Parere n. 14/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con deposito diretto ex art. 11 del d.P.R. n. 1199 del 1971, dalla AIEM. s.r.l. contro il Comune di Porto Viro, il Ministero della Cultura e la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza per l’annullamento del parere negativo formulato dalla Soprintendenza in data 11 ottobre 2022 in relazione all’istanza di autorizzazione paesaggistica presentata in data 19 aprile 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del parere negativo della Soprintendenza dell’11 ottobre 2022 sull’istanza di autorizzazione paesaggistica relativa a un impianto fotovoltaico a terra da 7.579 kW nel Comune di Porto Viro.
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato il parere negativo della Soprintendenza, relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra in area produttiva portuale sottoposta a vincolo paesaggistico nel Parco regionale del Delta del Po. Sono state dedotte: la violazione degli artt. 12 del d.lgs. 387/2003, 6 del d.lgs. 28/2011 e 146 del d.lgs. 42/2004, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, irragionevolezza e travisamento, per il mancato bilanciamento tra tutela paesaggistica e interessi pubblici connessi ad ambiente, salute e sviluppo delle fonti rinnovabili; l’omessa considerazione del limitato pregio dell’area, delle caratteristiche dell’impianto e della sua reversibilità; la violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990; la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza per non avere l’Amministrazione indicato modifiche progettuali idonee a ridurre l’impatto; la violazione della l.r. Veneto 17/2022. In via preliminare si è posto il problema dell’ammissibilità dell’impugnazione del solo parere della Soprintendenza, in assenza del provvedimento comunale definitivo di diniego dell’autorizzazione paesaggistica.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso ammissibile, poiché, non essendo stato adottato il provvedimento comunale definitivo di diniego, il parere negativo della Soprintendenza, pur endoprocedimentale, era idoneo ad arrestare il procedimento e a ledere direttamente e immediatamente la posizione della ricorrente. Nel merito, ha ritenuto infondato il terzo motivo, poiché non vi era una sostanziale differenza tra i motivi ostativi indicati nel preavviso ex art. 10-bis della l. 241/1990 e la motivazione del parere finale. Ha invece rilevato, con riferimento ai primi, secondi e quarti motivi, il vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza istruttoria. Pur riconoscendo l’ampia discrezionalità tecnico-valutativa della Soprintendenza, la Sezione ha affermato che essa è sindacabile sotto i profili della logicità, coerenza, completezza dell’istruttoria e correttezza del criterio tecnico applicato. Il parere impugnato aveva considerato esclusivamente la tutela del paesaggio agrario, senza valutare né contemperare gli ulteriori interessi pubblici connessi alla tutela ambientale, alla salute, allo sviluppo economico e alla produzione di energia da fonti rinnovabili. La Soprintendenza aveva inoltre respinto in modo apodittico le opere di mitigazione e le misure compensative, senza indicare quali modifiche avrebbero potuto rendere compatibile il progetto, anche solo parzialmente, con il paesaggio. Non era stata considerata neppure la circostanza che l’area fosse urbanisticamente destinata ad attività produttive portuali e già caratterizzata da manufatti antropici. Il ricorso è stato pertanto accolto nei sensi della motivazione, con assorbimento degli ulteriori motivi.
Osservazioni
Ammissibilità dell’impugnazione del parere della Soprintendenza
L’impugnazione del solo parere negativo della Soprintendenza è ammissibile quando il provvedimento comunale definitivo di diniego dell’autorizzazione paesaggistica non sia stato adottato, poiché il parere endoprocedimentale può determinare l’arresto del procedimento e ledere direttamente e immediatamente la posizione dell’interessato.
Primo e secondo motivo - Valutazione paesaggistica e bilanciamento degli interessi
Il parere negativo è illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione in quanto ha considerato esclusivamente la conservazione del paesaggio agrario, senza valutare e contemperare gli interessi pubblici concorrenti relativi alla tutela dell’ambiente, della salute umana, allo sviluppo economico e all’incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili.
Primo e secondo motivo - Caratteristiche dell’area e dell’impianto
La Soprintendenza non ha considerato la destinazione urbanistica dell’area ad attività produttive portuali, la presenza di manufatti già incidenti sul paesaggio agrario, le caratteristiche concrete dell’impianto e la possibile reversibilità dell’intervento.
Terzo motivo - Art. 10-bis l. 241/1990
Il motivo è infondato perché non emerge una sostanziale differenza tra i motivi ostativi indicati nel preavviso di rigetto e la motivazione del successivo parere negativo. Le considerazioni svolte per respingere le osservazioni della ricorrente non costituiscono motivi nuovi e diversi.
