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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2150/2022 del 25/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)

La controversia

I genitori convennero davanti al Tribunale di Como la struttura sanitaria e il ginecologo che aveva seguito la gravidanza, chiedendo il risarcimento dei danni propri e del figlio. Il minore era nato con assenza del piede sinistro e del terzo medio della gamba sinistra, oltre che delle unghie dal primo al quinto dito della mano sinistra e con lussazione dell’anca. Dedussero che le malformazioni, riconducibili a briglie amniotiche, non erano state tempestivamente diagnosticate né comunicate; ciò avrebbe impedito alla madre di valutare l’interruzione della gravidanza ai sensi dell’art. 6, lett. b), L. n. 194/1978 e avrebbe privato il minore della possibilità di un intervento chirurgico prenatale potenzialmente correttivo. Il Tribunale accolse in parte la domanda, attribuendo il 90% della responsabilità alla struttura e il 10% al ginecologo, condannandoli in solido a pagare ai genitori Euro 1.121.348,10, ma negando il risarcimento al minore. La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 10 maggio 2019, ritenne responsabile in via esclusiva la struttura, condannandola a corrispondere ai genitori Euro 69.971,49 per danno non patrimoniale e Euro 548.694,38 per danno patrimoniale; confermò il rigetto della domanda del minore e dell’appello incidentale dei genitori. La struttura propose ricorso per cassazione con cinque motivi: contestò i presupposti dell’interruzione della gravidanza oltre i novanta giorni; la prova che la madre avrebbe scelto l’interruzione se informata; la responsabilità esclusiva della struttura e l’esclusione del nesso causale rispetto alla condotta del ginecologo; la personalizzazione del danno non patrimoniale; i criteri di liquidazione del danno patrimoniale, in particolare per i costi di formazione. I genitori proposero ricorso principale, con ricorso incidentale della struttura, articolando tre motivi: responsabilità concorrente del ginecologo e nesso causale; violazione del principio di integralità del risarcimento per avere detratto dai costi quelli che si sarebbero sostenuti per un figlio sano; insufficiente motivazione e mancato esame della possibilità di un intervento fetale, ai fini del danno del minore.

La decisione

La Corte ha riunito le impugnazioni e respinto l’eccezione di nullità della notifica del ricorso della struttura al ginecologo, ritenendo irrilevante che il file fosse in formato pdf anziché p7m. Ha rigettato il ricorso della struttura. Il primo motivo, relativo ai presupposti dell’interruzione ex art. 6, lett. b), L. n. 194/1978, è stato dichiarato infondato: la Corte ha ritenuto conforme a diritto la valutazione di merito secondo cui la specifica malformazione era idonea, in concreto, a determinare un grave pericolo per la salute psichica della madre; ha però corretto la motivazione della sentenza impugnata, precisando che la valutazione non può basarsi sul semplice pericolo per la serenità psichica di qualunque futura madre né sull’atteggiamento tormentato della gestante, rilevante invece ai fini della prova della scelta abortiva. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la volontà della madre era stata desunta non soltanto dalla richiesta di esami, ma anche dalle dichiarazioni rese al consulente, e la valutazione degli indizi spettava al giudice di merito. Il terzo motivo, sulla responsabilità del ginecologo e sul nesso causale, è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una rivalutazione del fatto. Il quarto motivo, sulla personalizzazione del danno non patrimoniale, è stato rigettato: la Corte d’appello aveva indicato circostanze peculiari e specifiche, anche riguardo alle conseguenze dinamico-relazionali e al rapporto coniugale. Il quinto motivo, sui costi di formazione e sulla liquidazione equitativa, è stato rigettato perché il giudice di merito aveva esplicitato i criteri utilizzati, basandosi su statistiche e parametrando i costi ordinari alle esigenze di un figlio con gravi malformazioni. Quanto al ricorso dei genitori, il primo motivo, sulla responsabilità concorrente del ginecologo, è stato dichiarato inammissibile: non era stata validamente censurata la valutazione di merito che escludeva l’imperizia del medico; la doglianza sulla mancata redazione di un referto scritto non era decisiva. Il secondo motivo è stato accolto: è stato violato l’art. 1223 c.c. perché, trattandosi di danno da nascita indesiderata, la liquidazione non poteva essere limitata ai costi aggiuntivi rispetto a quelli di un figlio sano sulla base del fatto che i genitori desiderassero un figlio. Il terzo motivo, relativo al risarcimento del danno del minore e alla possibilità di intervento in utero, è stato dichiarato inammissibile; è stata assorbita la censura residua del secondo motivo. La Corte ha quindi cassato la sentenza, limitatamente al motivo accolto, e rinviato alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione per la rideterminazione del danno patrimoniale e per le spese del giudizio di legittimità relative al rapporto tra genitori e struttura sanitaria. Ha compensato le spese di legittimità tra il ginecologo e ciascuna delle altre parti. Per il ricorso rigettato della struttura ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • L. 22 maggio 1978, n. 194, art. 6, lett. b)

