Cassazione Civile, Ordinanza n. 16752/2022 del 24/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di equa riparazione per irragionevole durata di un processo presupposto durato dal gennaio 2009 al maggio 2016. La Corte d'appello, adita in riassunzione dopo una precedente declinatoria di incompetenza territoriale, aveva riconosciuto un indennizzo ma lo aveva quantificato riducendo il parametro economico in considerazione del valore della causa presupposta, fissando il valore del giudizio in euro 1.000 e quindi applicando il tetto previsto dall'art. 2-bis l. n. 89 del 2001. La parte ricorrente ha impugnato il decreto deducendo violazione degli artt. 2 e 2-bis l. n. 89 del 2001, sostenendo che nel valore della causa andassero compresi anche gli interessi liquidati nel giudizio presupposto, poiché la domanda originaria, proposta nel gennaio 2009, comportava il riconoscimento di capitale e interessi. Il Ministero, con ricorso incidentale articolato in cinque motivi, ha invece contestato l'applicabilità della sospensione feriale dei termini al termine semestrale dell'art. 4 l. n. 89 del 2001, sostenendo la natura sostanziale del termine e, in subordine, la non compatibilità della sospensione con la natura del rimedio e con la possibilità di mediazione facoltativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale della parte privata, affermando che nel valore della causa del giudizio presupposto devono essere inclusi anche gli interessi liquidati nella sentenza che lo definisce, perché accessori del capitale e rilevanti nella ricostruzione della portata economica della vicenda. Ha invece dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del Ministero, ritenendo consolidato l'orientamento secondo cui la sospensione feriale dei termini si applica anche al termine di sei mesi per proporre domanda di equa riparazione ex art. 4 l. n. 89 del 2001, e osservando che i motivi incidentali non offrivano argomenti idonei a superare tale giurisprudenza; il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
richiamato come base normativa dell'equa riparazione per irragionevole durata del processo
richiamato quale disposizione che impone di considerare il valore della causa presupposta ai fini della quantificazione dell'indennizzo; il valore deve comprendere anche gli interessi liquidati nel giudizio definito
richiamato quale termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione; la Corte conferma l'applicabilità della sospensione feriale
richiamato nel consolidato orientamento citato dalla Corte come fonte della sospensione dei termini nel periodo feriale
utilizzato come filtro di ammissibilità: se il ricorso non offre argomenti idonei a superare un orientamento consolidato conforme alla decisione impugnata, il ricorso è inammissibile
evocato dal Ministero a sostegno della tesi sulla natura sostanziale del termine, per argomentare che l'estinzione del processo non estingue l'azione
richiamato nel ricorso incidentale come norma cui il termine decadenziale dell'art. 4 si porrebbe in rapporto impeditivo rispetto alla prescrizione
art. 5, comma 6, d.lgs. n. 28 del 2010
citato dal Ministero per sostenere che la mediazione interrompe o impedisce una sola volta la decadenza, con possibile nuova proposizione entro il termine residuo
L. n. 89 del 2011
menzionata nel testo come riferimento materiale, ma il contesto normativo corretto della domanda è la legge Pinto
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7478 del 2019
richiamata in motivazione come precedente a sostegno dell'inclusione degli interessi nel valore della causa presupposta
Sez. 6 - 2, Sent. n. 5423 del 2016
citata quale precedente che applica la sospensione feriale al termine per proporre la domanda di equa riparazione
Sez. 1, Sent. n. 5895 del 2009
citata tra i precedenti conformi sull'applicabilità della sospensione feriale
Sez. 1, Sent. n. 2153 del 2010
citata tra i precedenti conformi sull'applicabilità della sospensione feriale
Sez. 2, Ord. n. 14493 del 2018
citata tra i precedenti conformi sull'applicabilità della sospensione feriale
Sez. 6 - 3, n. 3142 del 2011
richiamata per affermare che non basta dichiarare di porsi in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, se non si indicano decisioni e argomenti contrari
Sez. U. sent. n. 7155 del 2017
citata per qualificare la pronuncia di inammissibilità ex art. 360-bis come una forma di inammissibilità di merito
Massime di principio
- Nel giudizio di equa riparazione, ai fini del limite di valore rilevante per la liquidazione dell'indennizzo, devono essere computati anche gli interessi liquidati nella decisione che ha definito il giudizio presupposto, poiché essi sono accessori del credito principale e concorrono a descrivere la reale portata economica della controversia.
- Il termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione ex art. 4 l. n. 89 del 2001 soggiace alla sospensione feriale dei termini quando l'azione giudiziale costituisca per il titolare l'unico rimedio per far valere il diritto.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando si limiti a sollecitare un revirement senza offrire argomenti e precedenti idonei a superare un orientamento di legittimità consolidato e conforme alla decisione impugnata.
- Ai fini del filtro di ammissibilità, non è sufficiente una generica deduzione di contrasto con la giurisprudenza consolidata: occorre indicare specificamente le decisioni da superare e le ragioni giuridiche che impongano il mutamento dell'orientamento.
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