Quarto motivo - Mitigazione, proporzionalità e leale collaborazione
La Soprintendenza ha respinto in modo apodittico le opere di mitigazione e le misure compensative senza indicare quali diverse soluzioni progettuali sarebbero state necessarie per conseguire la compatibilità paesaggistica, anche mediante la realizzazione integrale o parziale dell’intervento. Tale omissione contrasta con l’esigenza di proporzionare la tutela e con i principi di buon andamento e leale collaborazione.
Quinto motivo - l.r. Veneto 17/2022
Il motivo è stato assorbito in ragione dell’accoglimento del ricorso per i vizi di difetto di motivazione e carenza istruttoria.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 1199/1971
La disposizione è richiamata quale base del deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
art. 146 d.lgs. 42/2004
Il parere della Soprintendenza nell’ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica deve essere adottato attraverso una valutazione istruita e motivata della compatibilità dell’intervento.
art. 12 d.lgs. 387/2003
È richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina autorizzatoria degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
art. 6 d.lgs. 28/2011
È richiamato dalla ricorrente in relazione alla promozione e autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto non impedisce all’Amministrazione di motivare sulle osservazioni presentate, purché non introduca motivi ostativi sostanzialmente nuovi e diversi.
artt. 1, 3 e 4 l.r. Veneto 17/2022
Sono stati invocati in relazione alla presunzione di inidoneità delle aree vincolate alla realizzazione di impianti fotovoltaici; il relativo motivo è stato assorbito.
art. 9 d.P.R. 1199/1971
La disposizione è richiamata indirettamente nel quadro del ricorso straordinario, ma il testo non esplicita una specifica interpretazione.
Massime di principio
- Il parere negativo della Soprintendenza, pur avendo natura endoprocedimentale, è autonomamente impugnabile quando il provvedimento finale comunale di diniego non sia stato adottato e il parere sia idoneo ad arrestare il procedimento, producendo una lesione diretta e immediata.
- La discrezionalità tecnico-valutativa dell’Amministrazione nella valutazione di compatibilità paesaggistica non è insindacabile: essa deve rispettare i canoni di logicità, coerenza, completezza dell’istruttoria e correttezza del criterio tecnico applicato.
- Nel valutare la compatibilità paesaggistica di un impianto da fonti rinnovabili, l’Amministrazione non può limitarsi alla conservazione statica del paesaggio, ma deve considerare e contemperare anche gli interessi pubblici relativi alla tutela ambientale, alla salute, allo sviluppo economico e alla produzione di energia da fonti alternative.
- Il diniego paesaggistico deve considerare le caratteristiche concrete dell’area e dell’intervento, comprese la destinazione urbanistica, il grado di antropizzazione, la presenza di manufatti preesistenti, l’impatto effettivo e la reversibilità dell’opera.
- Quando le opere di mitigazione o compensazione siano ritenute inadeguate, l’Amministrazione deve fornire una motivazione concreta e, ove possibile, indicare soluzioni conformative o modifiche progettuali idonee a ridurre il sacrificio dell’interesse paesaggistico e a consentire la realizzazione, anche parziale, dell’intervento.
- Il parere paesaggistico è viziato da difetto di istruttoria e motivazione quando respinga aprioristicamente le misure di mitigazione e ometta di spiegare come sia stato effettuato il bilanciamento tra la tutela del paesaggio e gli altri interessi pubblici coinvolti.
Impianto fotovoltaico e parere negativo della Soprintendenza
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una società attiva nel settore degli impianti da fonti rinnovabili contro il parere negativo espresso dalla Soprintendenza sull’autorizzazione paesaggistica necessaria per un impianto fotovoltaico a terra da 7.579 kW nel Comune di Porto Viro, in area produttiva portuale sottoposta a vincolo paesaggistico per la localizzazione nel Parco regionale del Delta del Po.
Premesse e svolgimento del procedimento
La società aveva presentato l’istanza per la realizzazione dell’impianto e, successivamente, l’istanza di autorizzazione paesaggistica. Il Comune aveva trasmesso la documentazione alla Soprintendenza, ritenendo adeguate le misure di mitigazione visiva previste dal progetto.
Con provvedimento dell’11 ottobre 2022, la Soprintendenza aveva espresso parere negativo, ritenendo che l’intervento avrebbe alterato negativamente il paesaggio agrario e che la reiterazione di richieste analoghe avrebbe potuto determinare uno stravolgimento complessivo del paesaggio polesano.
La società ha impugnato il parere deducendo cinque motivi: mancato bilanciamento tra tutela paesaggistica e interessi ambientali ed energetici; omessa considerazione delle caratteristiche dell’area, dell’impianto e della sua reversibilità; violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990; violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza per non avere l’Amministrazione indicato modifiche progettuali; violazione della l.r. Veneto 17/2022.