    Trattandosi del fatto costitutivo del diritto dedotto in giudizio, è onere della parte attrice allegare e dimostrare – con riguardo alla sua concreta situazione – la sussistenza delle condizioni legittimanti l’interruzione della gravidanza ai sensi della L. 22 maggio 1978, n. 194, art. 6, lett. b), ovvero che la conoscibilità, da parte della stessa, dell’esistenza di rilevanti anomalie o malformazioni del feto avrebbe generato uno stato patologico tale da mettere in pericolo la sua salute fisica o psichica (Cass. n. 27528 del 2013).

    Chi agisce per il risarcimento del danno da mancata interruzione della gravidanza deve allegare e provare, in relazione alla concreta situazione della gestante, che la conoscenza delle rilevanti anomalie avrebbe determinato un processo patologico capace di mettere gravemente in pericolo la sua salute fisica o psichica. Per le gravidanze oltre i novanta giorni il pericolo deve essere grave e collegato a una patologia attuale, valutando ex ante se l’informazione omessa avrebbe potuto far insorgere tale processo.

  • L. 22 maggio 1978, n. 194, art. 4

    Il sistema legislativo è pertanto nel senso che, mentre entro i primi novanta giorni deve trattarsi di un “serio” pericolo per la salute psichica in relazione a “previsioni” di malformazione del concepito, dopo i primi novanta giorni deve trattarsi di un “grave” pericolo per la salute psichica determinato da “rilevanti” malformazioni del nascituro.

    La disciplina distingue l’interruzione entro i primi novanta giorni, fondata su un pericolo serio e anche su previsioni di anomalie, da quella successiva, che richiede un pericolo grave determinato da rilevanti malformazioni. La prima non può essere utilizzata per attenuare i requisiti previsti dall’art. 6.

  • L. 22 maggio 1978, n. 194, art. 1

    Il requisito della “gravità” (e non semplice “serietà”) del pericolo per la salute, unitamente alla circostanza dell’attualità della patologia della madre, anche quale mero effetto della notizia della malformazione del nascituro, sono il risultato del peculiare bilanciamento dei principi espressi dalla L. n. 194 del 1978, art. 1 il quale per un verso garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, di cui è estrinsecazione alle condizioni previste dalla legge il diritto di interruzione volontaria della gravidanza, per l’altro riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio.

    Il requisito del grave pericolo e dell’attualità della patologia riflette il bilanciamento tra procreazione cosciente e responsabile, valore sociale della maternità e tutela della vita umana dal suo inizio.

  • L. 22 maggio 1978, n. 194, art. 8

    Le ipotesi contemplate dall’art. 6 rinviano a situazioni di fatto che invece non consentono di rimuovere le cause che porterebbero all’interruzione della gravidanza, da cui la rilevanza della malformazione e la gravità del pericolo per la salute psichica della donna, presupposti la cui esistenza spetta a un medico del servizio ostetrico-ginecologico dell’ente ospedaliero in cui deve praticarsi l’intervento di certificare, avvalendosi eventualmente della collaborazione di specialisti (art. 8).

    La certificazione dei presupposti dell’interruzione prevista dall’art. 6 compete al medico del servizio ostetrico-ginecologico dell’ente ospedaliero in cui l’intervento deve essere praticato, con eventuale collaborazione di specialisti.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    Sul punto la motivazione della decisione impugnata deve essere corretta ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4.

    La Corte di cassazione può correggere la motivazione della decisione impugnata quando la statuizione è conforme a diritto, eliminando argomenti non corretti senza cassare la decisione su quel punto.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Non essendo stata la prova desunta dalla sola volontà di sottoporsi all’esame, il giudizio di fatto rispetta le coordinate giuridiche fissate da questa Corte, per cui la censura viene ad attingere la congruenza probatoria dei richiamati indici presuntivi, la cui valutazione è riservata al giudice di merito.

    La valutazione della congruenza degli indizi presuntivi utilizzati per provare che la gestante avrebbe interrotto la gravidanza appartiene al giudice di merito; la censura di legittimità non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione di tali elementi.

  • art. 2697 c.c.

    E’ pur vero che nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno cosiddetto da nascita indesiderata è onere della parte attrice allegare e dimostrare che, se fosse stata informata delle malformazioni del concepito, avrebbe interrotto la gravidanza; tale prova non può essere desunta dal solo fatto che la gestante abbia chiesto di sottoporsi ad esami volti ad accertare l’esistenza di eventuali anomalie del feto, poiché tale richiesta è solo un indizio privo dei caratteri di gravità ed univocità (Cass. n. 7269 del 2013).

