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Parere

Parere n. 16/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Wind Tre S.p.A. contro il Comune di Cenate di Sopra, la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, l’Unione Comunale dei Colli e nei confronti di Cellnex Italia S.p.A. avverso la deliberazione del consiglio comunale di Cenate di Sopra n. 45 del 16 dicembre 2022, recante diniego di approvazione del programma di sviluppo presentato da Wind Tre S.p.A per l’anno 2023 per la non corrispondenza della localizzazione indicata nel predetto programma alla previsione degli art. 3 e 4 del cd. “regolamento antenne”.

Giustizia amministrativa202500231

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della deliberazione del Consiglio comunale di Cenate di Sopra n. 45 del 16 dicembre 2022, recante il diniego di approvazione del programma di sviluppo della rete di telecomunicazioni per il 2023, nonché degli artt. 3 e 4 del regolamento comunale per l’installazione degli impianti fissi per le telecomunicazioni.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Wind Tre S.p.A., proprietaria degli apparati, ha impugnato il diniego comunale fondato sul divieto di installazione di nuove stazioni radio base nelle cosiddette “Aree di particolare tutela”, nonché le corrispondenti disposizioni del regolamento comunale. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità derivata del diniego e il contrasto degli artt. 3 e 4 del regolamento con l’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001, sostenendo che il Comune avrebbe introdotto un divieto assoluto e generalizzato di localizzazione degli impianti in determinate porzioni territoriali, in violazione della normativa statale e regionale sulle telecomunicazioni e del principio di gerarchia delle fonti. In via preliminare si è posto anche il problema dell’ammissibilità del ricorso straordinario, poiché Cellnex Italia S.p.A., proprietaria dell’infrastruttura portante, aveva impugnato i medesimi atti davanti al giudice amministrativo, ottenendo il rigetto del ricorso da parte del TAR Lombardia, sede di Brescia, con sentenza n. 25/2024, confermata dal Consiglio di Stato, Sez. VI, con sentenza n. 242/2025.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso ammissibile, escludendo la violazione del principio di alternatività del ricorso straordinario. Wind Tre e Cellnex sono soggetti giuridici distinti, con diverso ambito di attività e diversa titolarità degli elementi dell’impianto; non è stata provata l’esistenza di un unico centro di interesse tale da rendere automaticamente riferibili a Wind Tre le iniziative processuali di Cellnex. L’intervento adesivo di Wind Tre nel giudizio promosso da Cellnex, peraltro dichiarato inammissibile, non modifica tale conclusione. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato. Il regolamento comunale è stato considerato compatibile con l’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001, poiché individua specifici siti e ambiti di particolare tutela — tra cui strutture frequentate da minori, la Riserva naturale regionale di Valpredina, ambiti panoramici e paesaggistici entro 100 metri da punti o percorsi storici ed edifici di interesse storico-artistico — senza introdurre una limitazione generalizzata sull’intero territorio comunale e senza incidere sui limiti di esposizione ai campi elettromagnetici riservati allo Stato. La Sezione ha valorizzato il dato secondo cui le aree complessivamente sottoposte al divieto coprono il 27% del territorio comunale, mentre gli ambiti panoramici rilevanti nel caso concreto coprono l’8,74%; tali percentuali, unitamente alla presenza di siti alternativi prossimi a quello prescelto, non rendono irragionevole né sproporzionata la disciplina comunale e non risultano ostacolare la capillare diffusione del segnale. Il ricorso è stato pertanto respinto.

Osservazioni

Ammissibilità e principio di alternatività

La precedente impugnazione proposta da Cellnex Italia S.p.A. davanti al TAR sugli stessi atti non determina l’inammissibilità del ricorso straordinario di Wind Tre, poiché le due società sono soggetti distinti, con diverso campo di attività e diversa titolarità degli apparati e dell’infrastruttura portante. Non è stata dimostrata l’esistenza di un unico centro di interesse.

Compatibilità del regolamento comunale con l’art. 8, comma 6, legge n. 36/2001

Il regolamento comunale è legittimo in quanto individua specifiche aree e siti di particolare tutela, senza introdurre limitazioni alla localizzazione degli impianti in aree generalizzate dell’intero territorio comunale e senza incidere sui limiti di esposizione, sui valori di attenzione o sugli obiettivi di qualità riservati allo Stato.

