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Parere

Parere n. 19/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS-, per l’annullamento del verbale dell’11 ottobre 2022 con cui gli è stata comunicata l’esclusione dal concorso per titoli ed esami, riservato ai volontari delle Forze armate, per l’assunzione di 1381 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 16 maggio 2022, per carenza dei requisiti attitudinali.

Giustizia amministrativa202400015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del verbale dell'11 ottobre 2022 di esclusione da un concorso per 1.381 allievi agenti della Polizia di Stato per carenza dei requisiti attitudinali

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità attitudinale che aveva determinato la sua esclusione dal concorso riservato ai volontari delle Forze armate per l'assunzione di 1.381 allievi agenti della Polizia di Stato. Ha dedotto di avere già prestato servizio nell'Esercito e di avere superato precedenti prove e test selettivi, nonché la violazione della legge n. 241/1990. Il Ministero dell'interno ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione della graduatoria finale del concorso, pubblicata il 4 novembre 2022, e ne ha comunque sostenuto l'infondatezza.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il ricorso fosse divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il ricorrente aveva impugnato il giudizio intermedio di inidoneità, ma non aveva impugnato il provvedimento di approvazione della graduatoria finale, atto conclusivo della procedura concorsuale. In conformità al proprio indirizzo, la Sezione ha affermato che la mancata impugnazione della graduatoria finale determina l'improcedibilità del ricorso contro gli atti intermedi della procedura, poiché la graduatoria implica ulteriori valutazioni di interessi e non costituisce la conseguenza meramente necessaria dell'atto preparatorio. Non sono stati quindi esaminati nel merito i motivi relativi alla pretesa idoneità attitudinale e alla violazione della legge n. 241/1990.

Osservazioni

Mancata impugnazione della graduatoria finale

La mancata impugnazione del provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva del concorso determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso proposto contro il precedente giudizio di inidoneità e l'esclusione.

Giudizio di inidoneità attitudinale

Le doglianze relative al superamento di precedenti prove selettive, alla propria esperienza nell'Esercito e alla violazione della legge n. 241/1990 non sono state esaminate nel merito, poiché il ricorso è stato dichiarato improcedibile.

Norme richiamate

  • d.P.R. 1199/1971

    Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica costituisce il rimedio nell'ambito del quale la Sezione ha reso il parere definitivo sull'improcedibilità del ricorso.

  • l. 241/1990

    La violazione della legge n. 241/1990 è stata dedotta dal ricorrente, ma non è stata esaminata nel merito a causa dell'improcedibilità.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e per disporre l'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La mancata impugnazione dell'atto di approvazione della graduatoria finale di un concorso pubblico determina l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso proposto contro un atto intermedio della medesima procedura, anche quando tale atto intermedio sia immediatamente lesivo.
  • L'atto finale della procedura concorsuale deve essere autonomamente impugnato perché implica nuove e ulteriori valutazioni di interessi e non costituisce la conseguenza meramente necessaria dell'atto preparatorio o dell'esclusione.

Improcedibilità del ricorso contro l'esclusione da un concorso della Polizia di Stato

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, si è pronunciato su un ricorso straordinario proposto da un volontario delle Forze armate contro il verbale dell'11 ottobre 2022, con il quale era stata comunicata la sua esclusione dal concorso per titoli ed esami riservato ai volontari delle Forze armate per l'assunzione di 1.381 allievi agenti della Polizia di Stato.

Premesse e svolgimento della procedura

Il concorso era stato indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 16 maggio 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2022. Il ricorrente aveva superato la prova scritta ed era stato convocato alle prove di efficienza fisica e agli accertamenti di idoneità fisica, psichica e attitudinale.

La Commissione preposta agli accertamenti attitudinali lo aveva dichiarato non idoneo al servizio di polizia per carenza delle qualità attitudinali. Il relativo verbale gli era stato notificato l'11 ottobre 2022.

Motivi del ricorso

Il ricorrente ha contestato il giudizio di inidoneità sostenendo di avere prestato servizio nell'Esercito e di avere superato diverse prove e test selettivi, tra cui il test del casellario visivo, il test psicologico, il test di reattività del suono/visus, il test personal e una batteria di 120 domande da svolgere in 50 minuti.

Ha inoltre dedotto la violazione della legge n. 241/1990.

Eccezione del Ministero dell'interno

Il Ministero dell'interno ha eccepito preliminarmente l'improcedibilità del ricorso, rilevando che il ricorrente non aveva impugnato la graduatoria finale del concorso, pubblicata il 4 novembre 2022 nella Gazzetta Ufficiale. Nel merito, l'amministrazione ha comunque sostenuto l'infondatezza delle censure.

Il Ministero ha inoltre comunicato che, decorso il termine di trenta giorni, non erano state depositate memorie del ricorrente.

Valutazione del Consiglio di Stato

La Sezione ha accolto l'eccezione di improcedibilità, senza esaminare le censure di merito. Il ricorrente aveva impugnato il giudizio di inidoneità, quale atto intermedio della procedura concorsuale, ma non aveva impugnato il provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva, che costituisce l'atto conclusivo del concorso.

Richiamando il proprio precedente indirizzo, tra cui il parere della Sezione Prima 27 febbraio 2025, n. 137, nonché la giurisprudenza delle Sezioni IV, V, II e III, il Consiglio di Stato ha affermato che:

  • la mancata impugnazione della graduatoria finale determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso contro gli atti intermedi della procedura;
  • la graduatoria finale non è la conseguenza meramente necessaria dell'atto di esclusione o dell'altro atto preparatorio;
  • l'atto finale comporta nuove e ulteriori valutazioni di interessi;
  • l'impugnazione dell'atto di esclusione, pur immediatamente lesivo, non esonera dall'impugnazione anche dell'atto finale, a pena di improcedibilità.

Esito

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le questioni relative alla pretesa idoneità attitudinale del ricorrente e alla violazione della legge n. 241/1990 non sono state esaminate nel merito.

Oscuramento dei dati personali

In applicazione dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679, la Sezione ha disposto l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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