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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18968/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (titolare marchio)

La controversia

La controversia nasce da due giudizi riuniti promossi dalla società titolare dei marchi comunitari "STRADIVARIUS" contro il titolare del marchio nazionale "STRADIVERSO". Nel primo giudizio si chiedeva dichiararsi la nullità del marchio "STRADIVERSO" per difetto di novità e per confondibilità con i segni "STRADIVARIUS" nominativo e figurativo, con le consequenziali domande inibitorie, risarcitorie e di condanna. Nel secondo giudizio si chiedeva la decadenza del medesimo marchio per mancato uso quinquennale. Il Tribunale aveva respinto entrambe le domande; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto delle domande di nullità, ma aveva accolto la domanda di decadenza per non uso, ritenendo sufficienti gli elementi istruttori prodotti per dimostrare la mancata utilizzazione del segno. In cassazione il titolare del marchio "STRADIVERSO" ha proposto tre motivi: (1) violazione degli artt. 115 c.p.c., 2729 c.c. e 121 c.p.i. per avere la Corte territoriale attribuito valore probatorio a consulenze/indagini investigative e per avere male apprezzato gli esiti istruttori; (2) violazione dell'art. 11 preleggi, dell'art. 121 c.p.i. e dell'art. 2697 c.c. per avere la Corte applicato il testo vigente dell'art. 121 c.p.i. e per asserita inversione dell'onere della prova; (3) omesso esame del giustificato motivo oggettivo del mancato uso, sostenendo che le diffide ricevute avrebbero giustificato il non utilizzo del marchio per timore di azioni giudiziarie.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché, sotto la veste della violazione di legge, miravano a una rivalutazione del compendio probatorio e non coglievano la reale ratio decidendi, fondata sull'apprezzamento del materiale istruttorio e non su una pretesa inversione dell'onere della prova. Ha inoltre dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di autosufficienza, in quanto il ricorrente non aveva adeguatamente riprodotto e localizzato nel ricorso gli atti e i documenti rilevanti per dimostrare il dedotto giustificato motivo del mancato uso. Conseguentemente ha confermato la decisione di merito e condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, con ulteriore statuizione ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    non consente, in cassazione, di trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio

  • art. 2729 c.c.

    richiamato nel motivo, ma la Corte osserva che la doglianza mira in realtà a contestare l'apprezzamento delle prove e non la corretta applicazione della regola presuntiva

  • art. 121 c.p.i.

    la Corte territoriale ha valutato gli elementi probatori sulla decadenza per non uso; la Cassazione rileva che le indicazioni sul testo vigente avevano valore solo ipotetico/ad abundantiam e non integravano la ratio decidendi

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    richiamato per contestare l'applicazione del testo vigente dell'art. 121 c.p.i., ma la censura è ritenuta non decisiva rispetto alla ratio decidendi

  • art. 2697 c.c.

    la doglianza sull'onere della prova è ritenuta infondata perché la decisione impugnata non si fondava su una reale inversione dell'onere probatorio

  • art. 24, comma 1, c.p.i.

    richiamato dal ricorrente per invocare un giustificato motivo oggettivo del mancato uso del marchio

  • art. 21, comma 1, c.p.i.

    richiamato dal ricorrente per sostenere che il timore di azioni per contraffazione e concorrenza sleale avrebbe giustificato il mancato uso

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la Corte ribadisce che il vizio di violazione di legge non può essere usato per ottenere una rivalutazione delle risultanze istruttorie

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la censura di omesso esame è dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio: l'apprezzamento delle prove e la scelta di quelle ritenute più idonee spetta al giudice di merito ed è insindacabile se sorretto da motivazione non implausibile.
  • La censura rivolta contro argomentazioni svolte dalla sentenza solo ad abundantiam è inammissibile per difetto di interesse, perché tali affermazioni non costituiscono la ratio decidendi e non incidono sul dispositivo.
  • Quando si deduce l'omesso esame di un fatto decisivo, il ricorso per cassazione deve rispettare rigorosamente il principio di autosufficienza, indicando e riproducendo in modo puntuale il contenuto degli atti e dei documenti rilevanti, nonché la loro collocazione processuale.
  • In tema di decadenza del marchio per non uso, il giudice di merito può fondare il proprio convincimento su un complesso di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti; la contestazione in cassazione deve investire la correttezza giuridica del ragionamento e non la mera attendibilità del risultato valutativo.
  • Il giustificato motivo del mancato uso del marchio, per poter essere utilmente scrutinato in cassazione, deve risultare adeguatamente allegato e documentato nel ricorso, con specifica indicazione delle emergenze processuali su cui si fonda.

Come è indicizzato

MaterieMarchiImpugnazioni
RamiProprietà intellettualeProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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