Ragionevolezza del divieto nelle aree panoramiche e paesaggistiche

La previsione di un divieto di installazione nelle fasce di 100 metri dagli ambiti panoramici e di rilevanza paesaggistica percepiti da punti o percorsi storici non è irragionevole, poiché è diretta a preservare il carattere panoramico della viabilità storica e riguarda un ambito territorialmente specifico.

Incidenza territoriale e disponibilità di siti alternativi

L’estensione complessiva delle aree sottoposte a divieto, pari al 27% del territorio comunale, e quella degli ambiti panoramici interessati, pari all’8,74%, non risultano tali da impedire la capillare diffusione del segnale. Nel caso concreto risultano inoltre disponibili numerosi siti alternativi prossimi a quello prescelto.

Norme richiamate

  • art. 44 d.lgs. 259/2003

    La disposizione è richiamata quale base dell’istanza per la realizzazione del nuovo impianto di radio-telecomunicazioni.

  • artt. 86 e 87 d.lgs. 259/2003, come modificato dal d.lgs. 207/2021

    Sono richiamati in relazione alla richiesta di autorizzazione per le opere edilizie connesse alla realizzazione dell’impianto.

  • art. 8, comma 6, legge 22 febbraio 2001, n. 36

    I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4.

    La norma consente ai Comuni di disciplinare il corretto insediamento territoriale degli impianti e di individuare siti sensibili specifici, ma vieta limitazioni generalizzate alla localizzazione e interventi comunali sui limiti e valori in materia di esposizione elettromagnetica. Il regolamento di Cenate di Sopra è stato ritenuto conforme a tali limiti.

  • art. 4, comma 11, legge regionale n. 11/2001

    È richiamato nella deliberazione comunale impugnata quale riferimento della disciplina regionale applicata al programma di localizzazione e sviluppo della rete.

  • art. 20, comma 9, N.T.A. del Piano Territoriale Paesistico Regionale

    È richiamato per la finalità di mantenimento del carattere panoramico della viabilità storica, perseguita dalle fasce di tutela individuate dal regolamento comunale.

  • art. 14-bis, comma 5, legge 7 agosto 1990, n. 241

    È richiamato nella determinazione comunale negativa, qualificata anche come preavviso di diniego nell’ambito della conferenza di servizi.

  • d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

    È richiamato in relazione al vincolo paesaggistico esaminato nella conferenza di servizi relativa al procedimento autorizzatorio.

  • art. 9 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

    La disciplina del ricorso straordinario è applicata quanto alla decisione consultiva vincolante sul gravame, concluso con parere di rigetto.

Massime di principio

  • L’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001 consente ai Comuni di individuare specifici siti sensibili e di disciplinare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telecomunicazione, purché la disciplina non si traduca in limitazioni generalizzate alla localizzazione delle stazioni radio base sull’intero territorio comunale.
  • Il divieto comunale di installazione di impianti di telecomunicazione in specifiche aree di pregio paesaggistico, storico-artistico o ambientale è compatibile con l’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001 quando sia circoscritto a porzioni territoriali precisamente individuate e giustificato dalla tutela degli interessi paesaggistici o ambientali.
  • La verifica della natura generalizzata o meno di una limitazione alla localizzazione degli impianti deve considerare non solo la percentuale di territorio interessata, ma anche la concreta collocazione delle aree vietate e la disponibilità di siti alternativi idonei a garantire la copertura della rete.
  • Il principio di alternatività del ricorso straordinario non impedisce a un soggetto di proporre tale rimedio contro gli stessi atti già impugnati da altro soggetto quando i ricorrenti siano persone giuridiche distinte, con differenti posizioni sostanziali, e non sia provata l’esistenza di un unico centro di interesse.

Diniego comunale alla realizzazione di una stazione radio base

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da Wind Tre S.p.A. contro il Comune di Cenate di Sopra, con il quale è stata impugnata la deliberazione consiliare n. 45 del 16 dicembre 2022 e, in parte qua, il regolamento comunale per l’installazione degli impianti fissi per le telecomunicazioni. Il diniego concerneva il programma di sviluppo della rete per il 2023 e la localizzazione di un nuovo impianto in via Sant’Ambrogio.

Premesse e procedimento amministrativo

Wind Tre, proprietaria degli apparati, insieme a Cellnex Italia S.p.A., proprietaria dell’infrastruttura portante, aveva presentato un’istanza per la realizzazione dell’impianto e successivamente comunicato al Comune i piani di localizzazione e sviluppo della rete ai sensi della normativa regionale.

