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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21716/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un ex dipendente ha chiesto il risarcimento dei danni lamentando che l’ente datore di lavoro, dopo avere sottoscritto un accordo quadro con le organizzazioni sindacali per l’accesso a un meccanismo di esodo anticipato previsto dalla L. n. 92 del 2012, avrebbe assunto un obbligo anche nei suoi confronti in ragione della sua adesione alla procedura. Secondo il ricorrente, la successiva sospensione della procedura, la mancata informazione sul suo andamento e la definitiva rinuncia avrebbero violato obblighi contrattuali e i doveri di correttezza e buona fede, oltre a generare responsabilità da contatto sociale, da trattative e, in subordine, extracontrattuale. La Corte d’appello aveva già escluso la natura vincolante degli accordi nei suoi confronti e il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1173, 1321, 1372, 1175, 1375, 1362 e 1366 c.c. e dell’art. 4 L. n. 92 del 2012, per avere la corte escluso l’efficacia obbligatoria degli accordi sindacali e dell’adesione del lavoratore; 2) violazione degli artt. 1175, 1375, 1173, 1337 e 1338 c.c. per aver negato l’applicabilità di buona fede e correttezza; 3) violazione degli artt. 1173, 1337, 1338, 1175, 1375 e 2043 c.c. per aver escluso contatto sociale qualificato, responsabilità da trattative e aquiliana; 4) omesso esame di fatti decisivi, per non avere considerato successive assunzioni extranumerarie e ulteriori atti integrativi e domande all’INPS.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, in sostanza, mirava a ottenere una diversa interpretazione degli accordi sindacali senza riprodurre adeguatamente il loro contenuto, impedendo il controllo di legittimità; ha inoltre richiamato il principio per cui, in tema di interpretazione contrattuale, non è censurabile in cassazione la scelta ermeneutica alternativa compiuta dal giudice di merito quando la parte propone solo una delle possibili letture. Anche il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché fondati sulle stesse premesse già disattese, oltre che sulla mancata indicazione di un obbligo specifico violato e sull’assenza di una trattativa diretta tra le parti, essendo la vicenda intervenuta solo tra ente pubblico e sindacati; è stata ritenuta inconferente anche la prospettazione della responsabilità ex art. 2043 c.c. in presenza di un rapporto contrattuale. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per la presenza di una doppia conforme. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1173 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la fonte dell’obbligazione; la Corte non ne ha riconosciuto l’idoneità a fondare, nel caso concreto, un vincolo diretto verso il lavoratore oltre quanto accertato dai giudici di merito

  • art. 1321 c.c.

    invocato per qualificare gli accordi come contratti vincolanti; la Corte non ha accolto tale lettura per difetto di autosufficienza e perché si trattava, in sostanza, di una diversa interpretazione del testo negoziale

  • art. 1372 c.c.

    richiamato per sostenere l’efficacia vincolante dell’accordo; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura diretta a sovvertire l’interpretazione del giudice di merito

  • art. 4 L. n. 92 del 2012

    norma che disciplina il meccanismo di esodo anticipato; nel caso concreto non è stata ritenuta sufficiente, da sola, a dimostrare l’insorgenza di obblighi risarcitori in favore del singolo lavoratore sulla base degli accordi invocati

  • art. 1175 c.c.

    richiamato per i doveri di correttezza; la Corte ha escluso che la censura colpisse efficacemente la ratio decidendi sulla non vincolatività dell’accordo quadro

  • art. 1375 c.c.

    richiamato per la buona fede nell’esecuzione; la Corte ha ritenuto non configurato, in concreto, un obbligo specifico violato in base al quale applicare tali doveri

  • art. 1362 c.c.

    richiamato come criterio di interpretazione letterale; la Corte ha ricordato che la denuncia di errore interpretativo richiede la trascrizione delle parti rilevanti del testo negoziale

  • art. 1366 c.c.

    richiamato come criterio di interpretazione secondo buona fede; la Corte ha escluso l’ammissibilità della censura per difetto di adeguata riproduzione degli atti

  • artt. 1362 ss. c.c.

    la Corte ha affermato che l’erronea interpretazione di un atto negoziale va censurata indicando la violazione dei criteri ermeneutici e riportando il contenuto rilevante dell’atto da interpretare

  • art. 1337 c.c.

    richiamato per la responsabilità precontrattuale; la Corte ha escluso, in fatto, l’esistenza di trattative dirette tra le parti

  • art. 1338 c.c.

    richiamato per i doveri informativi nelle trattative; la Corte non ha ravvisato una trattativa negoziale tra le parti né un obbligo specifico violato

  • art. 2043 c.c.

    richiamato per la responsabilità extracontrattuale; la Corte ha ritenuto priva di consistenza la sua invocazione, anche perché le parti erano legate da un rapporto contrattuale

  • art. 91 c.p.c.

    applicato per la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite in quanto soccombente

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in presenza dei presupposti di legge

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura di violazione dei canoni ermeneutici contrattuali è ammissibile solo se il ricorrente indica in modo specifico quali regole interpretative siano state violate e riproduce il contenuto essenziale dell’atto da interpretare; non è sufficiente prospettare una diversa lettura del testo negoziale.
  • Quando il giudice di merito ha scelto una delle possibili interpretazioni di un accordo, la parte che ne propone una diversa non può ottenere in cassazione una nuova valutazione del merito sotto forma di vizio di legittimità.
  • I doveri di correttezza e buona fede presuppongono l’esistenza di un rapporto o di un obbligo specifico rispetto al quale si assuma l’inadempimento; non possono essere invocati in modo astratto per fondare responsabilità ove non sia chiarito quale sia il vincolo concretamente violato.
  • La responsabilità precontrattuale richiede l’esistenza di trattative effettive tra le parti e di un comportamento scorretto nella fase delle trattative; in mancanza di una trattativa diretta, la censura è infondata o inammissibile.
  • La responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. non può essere invocata in modo generico per fatti che si collocano nell’ambito di un rapporto contrattuale già esistente, se non viene individuata una condotta illecita autonoma e specifica.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando ricorre una doppia conforme, salvo il rispetto dei limiti specifici previsti per superare tale preclusione.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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