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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06896/2024 del 14/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il lavoratore aveva chiesto in giudizio l’accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro agricolo e la reiscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti. I giudici di merito avevano però ritenuto tardiva l’azione, perché il provvedimento di cancellazione risultava pubblicato sul sito internet dell’INPS in data 15 giugno 2012 e il ricorso era stato depositato solo il 28 maggio 2014, oltre il termine di 120 giorni previsto dall’art. 22, comma 1, del d.l. n. 7/1970 convertito in l. n. 83/1970. Con il ricorso per cassazione, il lavoratore ha dedotto violazione di legge, sostenendo che la disciplina introdotta dall’art. 12-bis del r.d. n. 1949/1940, come inserito dall’art. 38 del d.l. n. 98/2011, non poteva essere applicata retroattivamente a rapporti lavorativi anteriori, e che per tali situazioni l’Istituto avrebbe dovuto effettuare una comunicazione personale. Ha inoltre sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme che fanno decorrere la decadenza dalla pubblicazione telematica, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevedono una comunicazione individuale dei provvedimenti di disconoscimento e cancellazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso, affermando che la notificazione del disconoscimento delle giornate lavorative mediante pubblicazione telematica sul sito INPS, prevista dall’art. 38, comma 7, del d.l. n. 98/2011, può riguardare anche giornate lavorative relative a elenchi nominativi annuali antecedenti all’entrata in vigore della norma, purché il disconoscimento sia intervenuto dopo l’entrata in vigore della disciplina. Ha quindi escluso che vi sia un problema di retroattività o di disciplina transitoria, perché la nuova modalità di notifica si applica ai provvedimenti successivi alla sua entrata in vigore. La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata manifestamente infondata, richiamando la giurisprudenza costituzionale secondo cui il legislatore può regolare e limitare l’esercizio dei diritti per ragioni di certezza della situazione finanziaria dell’ente erogatore, salvo che il termine renda impossibile l’esercizio del diritto. Il ricorso è stato quindi rigettato. Nessuna liquidazione delle spese è stata disposta in ragione della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c.; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La pubblicazione telematica sul sito dell’INPS può integrare valida notificazione del disconoscimento delle giornate lavorative anche con riferimento a periodi assicurativi anteriori alla sua introduzione, se il provvedimento è adottato dopo l’entrata in vigore della norma.
  • Non si configura retroattività della disciplina quando essa regola soltanto le modalità di comunicazione di provvedimenti successivi alla sua entrata in vigore, pur se relativi a rapporti o annualità precedenti.
  • Il legislatore può prevedere termini di decadenza e modalità di comunicazione idonei a garantire certezza amministrativa e finanziaria, purché non rendano impossibile o eccessivamente gravoso l’esercizio del diritto di azione.
  • La questione di legittimità costituzionale sulla mancata comunicazione individuale non è fondata quando la disciplina telematica consente comunque una conoscibilità legale del provvedimento e il termine decadenziale non risulta irragionevolmente breve.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

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