Parere n. 15/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con deposito diretto ex art. 11 del d.P.R. n. 1199 del 1971, dalla AIEM. GREEN s.r.l. contro il Comune di Porto Viro, il Ministero della Cultura e la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza per l’annullamento del parere negativo formulato dalla Soprintendenza in data 11 ottobre 2022 in relazione all’istanza di autorizzazione paesaggistica presentata in data 19 luglio 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del parere negativo della Soprintendenza dell’11 ottobre 2022 sull’autorizzazione paesaggistica per un impianto fotovoltaico a terra nel Comune di Porto Viro
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
La società ricorrente ha impugnato il parere negativo espresso dalla Soprintendenza nell’ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica relativo a un impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a 9,70 kW, da realizzare in area produttiva portuale sottoposta a vincolo paesaggistico perché ricompresa nel Parco regionale del Delta del Po. Sono stati dedotti cinque motivi: omessa ponderazione degli interessi pubblici ulteriori rispetto alla tutela paesaggistica, quali ambiente, salute e sviluppo delle fonti rinnovabili; mancata considerazione del modesto pregio dell’area, della sua antropizzazione e delle caratteristiche temporanee e reversibili dell’impianto; violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per omessa considerazione delle osservazioni e introduzione di motivi ulteriori rispetto al preavviso di rigetto; violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza per non avere richiesto modifiche progettuali idonee a ridurre l’impatto paesaggistico; violazione della legge regionale n. 17 del 2022. In via preliminare si è posta anche la questione dell’ammissibilità dell’impugnazione del solo parere negativo della Soprintendenza, non essendo stato adottato il definitivo diniego comunale dell’autorizzazione paesaggistica.
Il parere
Il ricorso è stato ritenuto ammissibile, poiché, in assenza del provvedimento comunale definitivo di diniego, il parere negativo della Soprintendenza, pur essendo normalmente endoprocedimentale, era idoneo ad arrestare il procedimento e a ledere direttamente e immediatamente la posizione della ricorrente. Nel merito, il Consiglio di Stato ha ritenuto fondati, nei sensi precisati in motivazione, i motivi relativi al difetto di istruttoria e di motivazione, alla mancata ponderazione degli interessi pubblici coinvolti e alla mancata individuazione di eventuali misure conformative o alternative. La Soprintendenza, pur disponendo di ampia discrezionalità tecnico-valutativa, aveva considerato esclusivamente la tutela del paesaggio agrario, senza esaminare concretamente la concorrenza dell’interesse alla produzione di energia da fonti rinnovabili, alla tutela dell’ambiente e della salute, né le caratteristiche dell’area già urbanisticamente destinata ad attività produttive portuali e già interessata da manufatti. Il parere aveva inoltre escluso apoditticamente l’idoneità delle opere di mitigazione, senza indicare quali diverse misure avrebbero potuto consentire la realizzazione integrale o parziale dell’intervento. Il terzo motivo, relativo all’art. 10-bis della legge n. 241/1990, è stato ritenuto infondato, non risultando una sostanziale differenza tra i motivi ostativi indicati nel preavviso e quelli posti a fondamento del parere finale. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Il parere negativo è dunque stato annullato nei sensi risultanti dalla motivazione, con necessità di riedizione della valutazione paesaggistica secondo criteri istruttori e motivazionali completi.
Osservazioni
Ammissibilità dell’impugnazione del parere della Soprintendenza
L’impugnazione del solo parere negativo della Soprintendenza è ammissibile quando il provvedimento comunale definitivo di diniego dell’autorizzazione paesaggistica non sia stato adottato, perché il parere è comunque idoneo ad arrestare il procedimento e a ledere direttamente e immediatamente la posizione dell’interessato.
Primo e secondo motivo - Ponderazione degli interessi e completezza della valutazione paesaggistica
La Soprintendenza non può limitare la valutazione alla sola conservazione del paesaggio agrario, ma deve considerare e ponderare, secondo quanto emerge concretamente dal procedimento, gli ulteriori interessi pubblici coinvolti, tra cui la tutela dell’ambiente e della salute e lo sviluppo della produzione energetica da fonti rinnovabili. L’ampia discrezionalità tecnico-valutativa non esclude il sindacato sulla logicità, coerenza, completezza dell’istruttoria e correttezza del criterio applicato.
Quarto motivo - Opere di mitigazione e misure conformative
Qualora le opere di mitigazione proposte siano ritenute inidonee, l’amministrazione deve fornire una motivazione concreta e, ove possibile, indicare soluzioni tecnologiche, localizzative o progettuali idonee a minimizzare l’impatto paesaggistico e a consentire la realizzazione, anche parziale, dell’intervento mediante un equilibrato contemperamento degli interessi.
