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Parere

Parere n. 13/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da Matteo Greppi, contro Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna, avverso diniego ammissione prova orale del concorso ordinario per titoli ed esami per il reclutamento per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di I° e II° grado;

Giustizia amministrativa202400501

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario contro il diniego di ammissione alla prova orale del concorso ordinario per la classe di concorso A042 nella regione Emilia-Romagna, nonché contro gli atti della procedura e la soglia minima di superamento della prova scritta.

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il diniego di ammissione alla prova orale e una pluralità di atti della procedura concorsuale disciplinata dal D.D. n. 499 del 21 aprile 2020, come modificato dal D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022. La prova scritta consisteva in 50 quesiti a risposta multipla, con punteggio massimo di 100 punti e soglia minima di 70 punti. Il ricorrente, dopo avere conseguito un punteggio iniziale di 62/100, successivamente rettificato a 68/100, non è stato ammesso alla prova orale. Tra i motivi dedotti risultano, in particolare, la contestata omissione di validazione dei quesiti somministrati e il contrasto tra la soglia minima di 7/10 prevista dalla lex specialis e quella di 6/10 prevista dall'art. 400, comma 1, d.lgs. n. 297/1994. È stata inoltre proposta istanza cautelare per l'ammissione alla prova orale e l'inclusione nell'elenco degli idonei alla prova scritta.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'affare non potesse essere definito, neppure limitatamente all'istanza cautelare, perché la relazione ministeriale non forniva elementi puntuali sul secondo e sul terzo motivo di ricorso. Ha quindi disposto un'integrazione istruttoria, chiedendo al Ministero di esprimersi specificamente sulla validazione dei quesiti somministrati e sul rapporto tra la soglia di 6/10 prevista dall'art. 400, comma 1, d.lgs. n. 297/1994, e quella di 7/10 stabilita dalla lex specialis. La relazione integrativa, con la documentazione eventualmente allegata, dovrà essere trasmessa al ricorrente, che potrà presentare controdeduzioni entro 60 giorni dalla ricezione. Ogni decisione in rito e nel merito è stata espressamente lasciata impregiudicata; il parere è stato sospeso e la trattazione rinviata a una successiva adunanza.

Osservazioni

Secondo motivo - Validazione dei quesiti somministrati

La relazione ministeriale deve fornire puntuali elementi sulla contestata omissione di validazione dei quesiti somministrati nella prova scritta, producendo, ove necessario, la relativa documentazione.

Terzo motivo - Soglia minima di superamento della prova

Il Ministero deve chiarire il rapporto tra la soglia minima di 6/10 prevista dall'art. 400, comma 1, del d.lgs. n. 297/1994 e la soglia di 7/10 stabilita dalla lex specialis del concorso, nonché le ragioni della fissazione di quest'ultima soglia.

Contraddittorio procedimentale

La relazione istruttoria integrativa e gli eventuali allegati devono essere trasmessi al ricorrente, al quale deve essere consentito di presentare controdeduzioni entro 60 giorni dalla ricezione.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    È richiamato quale base della presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

  • d.P.R. 1199/1971

    Disciplina il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il cui esame consultivo è ancora pendente.

  • D.D. n. 499 del 21 aprile 2020, art. 8, comma 2

    la soglia di idoneità pari a 28/40

    È indicato quale atto della procedura concorsuale che disciplina la soglia di idoneità della prova.

  • D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, art. 3, comma 5

    la prova scritta è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punto

    Ha confermato, secondo il ricorso, la soglia minima di 70/100 per il superamento della prova scritta.

  • art. 400, comma 1, d.lgs. n. 297/1994

    È richiamato quale disposizione che fisserebbe la soglia minima per il superamento delle singole prove; il Consiglio di Stato ha chiesto chiarimenti sul suo rapporto con la soglia di 7/10 prevista dalla lex specialis.

  • decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326, art. 7, comma 1

    È richiamato in relazione alla Commissione nazionale competente per i quadri di riferimento della valutazione della prova scritta.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario, quando la relazione ministeriale non affronta puntualmente motivi di ricorso potenzialmente decisivi, il Consiglio di Stato può sospendere l'emissione del parere e disporre un'integrazione istruttoria prima di pronunciarsi nel merito.
  • L'integrazione istruttoria deve riguardare specificamente i profili non chiariti e può comprendere la produzione della documentazione necessaria a verificare la legittimità degli atti impugnati.
  • Prima della definizione dell'affare, la relazione istruttoria integrativa e i relativi allegati devono essere portati a conoscenza del ricorrente, al quale deve essere assegnato un termine per le controdeduzioni, in attuazione del principio del contraddittorio.
  • Il rapporto tra una soglia di superamento prevista dalla disciplina primaria e una soglia più elevata stabilita dalla lex specialis costituisce una questione che deve essere espressamente esaminata dall'amministrazione e verificata dal Consiglio di Stato prima della decisione sul ricorso.

Ricorso contro la mancata ammissione alla prova orale

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un candidato contro il Ministero dell'istruzione e del merito e l'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia-Romagna. Il ricorrente ha contestato la mancata ammissione alla prova orale del concorso ordinario per il reclutamento del personale docente, classe di concorso A042, nonché numerosi atti della procedura concorsuale.

Svolgimento della procedura

Il concorso, disciplinato dal D.D. n. 499 del 21 aprile 2020, come modificato e integrato dal D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, prevedeva prove preselettive, scritte, orali e pratiche, oltre alla valutazione dei titoli. La prova scritta consisteva in 50 quesiti a risposta multipla, con attribuzione di 2 punti per ogni risposta esatta e nessun punto per le risposte errate.

La prova era valutata in centesimi e, secondo la disciplina richiamata nel ricorso, doveva essere superata con almeno 70 punti. Il candidato ha svolto la prova il 6 aprile 2022 e ha appreso di non essere stato ammesso alla prova orale dopo avere conseguito un punteggio iniziale di 62/100, successivamente rettificato a 68/100, comunque inferiore alla soglia di 70/100.

Domande e motivi del ricorso

Il ricorrente ha chiesto l'annullamento del diniego di ammissione, del bando e dei relativi allegati nelle parti ritenute lesive, degli atti concernenti i quesiti e la valutazione della prova, della rettifica del punteggio, della graduatoria di merito e degli ulteriori atti della commissione e del calendario delle prove orali.

Ha inoltre chiesto, in via cautelare, l'ammissione alla prova orale e l'inclusione nell'elenco degli idonei alla prova scritta. Tra i motivi esaminati ai fini dell'integrazione istruttoria figurano:

  • la contestata omissione di validazione dei quesiti somministrati;
  • il contrasto tra la soglia minima di 6/10 indicata dall'art. 400, comma 1, del d.lgs. n. 297/1994 e la soglia di 7/10 stabilita dalla lex specialis del concorso.

Valutazione del Consiglio di Stato

Il Ministero aveva trasmesso una relazione concludendo per il rigetto del ricorso e dell'istanza cautelare. La Sezione ha tuttavia rilevato che la relazione non conteneva elementi puntuali sul secondo e sul terzo motivo di ricorso.

Per tale ragione, il Consiglio di Stato ha ritenuto di non poter definire l'affare neppure con riferimento all'incidente cautelare. Non è stata quindi espressa alcuna valutazione conclusiva sulla legittimità degli atti impugnati, sulla validità dei quesiti, sulla soglia di superamento o sul diritto del candidato all'ammissione alla prova orale.

Integrazione istruttoria e contraddittorio

Il Ministero dovrà predisporre una relazione istruttoria integrativa, corredata dall'eventuale documentazione pertinente, con specifico riferimento ai due profili non chiariti:

  • la validazione dei quesiti somministrati;
  • il rapporto tra la soglia di 6/10 prevista dall'art. 400, comma 1, del d.lgs. n. 297/1994 e quella di 7/10 prevista dalla lex specialis.

La relazione e gli allegati dovranno essere trasmessi al ricorrente. Quest'ultimo potrà depositare controdeduzioni entro 60 giorni dalla ricezione degli atti. La prescrizione è finalizzata a garantire il rispetto del principio del contraddittorio tra le parti.

Esito del parere

La Sezione ha sospeso l'emissione del parere, lasciando impregiudicata ogni decisione in rito e nel merito. La trattazione è stata rinviata a una successiva adunanza da fissare da parte del Presidente della Sezione. Il parere ha pertanto natura interlocutoria e non determina, allo stato, né l'accoglimento né il rigetto del ricorso o dell'istanza cautelare.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiIncompetenzaDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleSoccorso istruttorio

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