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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2037/2022 del 25/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La contribuente impugna la sentenza della CTR lamentando: 1) omissione di pronuncia di inammissibilità su due motivi di appello proposti dall'Agenzia (primo motivo: questione sul sopralluogo ritenuta incidentale; secondo motivo: introduzione in appello di elementi nuovi quali stagionalità, crisi settoriale e valori di immobili in categoria C/1 diversi da quelli indicati nell'avviso); 2) mancata rilevazione da parte della CTR della novità e inammissibilità degli elementi introdotti in appello e violazione dell'art.115 c.p.c. circa fatti non contestati; 3) affermazione, senza elementi probatori, della corretta parametrizzazione comparativa degli immobili usati per la stima, nonostante differenze fra i beni comparati e l'immobile della contribuente.

La decisione

La Corte ha dichiarato i motivi inammissibili o infondati e ha respinto il ricorso. In particolare: il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di interesse della ricorrente (la questione sul sopralluogo era solo incidentale e la declaratoria di fondatezza del motivo d'appello dell'Agenzia non aveva incidenza pratica); la doglianza sull'omessa dichiarazione di inammissibilità del secondo motivo d'appello non ha rilievo perchè la CTR ha confermato l'uso corretto del metodo comparativo senza fare riferimento agli elementi addotti in quel motivo d'appello; il profilo relativo all'art.115 c.p.c. è infondato percheè applicabile la regola che nel processo tributario l'atto impositivo espone già le ragioni dell'Amministrazione e non richiede una nuova allegazione; il terzo motivo è inammissibile perchè tende ad ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale pagamento addizionale del contributo unificato ai sensi dell'art.13 d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • d.lgs. 546/1992, art.49

    Norma processuale tributaria richiamata in relazione alla corretta trattazione delle controversie; la Corte non ravvisa violazione nella pronuncia della CTR sull'ammissibilità degli appelli.

  • d.lgs. 546/1992, art.53

    Richiamato assieme all'art.49 come quadro normativo del processo tributario; nessuna applicazione erronea individuata dalla Corte.

  • codice di procedura civile, art.342

    Richiamato in relazione ai motivi di cassazione (invalidità di provvedimenti e omessa pronuncia su questioni rilevanti); la Corte ha ritenuto la censura inammissibile o infondata.

  • codice di procedura civile, art.360 n.4

    Fondamento della censura per omessa pronuncia su punto decisivo; la Corte ha escluso l'utilità concreta della censura per difetto di interesse.

  • codice di procedura civile, art.112

    Richiamato in ordine ai motivi di cassazione; non ha trovato applicazione a favore della ricorrente.

  • codice di procedura civile, art.100

    Norma richiamata per il vizio di "difetto di interesse": la Corte ha osservato che la ricorrente non aveva interesse concreto a far valere alcune omissioni di pronuncia.

  • codice di procedura civile, art.115

    Principio del giudice che fonda la decisione sui fatti non contestati dalla parte costituita; la Corte precisa che nel processo tributario l'atto impositivo di per sé espone le ragioni dell'Amministrazione, per cui non è richiesto un onere di allegazione ulteriore.

  • codice di procedura civile, artt.88,116,345

    Altre norme processuali richiamate dalla ricorrente; la Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i profili di doglianza relativi alla loro violazione.

  • d.lgs. 546/1992, artt.1,23,32,57

    Norme del processo tributario citate come quadro di riferimento; la Corte ha ribadito i principi processuali applicabili e la particolarità del giudizio tributario rispetto all'obbligo di replica dell'Amministrazione.

  • Costituzione, art.111

    Richiamato come principio costituzionale del giusto processo; la Corte non ha ritenuto violato tale principio dalle decisioni impugnate.

  • r.d. n.633/1939, art.10

    Norma fiscale menzionata nel terzo motivo (riguardante imposte indirette/Iva); la Corte non ha accolto la richiesta di riesame delle valutazioni di merito.

  • d.P.R. n.1142/1949, art.30

    Richiamato in relazione alla disciplina catastale/estimativa, ma senza che la Corte ritenesse fondata la censura sulla mancata dimostrazione delle differenze fra immobili.

  • d.P.R. 917/1986, art.37

    Norma fiscale generale citata nei motivi di merito; la Corte ha escluso la possibilità, in sede di legittimità, di rinnovare la valutazione probatoria sull'adeguatezza dei comparatori.

  • d.l. 70/1988, art.11

    Norma citata nei motivi di impugnazione relativi a questioni fiscali/estimationi; non ha prodotto effetti favorevoli alla ricorrente in Cassazione.

  • d.P.R. 115/2002, art.13 comma 1-quater e comma 1-bis

    Norme sul contributo unificato: la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore importo a carico della ricorrente.

  • Cass. n.19806/2019 (giurisprudenza)

    "Nel processo tributario, nell'ipotesi di ricorso contro l'avviso di accertamento, il principio di non contestazione non implica a carico dell'Amministrazione finanziaria, a fronte dei motivi di impugnazione proposti dal contribuente, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato mediante l'atto impositivo, in quanto detto atto costituisce nel suo complesso, nei limiti delle censure del ricorrente, l'oggetto del giudizio"

    La Corte di legittimità ha richiamato questo precedente per sostenere che l'amministrazione non è tenuta a ribattere punto per punto in primo grado quando ribadisce le ragioni dell'atto impositivo.

Massime di principio

  • Per ottenere la declaratoria di inammissibilità di motivi introdotti in appello occorre dimostrare che essi siano effettivamente nuovi e non riferibili a questioni già conosciute; se la questione è solo incidentale davanti al giudice di primo grado, la parte che impugna deve provare l'interesse concreto a far valere l'omissione.
  • Nel processo tributario l'atto impositivo contiene già le ragioni dell'Amministrazione: ai fini dell'art.115 c.p.c. non si richiede all'Amministrazione un'ulteriore allegazione in sede di primo grado quando essa semplicemente ribadisce le posizioni tenute nell'atto.
  • La Corte di cassazione non è sede per la rivalutazione del materiale probatorio o per riesaminare le scelte di merito (es. scelta dei beni comparativi): le censure che mirano a un nuovo esame dei fatti o delle prove sono inammissibili.
  • Per rilevare violazioni procedurali (omessa pronuncia su punti decisivi, violazioni di norme processuali) il ricorrente deve dimostrare l'utilità concreta della correzione richiesta; altrimenti la doglianza viene dichiarata inammissibile per difetto di interesse.
  • Se la CTR ha motivato la correttezza del metodo (ad es. metodo comparativo), le contestazioni successive sull'opportunità dei comparatori richiedono, per avere successo in sede di legittimità, la dimostrazione di un vizio di diritto o di una carenza motivazionale palese, non la mera discordanza sui fatti.

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