Art. 10-bis della legge n. 241/1990
Il motivo è infondato perché le motivazioni del parere negativo non risultano sostanzialmente diverse dai motivi ostativi indicati nel preavviso di rigetto; le considerazioni svolte per respingere le controdeduzioni non costituiscono, di per sé, motivi nuovi e autonomi.
Caratteristiche concrete dell’area
La valutazione paesaggistica avrebbe dovuto considerare che l’area è urbanisticamente destinata ad aree produttive portuali e presenta già manufatti che hanno modificato il paesaggio agrario. L’omessa considerazione di tale elemento di fatto integra carenza istruttoria e difetto di motivazione.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 1199/1971
È richiamato quale base del deposito diretto del ricorso straordinario al Consiglio di Stato.
art. 12 d.lgs. 387/2003
È invocato dalla ricorrente in relazione alla disciplina degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e alla necessità di considerare il relativo interesse pubblico.
art. 6 d.lgs. 28/2011
È richiamato dalla ricorrente a sostegno delle censure relative alla promozione della produzione energetica da fonti rinnovabili.
art. 146 d.lgs. 42/2004
Disciplina il procedimento di autorizzazione paesaggistica e il parere della Soprintendenza, esercitato nel caso concreto nell’ambito della valutazione di compatibilità paesaggistica.
art. 10-bis l. 241/1990
Il Consiglio di Stato esclude la violazione della norma perché non ravvisa una sostanziale divergenza tra i motivi ostativi comunicati e la motivazione del parere negativo.
artt. 1, 3 e 4 l.r. 17/2022
Sono richiamati dalla ricorrente con riguardo alla presunzione di inidoneità delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico alla realizzazione di impianti fotovoltaici; il relativo motivo è assorbito.
Massime di principio
- Il parere negativo della Soprintendenza, normalmente atto endoprocedimentale, è autonomamente impugnabile quando il provvedimento finale non sia stato adottato ma il parere abbia determinato l’arresto del procedimento e prodotto una lesione diretta e immediata della posizione dell’interessato.
- La discrezionalità tecnico-valutativa dell’autorità paesaggistica è ampia ma non insindacabile: la valutazione deve essere sostenuta da istruttoria completa, motivazione coerente e logica e applicazione corretta del criterio tecnico prescelto.
- Nel valutare la compatibilità paesaggistica di un impianto da fonti rinnovabili, l’amministrazione deve ponderare la tutela del paesaggio con gli ulteriori interessi pubblici coinvolti, compreso l’interesse nazionale alla transizione energetica, senza applicare in modo assoluto e statico le tradizionali categorie estetiche.
- Quando l’intervento sia potenzialmente compatibile mediante accorgimenti progettuali, l’autorità paesaggistica deve esaminare soluzioni tecnologiche, localizzative o conformative idonee a minimizzare l’impatto e, ove possibile, indicare le modifiche necessarie per consentire la realizzazione integrale o parziale dell’opera.
- La valutazione paesaggistica deve considerare le caratteristiche effettive dell’area, inclusa la sua destinazione urbanistica e la presenza di trasformazioni antropiche preesistenti; l’omessa valutazione di tali elementi integra difetto di istruttoria e motivazione.
Impianto fotovoltaico e parere negativo della Soprintendenza
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una società operante nel settore delle energie rinnovabili contro il parere negativo espresso dalla Soprintendenza nell’ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica per un impianto fotovoltaico a terra di 9,70 kW, da realizzare nel Comune di Porto Viro, in area produttiva portuale ricompresa nel Parco regionale del Delta del Po.
Premesse e procedimento
La società aveva presentato un’istanza per la realizzazione dell’impianto e, successivamente, l’istanza di autorizzazione paesaggistica. Il Comune aveva trasmesso la pratica alla Soprintendenza ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, ritenendo adeguate le misure di mitigazione visiva proposte.
La Soprintendenza, con provvedimento dell’11 ottobre 2022, aveva espresso parere negativo, ritenendo che l’intervento avrebbe alterato negativamente la percezione del paesaggio agrario e che la reiterazione di richieste analoghe avrebbe potuto determinare uno stravolgimento del paesaggio del territorio polesano.
Motivi del ricorso
La ricorrente ha dedotto cinque motivi. In particolare, ha contestato:
- la mancata ponderazione degli interessi pubblici ulteriori rispetto alla tutela paesaggistica, tra cui ambiente, salute e sicurezza degli approvvigionamenti energetici;
- l’omessa considerazione del carattere ordinario e già antropizzato dell’area, nonché della temporaneità e reversibilità dell’impianto;
- la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990;
- la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza per non avere l’amministrazione indicato modifiche progettuali idonee a ridurre l’impatto dell’opera;
- la violazione della legge regionale n. 17 del 2022 in materia di aree sottoposte a vincolo paesaggistico.
