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Parere

Parere n. 17/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensione, proposto con presentazione diretta ex art.11, comma 2, del d.P.R. n.1199 del 1971, dalla signora Rita Merjan contro il Comune di Roma – Municipio IV per l’annullamento della determinazione dirigenziale rep. n. CE/2228/2022, prot.n. CE/14526/2022 del 23 dicembre 2022 ad oggetto il divieto di prosecuzione dell’attività di vendita di automobili.

Giustizia amministrativa202300038

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Determinazione dirigenziale del 23 dicembre 2022 recante il divieto di prosecuzione dell’attività di vendita di automobili

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato il divieto di prosecuzione dell’attività di compravendita di veicoli usati, contestando la necessità della SCIA per la vendita occasionale in forma elettronica di autovetture e sostenendo che fosse sufficiente la presa d’atto dell’autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 126 TULPS. Ha inoltre dedotto carenza di istruttoria e difetto o insufficienza di motivazione del provvedimento, chiedendone cautelativamente la sospensione. Il ricorso è stato presentato direttamente al Consiglio di Stato senza dimostrare l’avvenuta regolare notifica all’amministrazione resistente. La Sezione ha trattato l’affare esclusivamente ai fini cautelari, riservando ogni decisione in rito e nel merito.

Il parere

La Sezione ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che il fumus boni iuris non fosse immediatamente apprezzabile sulla base dei motivi dedotti. La valutazione dei motivi, inclusa la questione relativa alla necessità della SCIA, alla sufficienza della presa d’atto prevista dall’art. 126 TULPS, alla carenza di istruttoria e al difetto di motivazione, è stata rinviata alla fase di merito. Il Ministero dell’interno è stato incaricato di trasmettere entro sessanta giorni la relazione istruttoria sul merito, esaminando puntualmente ciascun motivo e garantendo la partecipazione della ricorrente mediante comunicazione e assegnazione di un termine per eventuali osservazioni. L’adozione del parere definitivo è stata sospesa e la trattazione rinviata a una successiva adunanza.

Osservazioni

Domanda cautelare

La sospensione del provvedimento impugnato è respinta perché il fumus boni iuris non risulta immediatamente apprezzabile nella fase di sommaria delibazione. La decisione cautelare non pregiudica le successive valutazioni in rito e nel merito.

Relazione ministeriale sul merito

Il Ministero dell’interno deve trasmettere entro sessanta giorni la prescritta relazione istruttoria, soffermandosi puntualmente su ciascun motivo di ricorso.

Partecipazione della ricorrente

Il Ministero deve comunicare la relazione alla ricorrente e assegnarle un congruo termine per eventuali osservazioni, da trasmettere alla Sezione unitamente alla relazione ministeriale.

Decisione definitiva

L’adozione del parere sul merito è sospesa in attesa della relazione ministeriale e la trattazione è rinviata a una successiva adunanza.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 2, d.P.R. 1199/1971

    La disposizione è richiamata quale base per la presentazione diretta del ricorso straordinario dinanzi al Consiglio di Stato.

  • art. 126 TULPS

    La ricorrente sostiene che la presa d’atto dell’autorità di pubblica sicurezza prevista dalla disposizione sarebbe sufficiente per l’attività contestata, senza necessità di presentare la SCIA; la Sezione non ha ancora deciso la questione.

  • art. 3 l. 241/1990

    La ricorrente deduce la violazione dell’obbligo di motivazione, lamentando che la motivazione del provvedimento sarebbe apodittica e non collegata al contesto concreto; la Sezione ha rinviato la valutazione al merito.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario, la domanda cautelare deve essere respinta quando il fumus boni iuris non sia immediatamente apprezzabile sulla base degli atti disponibili, anche se la fondatezza dei motivi potrà essere esaminata nella decisione definitiva.
  • La decisione cautelare adottata in sede consultiva può limitarsi alla sommaria delibazione della domanda di sospensione e lasciare espressamente impregiudicate le questioni di rito e di merito.
  • Prima dell’adozione del parere definitivo, il Ministero referente deve predisporre una relazione istruttoria che esamini puntualmente ciascun motivo di ricorso e deve garantire la partecipazione del ricorrente, comunicandogli la relazione e consentendogli di formulare osservazioni.
  • La necessità di acquisire una relazione ministeriale completa e il rispetto del contraddittorio partecipativo giustificano la sospensione dell’adozione del parere sul merito e il rinvio della trattazione.

