove e ai riscontri.
art. 110 c.p.
Concorso di persone nel reato; applicata per valutare il contributo causale dei diversi partecipanti, in particolare per la visita e consulenza tecnica fornita da Morano.
art. 125 c.p.p., art. 172, 582, 583 c.p.p.
Norme procedurali richiamate per questioni di impugnazione e deposito degli atti; la Corte ha richiamato la corretta applicazione delle regole di deposito e di ammissione dei motivi.
art. 62-bis e art. 133 c.p.
Norme sulle circostanze attenuanti e individuazione della pena; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione di merito che ha escluso l'applicazione prevalente delle attenuanti generiche.
Massime di principio
- La scelta del rito abbreviato comporta la rinuncia a sollevare questioni di competenza per territorio: chi opta per l'abbreviato perde la possibilità di riproporre l'eccezione di incompetenza territoriale in sede successiva.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono sorreggere aggravanti associative se adeguatamente riscontrate da altri elementi (intercettazioni, ordini giudiziali precedenti, riscontri investigativi).
- I motivi aggiunti in cassazione devono essere depositati rispettando i termini e le formalità specifiche (art. 585 c.p.p.): il deposito in altra cancelleria non sanifica la tardività rispetto ai termini per la Corte di cassazione.
- Un contributo tecnico o una visita anche breve possono integrare il concorso nel reato se è provato che hanno avuto una incidenza causale concreta e sono corroborati da altri elementi probatori.
- Il giudice di merito non è tenuto a elencare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli per motivare il diniego delle attenuanti generiche: è sufficiente che indichi i fatti decisivi che giustificano la valutazione.
- Il deficit formale (es. lacune grafiche) di una sentenza non determina automaticamente nullità se il contenuto e la decisione sono comunque intellegibili e ricostruibili in appello.
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