Ammissibilità del ricorso
La Sezione ha preliminarmente verificato il rispetto del contraddittorio e ha ritenuto il ricorso ammissibile.
In linea generale, l’impugnazione del parere negativo della Soprintendenza richiede anche l’impugnazione del provvedimento comunale definitivo di diniego dell’autorizzazione paesaggistica. Tuttavia, nel caso esaminato, tale provvedimento non era mai stato adottato. Il parere della Soprintendenza era quindi autonomamente lesivo, poiché idoneo ad arrestare il procedimento e a incidere direttamente e immediatamente sulla posizione della società.
Discrezionalità tecnica e limiti del sindacato
La Sezione ha riconosciuto che il giudizio di compatibilità paesaggistica implica un’ampia discrezionalità tecnico-valutativa. Tale discrezionalità, tuttavia, non esclude il controllo sulla logicità, coerenza e completezza della valutazione, sulla correttezza del criterio tecnico utilizzato e sul procedimento applicativo seguito.
L’opinabilità della valutazione tecnica non determina, da sola, l’illegittimità dell’atto. È però indispensabile che l’istruttoria faccia emergere correttamente tutti gli elementi di fatto necessari per la decisione.
Bilanciamento tra tutela paesaggistica e fonti rinnovabili
Richiamando la giurisprudenza più recente, il Consiglio di Stato ha sottolineato che la produzione di energia da fonti rinnovabili costituisce un obiettivo di interesse nazionale. La valutazione paesaggistica deve pertanto individuare, ove possibile, un punto di equilibrio tra tutela del paesaggio e incremento della produzione energetica da fonti alternative.
Il contemperamento deve orientarsi verso soluzioni tecnologiche e localizzative idonee a minimizzare l’impatto dell’impianto sul contesto tutelato. Non sono ammissibili approcci assolutistici che, in nome della sola conservazione paesaggistica, finiscano per precludere in via generale ogni nuova infrastruttura.
L’Amministrazione deve inoltre, ove possibile, fornire indicazioni conformative sulle modalità di realizzazione dell’impianto, così da consentire il minor sacrificio dell’interesse paesaggistico nella sua dimensione estetica.
Vizi rilevati nel parere della Soprintendenza
Il parere impugnato aveva concentrato la valutazione esclusivamente sul paesaggio agrario, descrivendo l’intervento come idoneo a compromettere la percezione dei corsi d’acqua, della vegetazione ripariale e dell’organizzazione fondiaria dell’area.
Secondo la Sezione, mancava qualsiasi valutazione espressa o implicita degli ulteriori interessi pubblici coinvolti, tra cui:
- tutela dell’ambiente;
- tutela della salute umana;
- sviluppo economico;
- incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili.
Anche il giudizio sulle opere di mitigazione era stato formulato in termini apodittici e tautologici. La Soprintendenza aveva ritenuto che le opere fossero intrusive e meramente dirette a mascherare i manufatti tecnologici, senza spiegare come potesse essere raggiunta una diversa compatibilità paesaggistica né quali modifiche progettuali fossero necessarie.
La Sezione ha ritenuto che l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare la possibilità di una realizzazione integrale o parziale dell’intervento, accompagnata da diverse opere di mitigazione o da specifiche misure conformative.
Omessa considerazione delle caratteristiche dell’area
Il parere non aveva considerato la destinazione urbanistica dell’area ad attività produttive portuali né la presenza di manufatti che avevano già modificato il paesaggio agrario.
Tali elementi, risultanti dalla relazione paesaggistica e non contestati dall’Amministrazione, avrebbero dovuto essere esaminati ai fini della valutazione concreta della compatibilità paesaggistica.
Esame dei motivi di ricorso
Il terzo motivo, relativo all’art. 10-bis della l. 241/1990, è stato respinto. La Sezione ha ritenuto che tra i motivi ostativi indicati nel preavviso e la motivazione del parere negativo non vi fosse una differenza sostanziale. Le considerazioni con cui l’Amministrazione aveva respinto le osservazioni della società non costituivano motivi nuovi.
Sono stati invece accolti, per la loro connessione, i primi, secondi e quarti motivi, nella parte in cui denunciavano il difetto di istruttoria e di motivazione, l’omesso bilanciamento degli interessi e la mancata indicazione di possibili modifiche progettuali. Il quinto motivo è stato assorbito.
Conclusione
La Sezione ha espresso l’avviso che il ricorso debba essere accolto. L’accoglimento è fondato sull’illegittimità del parere della Soprintendenza per avere adottato una valutazione esclusivamente conservativa del paesaggio agrario, senza una completa istruttoria, senza considerare le caratteristiche concrete dell’area e senza contemperare la tutela paesaggistica con gli altri interessi pubblici connessi alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili.
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