Divieto di prosecuzione dell’attività di vendita di automobili

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da un’imprenditrice individuale contro il Comune di Roma – Municipio IV, avverso il divieto di prosecuzione dell’attività di compravendita di veicoli usati. La Sezione Prima ha esaminato l’affare esclusivamente ai fini della domanda cautelare.

Fatti e provvedimento impugnato

Il Commissariato sezionale di pubblica sicurezza di Torpignattara ha accertato che la ricorrente esercitava a Roma un’attività di compravendita di veicoli usati senza avere presentato la SCIA. Sulla base dell’informativa del Commissariato, il direttore dell’Ufficio commercio fisso del Municipio IV ha adottato, il 23 dicembre 2022, una determinazione dirigenziale recante il divieto di prosecuzione dell’attività di vendita di automobili.

Motivi del ricorso

La ricorrente ha articolato tre motivi:

  • ha sostenuto che la vendita occasionale in forma elettronica di autovetture non richiedesse la SCIA e che fosse sufficiente la presa d’atto dell’autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 126 TULPS;
  • ha dedotto la carenza di istruttoria da parte dell’amministrazione;
  • ha contestato la violazione dell’art. 3 della l. 241/1990, assumendo che la motivazione del provvedimento fosse mancante, insufficiente, apodittica e avulsa dalla situazione concreta.

La domanda di sospensione è stata formulata mediante mere formule di stile. La ricorrente si è inoltre riservata di proporre eventuali motivi aggiunti dopo la relazione ministeriale o l’acquisizione di ulteriori atti.

Profili procedurali

Il ricorso è stato presentato direttamente dinanzi al Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 11, comma 2, del d.P.R. 1199/1971. Il testo rileva che la ricorrente non ha dimostrato l’avvenuta regolare notifica del ricorso all’amministrazione resistente. Tale profilo è stato lasciato impregiudicato, poiché la Sezione ha fatto salva ogni decisione in rito e nel merito.

Il Municipio IV ha trasmesso una succinta relazione sui fatti. La Sezione ha tuttavia ritenuto necessaria una relazione ministeriale completa, idonea a esaminare specificamente ciascun motivo di ricorso.

Valutazione cautelare

La Sezione ha respinto la richiesta di sospensione del provvedimento. Nella fase cautelare, il fumus boni iuris deve essere apprezzabile sulla base degli elementi disponibili; nel caso concreto, la Sezione ha ritenuto che tale requisito non emergesse immediatamente dalla prospettazione della ricorrente.

Il rigetto cautelare non costituisce una decisione definitiva sulla legittimità del divieto di prosecuzione dell’attività. La Sezione ha infatti precisato che ogni valutazione in rito e nel merito resta salva e che i motivi potranno essere esaminati compiutamente sulla base della relazione ministeriale.

Istruttoria e partecipazione

Ai fini del parere definitivo, il Ministero dell’interno deve trasmettere entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere una relazione istruttoria sul merito del ricorso. La relazione deve soffermarsi puntualmente sui tre motivi dedotti, compresa la questione della necessità della SCIA rispetto alla disciplina richiamata dall’art. 126 TULPS.

Il Ministero deve inoltre garantire la partecipazione della ricorrente, comunicandole la relazione e assegnandole un congruo termine per eventuali osservazioni. Tali osservazioni dovranno essere trasmesse alla Sezione unitamente alla relazione ministeriale.

Esito e rinvio

La Sezione ha quindi adottato una pronuncia interlocutoria: ha respinto la domanda cautelare, ha sospeso l’adozione del parere definitivo sul merito e ha rinviato la trattazione a una successiva adunanza, da fissarsi dopo l’acquisizione della relazione ministeriale e delle eventuali osservazioni della ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieIndustria, artigianato e attività produttiveSCIA e liberalizzazioniRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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