Nel corso del procedimento autorizzatorio si era svolta una conferenza di servizi con la partecipazione degli enti competenti alla tutela dei diversi interessi coinvolti, compreso quello paesaggistico. Il Comune aveva quindi negato l’autorizzazione, ritenendo incompatibile la localizzazione proposta con gli artt. 3 e 4 del regolamento comunale, che vietano nuove stazioni radio base nelle “Aree di particolare tutela”.

Motivi del ricorso

La ricorrente ha sostenuto che il regolamento comunale fosse illegittimo per contrasto con l’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001. Secondo Wind Tre, il divieto assoluto di installazione nelle aree caratterizzate da peculiari relazioni paesaggistiche e da interconnessioni visive avrebbe costituito una limitazione generalizzata alla localizzazione degli impianti, incompatibile con la normativa statale e regionale sulle telecomunicazioni.

Ammissibilità del ricorso straordinario

La Sezione ha ritenuto il ricorso ammissibile nonostante Cellnex avesse già impugnato gli stessi atti davanti al TAR Lombardia, sede di Brescia. Il principio di alternatività non opera automaticamente tra iniziative promosse da soggetti diversi.

Wind Tre e Cellnex sono infatti società giuridicamente distinte, proprietarie rispettivamente degli apparati e dell’infrastruttura portante, e non è stata fornita la prova che costituissero un unico centro di interesse. Non è risultato decisivo neppure l’intervento adesivo di Wind Tre nel giudizio promosso da Cellnex, intervento dichiarato inammissibile e successivamente confermato in appello.

Disciplina delle aree di particolare tutela

Il regolamento comunale individua le seguenti categorie di aree tutelate:

  • fasce entro 100 metri dal perimetro di asili, scuole, ospedali, case di cura, residenze per anziani, oratori, parchi giochi e strutture similari che ospitano soggetti minorenni;
  • la Riserva naturale regionale di Valpredina;
  • ambiti panoramici e di rilevanza paesaggistica percepiti da punti o percorsi storici entro 100 metri;
  • aree interessate da edifici di interesse storico e artistico, tra cui l’ambito prossimo alla “Casa Maestri” e alle relative pertinenze a parco.

Le aree complessivamente sottoposte al divieto coprono il 27% del territorio comunale. Le aree riconducibili agli ambiti panoramici e paesaggistici, tra le quali rientra il sito controverso, rappresentano l’8,74% del territorio.

Valutazioni sulla legittimità del regolamento

La Sezione ha condiviso le conclusioni già raggiunte dal TAR Lombardia, sede di Brescia, con sentenza n. 25/2024, e dal Consiglio di Stato, Sez. VI, con sentenza n. 242/2025.

L’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001 consente ai Comuni di adottare regolamenti diretti ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e a minimizzare l’esposizione della popolazione, mediante l’individuazione specifica di siti sensibili. Il limite posto dalla norma riguarda il divieto di introdurre restrizioni generalizzate alla localizzazione delle stazioni radio base e di incidere sui limiti di esposizione, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, che restano riservati allo Stato.

Nel caso esaminato, il regolamento non è stato considerato generalizzato, poiché il divieto riguarda aree specificamente individuate in ragione di caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storico-artistiche o della presenza di strutture sensibili. La disciplina non incide sui parametri tecnici di esposizione elettromagnetica e non impedisce, per quanto emerso dagli atti, la diffusione capillare della rete.

Ragionevolezza della scelta localizzativa

La Sezione ha escluso l’irragionevolezza sia della superficie complessivamente interessata dal divieto sia della scelta di includere le fasce panoramiche e paesaggistiche entro 100 metri dai punti o percorsi storici. Tale previsione è coerente con la finalità, richiamata dall’art. 20, comma 9, delle N.T.A. del Piano Territoriale Paesistico Regionale, di preservare il carattere panoramico della viabilità storica.

È stata inoltre valorizzata la presenza, nelle vicinanze del sito scelto, di numerosi altri siti non sottoposti al divieto. Questo elemento dimostra che la disciplina comunale, pur escludendo la localizzazione in una determinata area, non compromette necessariamente la copertura del territorio comunale.

Conclusione

La Sezione ha ritenuto ammissibile ma infondato il ricorso straordinario. Il regolamento comunale e la deliberazione di diniego sono stati considerati legittimi, perché fondati su una tutela territorialmente specifica e ragionevole, non assimilabile a una limitazione generalizzata della localizzazione degli impianti. Il parere conclusivo è stato pertanto nel senso del rigetto del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioConferenza di serviziRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrereConcorrenza ed evidenza pubblicaRiserva di legge e gerarchia delle fonti

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