Parere n. 18/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal sig. -OMISSIS-, avverso il provvedimento di inidoneità al concorso per il reclutamento di 1148 Allievi agenti della Polizia di Stato, pubblicato nella G.U.R.I – 4° serie speciale, del 26 maggio 2017.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del giudizio di inidoneità fisica al concorso per il reclutamento di 1.148 allievi agenti della Polizia di Stato.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente, partecipante al concorso riservato ai volontari di ferma prefissata, aveva superato la prova scritta ed era stato ammesso alle prove di efficienza fisica e agli accertamenti di idoneità. La Commissione lo aveva dichiarato non idoneo al servizio di polizia per non avere superato la seconda prova relativa al salto in alto. Con ricorso straordinario ha dedotto la violazione delle norme endoprocedimentali e del principio di collegialità. Il Ministero ha eccepito l'improcedibilità per mancata impugnazione della graduatoria finale del concorso e, nel merito, l'infondatezza del ricorso. È stata inoltre proposta istanza cautelare.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il ricorrente non ha impugnato il provvedimento di approvazione della graduatoria finale, atto conclusivo della procedura concorsuale. Secondo l'indirizzo richiamato dalla Sezione, la mancata impugnazione della graduatoria finale rende improcedibile il ricorso contro un atto intermedio della procedura, anche quando l'atto di esclusione sia immediatamente lesivo, perché la graduatoria implica ulteriori valutazioni di interessi e deve essere autonomamente impugnata. L'istanza cautelare è stata assorbita. Nel dispositivo il parere è formalmente espresso nel senso che il ricorso debba essere respinto.
Osservazioni
Mancata impugnazione della graduatoria finale
La mancata impugnazione del provvedimento di approvazione della graduatoria finale del concorso determina l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso proposto contro il precedente giudizio di inidoneità e l'atto di esclusione.
Violazione delle norme endoprocedimentali e del principio di collegialità
Il motivo non è stato esaminato nel merito, essendo il ricorso definito per sopravvenuta carenza di interesse derivante dalla mancata impugnazione dell'atto conclusivo della procedura.
Istanza cautelare
L'istanza sospensiva è stata assorbita in conseguenza della definizione del ricorso per improcedibilità.
Norme richiamate
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica costituisce il rimedio nell'ambito del quale è stato reso il parere; il testo non richiama uno specifico articolo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e per disporre l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La mancata impugnazione dell'atto di approvazione della graduatoria finale di un concorso pubblico determina l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso proposto contro un atto intermedio della medesima procedura concorsuale.
- L'impugnazione immediata di un atto di esclusione, pur dotato di autonoma lesività, non esonera il ricorrente dall'impugnare anche l'atto finale della procedura quando quest'ultimo comporti ulteriori valutazioni di interessi e costituisca l'esito conclusivo del procedimento.
- Nel ricorso straordinario, la sopravvenuta carenza di interesse derivante dalla mancata impugnazione dell'atto conclusivo della procedura impedisce l'esame nel merito dei motivi proposti contro l'atto intermedio.
Impugnazione dell'inidoneità al concorso per allievi agenti
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un partecipante al concorso per il reclutamento di 1.148 allievi agenti della Polizia di Stato. Il ricorrente aveva partecipato al concorso riservato ai volontari di ferma prefissata ed era stato dichiarato non idoneo per non avere superato la seconda prova relativa al salto in alto.
Premesse e svolgimento della procedura
Il decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017 aveva indetto tre procedure concorsuali: una aperta ai cittadini italiani per 893 posti, una riservata ai VFP1 o volontari in rafferma annuale per 179 posti e una riservata ai VFP1 e VFP4 per 76 posti.
Il ricorrente aveva superato la prova scritta ed era stato ammesso alle prove di efficienza fisica e agli accertamenti di idoneità fisica, psichica e attitudinale. Il 12 dicembre 2017 la Commissione preposta agli accertamenti fisici lo aveva dichiarato non idoneo al servizio di polizia per il mancato superamento della prova di salto in alto.
Motivi del ricorso e posizione dell'amministrazione
Il ricorrente ha dedotto la violazione delle norme endoprocedimentali e del principio di collegialità. Il Ministero dell'interno ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione della graduatoria finale, pubblicata il 16 febbraio 2018, e ne ha sostenuto comunque l'infondatezza nel merito.
Il ricorrente non ha presentato memorie di replica nel termine assegnato. Era stata inoltre proposta istanza cautelare.
Valutazione del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto che il ricorso dovesse essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Dopo avere impugnato il giudizio di inidoneità che aveva determinato l'esclusione, il ricorrente non ha impugnato il provvedimento di approvazione della graduatoria finale, che costituisce l'atto conclusivo della procedura concorsuale.
La Sezione ha richiamato il proprio indirizzo, espresso anche nel parere n. 137 del 27 febbraio 2025, nonché precedenti delle Sezioni IV, V, II e III. Secondo tale orientamento, la graduatoria definitiva, pur collocandosi nella stessa sequenza procedimentale dell'atto preparatorio, non ne costituisce l'unica necessaria conseguenza, poiché comporta nuove e ulteriori valutazioni di interessi. Ne deriva che l'impugnazione dell'atto di esclusione, anche se immediatamente lesivo, non rende superflua l'impugnazione dell'atto finale.
Esito
L'istanza cautelare è stata assorbita e i motivi relativi alle violazioni procedimentali e al principio di collegialità non sono stati esaminati nel merito. Il dispositivo esprime il parere nel senso che il ricorso debba essere respinto, mentre la motivazione qualifica la definizione come improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
È stato infine disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.
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