Ammissibilità del ricorso
La Sezione ha preliminarmente verificato il rispetto del contraddittorio e ha ritenuto ammissibile il ricorso.
In via generale, l’impugnazione del solo parere negativo della Soprintendenza può risultare inammissibile per difetto di interesse quando sia stato adottato il successivo diniego comunale e questo non sia stato impugnato. Tuttavia, quando il provvedimento finale non sia stato adottato, il parere della Soprintendenza è autonomamente lesivo se determina l’arresto del procedimento. Nel caso esaminato, il Comune ha comunicato di non avere adottato il definitivo diniego dell’autorizzazione paesaggistica; pertanto, la ricorrente aveva interesse immediato a impugnare il parere soprintendizio.
Discrezionalità tecnica e limiti della valutazione paesaggistica
La Sezione ha ribadito che il giudizio di compatibilità paesaggistica è caratterizzato da ampia discrezionalità tecnico-valutativa. Tale discrezionalità, tuttavia, non sottrae l’atto a ogni controllo. Sono verificabili, in particolare, la logicità, la coerenza e la completezza della valutazione, la correttezza del criterio tecnico applicato e la completezza dell’istruttoria.
L’opinabilità della valutazione tecnica non determina di per sé l’illegittimità dell’atto. È però necessario che la valutazione si fondi su tutti gli elementi di fatto indispensabili e che la motivazione dia conto del percorso seguito dall’amministrazione.
Ponderazione tra tutela paesaggistica e sviluppo delle fonti rinnovabili
Richiamando la giurisprudenza precedente, la Sezione ha sottolineato che l’incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili costituisce un obiettivo di interesse nazionale. La tutela paesaggistica non può quindi essere applicata mediante un’impostazione assolutamente conservativa, tale da precludere in via generale ogni nuova infrastruttura energetica.
L’amministrazione deve individuare, ove possibile, un punto di equilibrio tra la tutela del paesaggio e gli altri interessi pubblici coinvolti. Il contemperamento può realizzarsi mediante soluzioni tecnologiche e progettuali dirette a minimizzare l’ingombro e l’impatto dell’impianto sullo specifico contesto tutelato.
Carenze del parere impugnato
La Soprintendenza aveva concentrato la motivazione esclusivamente sulla salvaguardia del paesaggio agrario, descrivendo l’impianto come elemento tecnologico estraneo alla struttura agricola dell’area. Secondo la Sezione, nel parere non vi era alcuna traccia di una valutazione concreta degli ulteriori interessi pubblici, quali la tutela dell’ambiente e della salute e lo sviluppo della produzione energetica da fonti rinnovabili.
Anche le opere di mitigazione erano state respinte con argomentazioni ritenute apodittiche e tautologiche. La Soprintendenza aveva affermato che tali opere avrebbero avuto una funzione meramente schermante e sarebbero risultate intrusive, senza spiegare come il progetto avrebbe potuto essere modificato per raggiungere una compatibilità paesaggistica maggiore.
La Sezione ha inoltre rilevato che la valutazione non aveva considerato adeguatamente le caratteristiche concrete dell’area, urbanisticamente destinata ad aree produttive portuali e già interessata dalla presenza di manufatti che avevano modificato il paesaggio agrario.
Art. 10-bis della legge n. 241/1990
Il terzo motivo è stato respinto. Non è stata ravvisata una differenza sostanziale tra i motivi ostativi indicati nel preavviso di rigetto e le ragioni poste a fondamento del parere negativo. Le considerazioni utilizzate dall’amministrazione per respingere le osservazioni della società non sono state considerate motivi nuovi e autonomi, ma sviluppi della motivazione già preannunciata.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il ricorso nei sensi indicati in motivazione. Il parere negativo della Soprintendenza è risultato viziato da difetto di istruttoria e di motivazione, per avere escluso aprioristicamente gli interessi pubblici diversi dalla tutela del paesaggio agrario e per non avere indicato eventuali misure idonee a consentire la realizzazione, anche parziale, dell’intervento.
Le preoccupazioni dell’amministrazione circa il possibile effetto cumulativo di numerosi impianti nella zona sono state ritenute astrattamente condivisibili, ma non sufficienti a giustificare una valutazione priva di analisi concreta e di ponderazione di tutti gli interessi coinvolti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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