Cassazione Civile, Ordinanza n. 34495/2022 del 23/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione proposta dalla Procura della Repubblica avverso il decreto con cui il Tribunale aveva liquidato i compensi maturati a favore del difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale ha dichiarato l’opposizione inammissibile per tardività, ritenendo non dimostrato che essa fosse stata proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, valorizzando la data del "visto PM" risultante dal registro informatico come indice dell’avvio della conoscibilità dell’atto. In cassazione la Procura ha dedotto, con due motivi, l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione degli artt. 136 c.p.c. e 2697 c.c.: ha sostenuto di non aver ricevuto una rituale comunicazione del decreto, che le risultanze del SICID non bastassero a provare la comunicazione nelle forme di legge, e che il giudice avrebbe dovuto considerare l’attestazione del direttore amministrativo secondo cui nessuna comunicazione telematica o cartacea era stata effettuata; inoltre, non poteva gravare sul PM l’onere di dimostrare la data di effettiva entrata dell’atto nella propria sfera di conoscibilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato anzitutto un vizio autonomamente assorbente: il ricorso era privo della sommaria esposizione dei fatti di causa richiesta dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. In ogni caso, ha ritenuto che la decisione del Tribunale fosse conforme ai principi di legittimità, poiché l’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi per patrocinio a spese dello Stato è soggetta al rito sommario e al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione; in mancanza di tale comunicazione/notificazione, opera comunque il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. Pertanto, anche seguendo la prospettazione della Procura, l’opposizione risultava comunque tardiva. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, e non è stato disposto l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
prevede l’opposizione avverso il decreto di pagamento del compenso nel patrocinio a spese dello Stato.
art. 84 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
il decreto di pagamento del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato deve essere comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.
art. 15 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150
le opposizioni ai decreti in materia di spese di giustizia sono regolate dal rito sommario.
richiamato per l’equiparazione del decreto di liquidazione a un provvedimento soggetto a impugnazione con termine breve dalla comunicazione o notificazione.
in mancanza di comunicazione o notificazione del provvedimento, si applica il termine lungo di impugnazione dalla pubblicazione.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
il ricorso per cassazione è inammissibile se privo della sommaria esposizione dei fatti di causa.
il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità quando la decisione impugnata è conforme all’interpretazione della Corte di cassazione.
richiamato per la definizione camerale del ricorso ritenuto inammissibile.
art. 375, comma 1, n. 1, c.p.c.
richiamato quale base per la declaratoria di inammissibilità in camera di consiglio.
dedotto come violato in relazione alla rituale comunicazione del provvedimento.
dedotto come violato in tema di riparto dell’onere della prova circa la comunicazione/conoscibilità del decreto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte ha escluso i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L’opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato è soggetta al rito sommario e deve essere proposta entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; in difetto di comunicazione o notificazione, opera il termine lungo di impugnazione dell’art. 327 c.p.c.
- Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, la mancanza della sommaria esposizione dei fatti di causa integra autonoma causa di inammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
- Il ricorso per cassazione non supera il filtro dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando la decisione impugnata si conforma all’orientamento consolidato della Corte, anche se la motivazione del giudice di merito presenti imperfezioni correggibili.
- Nelle controversie sulle spese di giustizia, la questione della tempestività dell’opposizione va risolta verificando la data di comunicazione/notificazione del decreto; in mancanza, la tardività può derivare comunque dal decorso del termine lungo dalla pubblicazione del provvedimento.
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