Cassazione Civile, Sentenza n. 2214/2022 del 25/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d\'Appello di Napoli che aveva confermato la cessazione del contratto di affitto agrario e la condanna al rilascio dei fondi a favore di Angela Morgillo. Il ricorrente deduceva, con più motivi, l\'impropria declaratoria di improponibilità dell\'opposizione a precetto per presunta mancanza del tentativo di conciliazione (sostenendo invece che il tentativo fosse stato esperito), la mancata valutazione di un verbale negativo di conciliazione, la mancata acquisizione di prove sui miglioramenti e l\'erronea interpretazione di precedenti pronunce circa la scadenza del contratto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile per motivo procedurale: il ricorso "cd. nativo digitale" depositato non era accompagnato dall\'asseverazione di conformità autografa della copia analogica all\'originale, e la carenza non è stata sanata dalla costituzione di tutte le parti intimante (alcuni eredi di Mastropietro sono rimasti soltanto intimati). La Corte ha richiamato e applicato il principio di diritto della Sezione Unita n. 22438/2018 e ha dunque deciso senza entrare nel merito delle questioni agrarie sollevate. Sentenze e statuizioni impugnate sono rimaste, di fatto, confermate per effetto dell\'improcedibilità del ricorso; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite (liquidate in euro 7.800,00 + euro 200,00 esborsi più rimborso forfetario, CA e IVA) e la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l\'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Sez. U. n. 22438 del 24/09/2018 (massima giurisprudenziale)
Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità ove il controricorrente depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005. Viceversa, ove il destinatario rimanga solo intimato ... sarà onere del ricorrente depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio.
Principio applicato: il vizio di mancata asseverazione della copia analogica del ricorso nativo digitale può essere sanato dalla tempestiva produzione di copia autenticata da parte del controricorrente o dalla mancata contestazione della conformità; in mancanza, il ricorso è improcedibile.
Art. 9, commi 1 bis e 1 ter, legge n. 53/1994
Richiama l\'obbligo di attestazione di conformità delle copie degli atti; nella pratica processuale telematica l\'asseverazione autografa del difensore sulla copia analogica ha rilievo ai fini della procedibilità.
Art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell\'amministrazione digitale)
Norma richiamata in merito agli effetti della notificazione a mezzo PEC e alla possibilità che il destinatario non disconosca la conformità della copia informale ricevuta.
Rinvio usato dalla Corte per precisare che la produzione documentale tardiva potrebbe essere ammessa ma non è stata effettuata nel caso concreto per sanare il vizio formale.
Art. 13, comma 1 quater e comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002
Norme richiamate in ordine all\'eventuale obbligo del ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello per il ricorso.
Norme e disposizioni richiamate nel ricorso e nel controricorso riguardanti materia agraria, onere della prova e rimedi processuali: la Corte di Cassazione non ha approfondito il merito sostanziale invocato (es. questioni di termine contrattuale, miglioramenti, onere della prova), avendo risolto il caso per questione procedurale di improcedibilità.
Massime di principio
- Quando si propone ricorso per cassazione in formato nativo digitale, occorre accompagnare il deposito con la copia analogica e con l\'asseverazione di conformità autografa del difensore; in mancanza, il vizio può essere sanato solo se il controricorrente deposita copia autenticata o non disconosce la conformità.
- Se alcuni destinatari della notifica restano soltanto intimati e non si costituiscono, il rischio di improcedibilità per carenze formali aumenta: il ricorrente deve quindi depositare l\'asseverazione prima dell\'udienza o dell\'adunanza in camera di consiglio per evitare la declaratoria di improcedibilità.
- Le questioni sostanziali (es. validità del titolo esecutivo, scadenza del contratto agrario, idoneità della prova sui miglioramenti) restano decise solo se il ricorso è procedibile; difetti formali possono impedire l\'esame del merito.
- La tempestività e la cura formale nelle notifiche via PEC e nella produzione di copie cartacee sono decisive: conservare e poter provare eventuali verbali di conciliazione o produzioni documentali è essenziale ma non sostituisce gli adempimenti formali richiesti per il ricorso.
- In caso di improcedibilità per vizi formali le spese seguono la soccombenza del ricorrente; è importante valutare e sanare difetti processuali prima dell\'udienza per evitare condanne alle spese e ulteriori oneri amministrativi (contributo unificato).
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