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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31821/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza di conferma della condanna per il fatto del 23/10/2017: primo motivo deduce inosservanza ed errata applicazione della legge penale per aver ritenuto violata la regola cautelare, sostenendo che il cane fosse in realtà al guinzaglio; secondo motivo denuncia manifesta contraddittorietà o illogicità della motivazione nella parte relativa alla credibilità della testimonianza della parte civile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato i limiti del ricorso per cassazione contro sentenze d'appello rese per reati di competenza del giudice di pace (art. 606 c.p.p., comma 2-bis) e ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, confermando il principio secondo cui il detentore/proprietario di un cane ha una posizione di garanzia e l'obbligo di adottare cautele proporzionate alla razza e alla pericolosità dell'animale (richiamo ad art. 672 cod. pen. e giurisprudenza). Ha inoltre osservato che la versione del proprietario confermava che il guinzaglio era stato trascinato, ossia non idoneo ad impedire l'aggressione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile sia per i limiti di cui all'art. 606 c.p.p., sia perché la valutazione dell'attendibilità della persona offesa è questione di fatto non sindacabile in Cassazione se non in presenza di manifeste contraddizioni o deduzioni meramente congetturali; la sentenza impugnata ha fornito adeguata motivazione sui criteri di valutazione della testimonianza. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali, al pagamento di Euro 3.000 in favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile liquidate in Euro 3.000 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    comma 2-bis; comma 1, lettere a), b), c) e lettera e)

    Limita i motivi utilizzabili nel ricorso per cassazione contro sentenze d'appello rese per reati di competenza del giudice di pace; la regola del convincimento oltre ogni ragionevole dubbio rileva in sede di legittimità solo se la sua violazione produce illogicità manifesta e decisiva della motivazione ai sensi della lettera e).

  • art. 672 cod. pen.

    Individua gli obblighi di custodia e controllo dell'animale a carico del detentore; la Corte lo utilizza come parametro per accertare la colpa del proprietario in caso di lesioni causate dall'animale.

  • art. 590 cod. pen.

    Norma richiamata quale titolo di reato contestato all'imputato (reato per cui è stato condannato in primo grado e confermata la responsabilità).

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione citata

    Sez. 4, n. 18814 del 16/12/2011; Sez. 4, n. 17133 del 13/01/2017; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020; Sez. 4, n. 2132 del 12/01/2021

    Confermano il principio che il proprietario/detentore ha una posizione di garanzia e l'obbligo di adottare cautele adeguate alla razza e alla pericolosità dell'animale; inoltre chiariscono i limiti di sindacabilità in Cassazione della valutazione delle prove e della credibilità testimoniale.

Massime di principio

  • Nei casi di lesioni causate da un animale, la responsabilità del proprietario si fonda sulla posizione di garanzia: è tenuto ad adottare cautele proporzionate alla razza e alle potenzialità lesive dell'animale.
  • La presenza fisica di un guinzaglio non è sufficiente se esso è manomesso, inefficace o trascinato; l'idoneità della misura di custodia va valutata concretamente.
  • Un cartello di avviso 'attenti al cane' non esclude automaticamente la responsabilità del proprietario se non è accompagnato da adeguate misure di custodia che impediscano l'accesso di terzi.
  • In Cassazione, per sentenze d'appello relative a reati di competenza del giudice di pace, il ricorso è ammesso solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 606 c.p.p., comma 2-bis; le contestazioni generiche sulla valutazione del merito probatorio sono spesso inammissibili.
  • La valutazione della credibilità testimoniale è in linea di massima question di fatto e non è sindacabile in sede di legittimità salvo la presenza di manifeste contraddizioni, congetture non verificabili o mancanza di minima plausibilità nella motivazione.
  • Per difendersi efficacemente in situazioni simili, il detentore dovrebbe dimostrare concretamente l'adozione di misure idonee di custodia (recinzione inaccessibile ai terzi, guinzaglio e museruola adeguati, controllo effettivo) e conservare elementi probatori sulla effettiva efficacia di tali cautele.

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