    L’onere di provare che la gestante avrebbe scelto l’interruzione se informata grava sulla parte attrice. La sola richiesta di esami diagnostici per accertare anomalie fetali non basta, da sé, a dimostrare tale volontà, ma può concorrere con altri elementi presuntivi.

  • art. 1223 c.c.

    Il danno liquidato è però quello da nascita indesiderata, sicché non può essere esclusa la parte dei costi che si sarebbero sostenuti in presenza di figlio sano perché appunto la nascita non era desiderata e i costi, da liquidare per l’intero ricorrendone le condizioni, derivano da un figlio non desiderato.

    Nel danno da nascita indesiderata, una volta riconosciuti i presupposti della responsabilità, i costi derivanti dalla nascita non possono essere ridotti detraendo quelli che sarebbero stati sostenuti per un figlio sano solo perché i genitori desideravano avere un figlio. Il risarcimento deve coprire per intero il danno causalmente riconducibile alla nascita non desiderata, ricorrendone le condizioni.

  • art. 1226 c.c.

    Il giudice del merito ha in realtà indicato i criteri adoperati per la liquidazione equitativa del danno. Ha preso le mosse dai costi ordinari sulla base delle statistiche più recenti all’epoca della decisione, fornendone la provenienza (Istat, Federconsumatori), per poi parametrarli ad un figlio con malformazioni gravi.

    La liquidazione equitativa è adeguatamente motivata quando il giudice espone i criteri di calcolo e i dati di riferimento utilizzati, anche parametrando i costi ordinari alle specifiche esigenze del caso.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Sotto il profilo del vizio motivazionale ricorre la ragione di inammissibilità prevista dall’art. 348 – ter c.p.c. essendo la sentenza di appello sul punto fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione di primo grado.

    La censura di fatto è inammissibile nei limiti indicati dalla norma quando la decisione d’appello conferma quella di primo grado sulla base delle medesime ragioni inerenti alle questioni fattuali.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Poiché il ricorso proposto da (OMISSIS) viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

Massime di principio

  • Per ottenere il risarcimento da mancata interruzione della gravidanza oltre i novanta giorni, occorre provare che, se tempestivamente informata delle rilevanti malformazioni fetali, la gestante avrebbe presentato una patologia attuale, anche psichica, suscettibile di evolvere in un grave pericolo per la sua salute. La valutazione è prognostica ed ex ante, secondo il criterio del più probabile che non e con riferimento all’epoca della gravidanza.
  • La gravità delle malformazioni non determina automaticamente il diritto all’interruzione della gravidanza dopo i novanta giorni: la loro idoneità a provocare un grave pericolo per la salute della gestante deve essere valutata in concreto, tenendo conto delle caratteristiche della malformazione e della situazione individuale.
  • Il danno psichico manifestatosi dopo la nascita può avere valore indiziario o corroborativo rispetto alla prognosi sullo stato della gestante, ma non è di per sé decisivo; va distinto il pregiudizio causato dalla conoscenza della malformazione da quello dovuto alla sorpresa traumatizzante di una nascita inattesa.
  • La prova che la gestante avrebbe interrotto la gravidanza, se informata, grava su chi domanda il risarcimento e può essere fornita per presunzioni. La sola richiesta di esami diagnostici non è sufficiente, ma può essere valutata insieme ad altri elementi, quali le dichiarazioni della gestante e le circostanze personali.
  • La valutazione di merito circa la forza e la congruenza degli indizi presuntivi non è riesaminabile in cassazione quando la censura, senza denunciare una violazione dei criteri normativi, sollecita una diversa lettura delle prove.
  • Nel danno da nascita indesiderata, i costi causalmente riconducibili alla nascita non possono essere liquidati soltanto come differenza rispetto alle spese che sarebbero state sostenute per un figlio sano, sul solo presupposto che i genitori desiderassero un figlio: ricorrendone i presupposti, il danno va risarcito per intero.
  • La personalizzazione del danno non patrimoniale è consentita quando siano allegate e provate conseguenze anomale o peculiari rispetto a quelle ordinariamente associate a pregiudizi dello stesso grado; la liquidazione equitativa va motivata indicando i criteri e i dati utilizzati.
  • Per contestare in cassazione la ricostruzione del nesso causale tra condotte successive, occorre censurare in modo ammissibile sia l’accertamento della condotta colposa sia, quando rilevante, l’esclusività o la concorrente efficienza causale; la mera richiesta di rivalutare il fatto è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità medicaImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieConsenso informatoRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàDanno non patrimoniale

Testo integrale

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