Cassazione Penale, Sentenza n. 31821/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza di conferma della condanna per il fatto del 23/10/2017: primo motivo deduce inosservanza ed errata applicazione della legge penale per aver ritenuto violata la regola cautelare, sostenendo che il cane fosse in realtà al guinzaglio; secondo motivo denuncia manifesta contraddittorietà o illogicità della motivazione nella parte relativa alla credibilità della testimonianza della parte civile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato i limiti del ricorso per cassazione contro sentenze d'appello rese per reati di competenza del giudice di pace (art. 606 c.p.p., comma 2-bis) e ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, confermando il principio secondo cui il detentore/proprietario di un cane ha una posizione di garanzia e l'obbligo di adottare cautele proporzionate alla razza e alla pericolosità dell'animale (richiamo ad art. 672 cod. pen. e giurisprudenza). Ha inoltre osservato che la versione del proprietario confermava che il guinzaglio era stato trascinato, ossia non idoneo ad impedire l'aggressione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile sia per i limiti di cui all'art. 606 c.p.p., sia perché la valutazione dell'attendibilità della persona offesa è questione di fatto non sindacabile in Cassazione se non in presenza di manifeste contraddizioni o deduzioni meramente congetturali; la sentenza impugnata ha fornito adeguata motivazione sui criteri di valutazione della testimonianza. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali, al pagamento di Euro 3.000 in favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile liquidate in Euro 3.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
comma 2-bis; comma 1, lettere a), b), c) e lettera e)
Limita i motivi utilizzabili nel ricorso per cassazione contro sentenze d'appello rese per reati di competenza del giudice di pace; la regola del convincimento oltre ogni ragionevole dubbio rileva in sede di legittimità solo se la sua violazione produce illogicità manifesta e decisiva della motivazione ai sensi della lettera e).
Individua gli obblighi di custodia e controllo dell'animale a carico del detentore; la Corte lo utilizza come parametro per accertare la colpa del proprietario in caso di lesioni causate dall'animale.
Norma richiamata quale titolo di reato contestato all'imputato (reato per cui è stato condannato in primo grado e confermata la responsabilità).
Giurisprudenza della Corte di Cassazione citata
Sez. 4, n. 18814 del 16/12/2011; Sez. 4, n. 17133 del 13/01/2017; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020; Sez. 4, n. 2132 del 12/01/2021
Confermano il principio che il proprietario/detentore ha una posizione di garanzia e l'obbligo di adottare cautele adeguate alla razza e alla pericolosità dell'animale; inoltre chiariscono i limiti di sindacabilità in Cassazione della valutazione delle prove e della credibilità testimoniale.
Massime di principio
- Nei casi di lesioni causate da un animale, la responsabilità del proprietario si fonda sulla posizione di garanzia: è tenuto ad adottare cautele proporzionate alla razza e alle potenzialità lesive dell'animale.
- La presenza fisica di un guinzaglio non è sufficiente se esso è manomesso, inefficace o trascinato; l'idoneità della misura di custodia va valutata concretamente.
- Un cartello di avviso 'attenti al cane' non esclude automaticamente la responsabilità del proprietario se non è accompagnato da adeguate misure di custodia che impediscano l'accesso di terzi.
- In Cassazione, per sentenze d'appello relative a reati di competenza del giudice di pace, il ricorso è ammesso solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 606 c.p.p., comma 2-bis; le contestazioni generiche sulla valutazione del merito probatorio sono spesso inammissibili.
- La valutazione della credibilità testimoniale è in linea di massima question di fatto e non è sindacabile in sede di legittimità salvo la presenza di manifeste contraddizioni, congetture non verificabili o mancanza di minima plausibilità nella motivazione.
- Per difendersi efficacemente in situazioni simili, il detentore dovrebbe dimostrare concretamente l'adozione di misure idonee di custodia (recinzione inaccessibile ai terzi, guinzaglio e museruola adeguati, controllo effettivo) e conservare elementi probatori sulla effettiva efficacia di tali cautele.
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