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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37740/2021 del 01/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano ottenuto in primo grado, solo in parte, il riconoscimento del danno da illegittima reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego scolastico; la Corte d'appello aveva invece accolto l'impugnazione del Ministero, negando il risarcimento e rigettando anche la domanda di conversione. La decisione di merito si fondava sull'idea che l'intervenuta immissione in ruolo dei lavoratori, dopo oltre un triennio di supplenze, avesse già sanzionato l'abuso e riparato le conseguenze della violazione, salvo specifiche allegazioni e prova di danni ulteriori. Con il ricorso per cassazione i dipendenti hanno dedotto: 1) l'estinzione del giudizio di appello per tardivo e invalido deposito cartaceo dell'atto di riassunzione dopo la sospensione in attesa della decisione della Corte costituzionale, sostenendo che il deposito dovesse avvenire solo telematicamente; 2) violazione di legge in tema di diritto al risarcimento del danno per illegittima reiterazione di contratti a termine, richiamando i principi delle Sezioni Unite n. 5072/2016 e i principi di equivalenza ed effettività della tutela; 3) questione pregiudiziale UE sulla compatibilità con la direttiva 1999/70/CE dell'esclusione della misura risarcitoria quando sia intervenuta l'immissione in ruolo per scorrimento di graduatoria; 4) questione di legittimità costituzionale dell'esclusione del risarcimento/indennizzo in presenza di stabilizzazione, per violazione degli artt. 3 e 117 Cost. e dei parametri convenzionali ed eurounitari richiamati; 5) plurimi vizi sulla domanda di integrale risarcimento, sulla prova e liquidazione del danno, sulla motivazione, sull'omesso esame di fatti decisivi e sull'esclusione dei danni ulteriori rispetto a quelli coperti dalla stabilizzazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, qualificando come mera irregolarità, non sanzionata da nullità, il deposito cartaceo dell'atto di riassunzione del Ministero. Ha dichiarato inammissibili il secondo, il terzo e il quarto motivo perché la Corte territoriale si era già conformata alla giurisprudenza di legittimità sulla materia e non vi erano ragioni per mutare orientamento o per rinviare le questioni alla Corte costituzionale o alla Corte di giustizia. Ha dichiarato inammissibile anche il quinto motivo, rilevando che i ricorrenti non avevano allegato e provato specificamente danni ulteriori rispetto a quelli già riparati dalla stabilizzazione, che la censura mescolava profili diversi senza adeguata specificità e che non risultava alcuna omessa pronuncia, ma solo un'interpretazione della domanda non censurabile come violazione dell'art. 112 c.p.c. La Corte ha compensato integralmente le spese per la complessità della vicenda e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 16-bis d.l. n. 179/2012

    Il deposito cartaceo dell'atto di riassunzione è stato ritenuto una mera irregolarità processuale, non tale da determinare estinzione del giudizio in assenza di espressa sanzione di nullità.

  • art. 156 c.p.c.

    La difformità dal modello legale dell'atto non comporta nullità senza una espressa comminatoria e senza pregiudizio concreto.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure di violazione di legge sono state ritenute in parte inammissibili per genericità e per mancata specifica correlazione con le rationes decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata si sia conformata alla giurisprudenza di legittimità e i motivi non offrano elementi per mutare orientamento.

  • art. 360 c.p.c.

    La censura di nullità per motivazione apparente è stata esclusa perché la motivazione era esistente, coerente ed esaustiva.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi era omessa pronuncia; il giudice di merito aveva semplicemente interpretato la domanda, profilo non deducibile come violazione di legge nel modo prospettato.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza sulla prova è stata ritenuta inidonea perché le allegazioni dei ricorrenti erano generiche e non provate.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa presuppone la previa dimostrazione della sussistenza e dell'entità del danno, onere non assolto nel caso concreto.

  • art. 2727 c.c.

    Il richiamo alle presunzioni è stato inserito in una censura complessiva ritenuta generica e non specificamente confrontata con la sentenza impugnata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È stato richiamato in relazione alla trattazione camerale non partecipata e alla proposta del relatore.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    comma 1-quater e comma 1-bis

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 3 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale prospettata dai ricorrenti non è stata ritenuta meritevole di rimessione.

  • art. 117 Cost.

    Il richiamo ai parametri eurounitari e convenzionali non ha indotto la Corte a rimettere la questione, ritenendosi la decisione conforme ai precedenti.

  • Direttiva 1999/70/CE

    La Corte ha ritenuto la disciplina applicata e la soluzione adottata conformi alla giurisprudenza di legittimità e non ha ravvisato contrasto tale da imporre rinvio pregiudiziale.

  • Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato

    La Corte non ha ravvisato ragioni per discostarsi dal principio secondo cui la stabilizzazione può costituire misura sanzionatoria idonea, salvo prova di danni ulteriori.

  • Carta europea dei diritti dell'uomo

    Il richiamo non ha condotto a diversa soluzione processuale o sostanziale.

Massime di principio

  • Nel contenzioso sul lavoro a termine pubblico scolastico, l'immissione in ruolo del lavoratore può essere ritenuta idonea a compensare l'abuso della reiterazione dei contratti, salvo che il dipendente alleghi e provi specifici danni ulteriori non assorbiti dalla stabilizzazione.
  • Chi invoca un risarcimento ulteriore deve allegare in modo specifico i fatti costitutivi del danno e provarne sussistenza ed entità; in mancanza, la liquidazione equitativa non è consentita.
  • La mera difformità dal modello legale di un atto processuale non produce estinzione o nullità se non è prevista una sanzione espressa e se non risulta un concreto pregiudizio processuale.
  • È inammissibile la censura che si limiti a sovrapporre più profili di doglianza senza specifica correlazione con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Non integra omessa pronuncia la decisione che interpreti la domanda in modo diverso da quello prospettato dalla parte; tale profilo non può essere trasformato in vizio di violazione di legge senza un effettivo mancato esame della domanda.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLavoro a termineRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoroPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazioneConversione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europea

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