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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2035/2022 del 25/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'attribuzione della classe catastale e della rendita (gli immobili erano stati classificati in A/2 dall'Ufficio, la contribuente sosteneva che dovessero rientrare in A/3), con contestazione anche della presunta carenza di motivazione dell'avviso e della mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale; richiamo a documentazione DOCFA e a consulenze tecniche a supporto della tesi della contribuente; denunciata violazione di norme e principi relativi al classamento e all'onere probatorio

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della contribuente. Ha ritenuto che la CTR avesse fornito una motivazione adeguata, avendo valorizzato le circostanze decisive e le risultanze processuali favorevoli all'Ufficio (in particolare la comparazione con unità immobiliari della stessa zona e la valutazione che gli appartamenti derivanti da ristrutturazione di ex uffici non rientrano in A/3). Sulla questione della carenza di motivazione dell'avviso, la Corte ha ritenuto che l'avviso contenesse i dati oggettivi richiesti e che, in caso di procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione sia soddisfatto quando la differenza dipende da diversa valutazione tecnica. Sul contraddittorio endoprocedimentale la Corte, richiamando le Sezioni Unite, ha escluso l'esistenza di un obbligo generale per i tributi non armonizzati e ha osservato che la contribuente non ha indicato quali ragioni avrebbe fatto valere in contraddittorio. Sono state condannate le spese a carico della ricorrente (liquidate in Euro 3.000,00 più oneri e contributo unificato secondo le norme richiamate).

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Rilevato in relazione all'obbligo dei giudici di pronunciarsi sulle eccezioni: la CTR ha implicitamente e inequivocabilmente escluso il vizio di motivazione dell'avviso pronunciandosi sul merito

  • D.L. 23 gennaio 1993, n.16 (conv. dalla L. n.75/1993) e D.M. 19 aprile 1994, n.701

    Richiamati dalla contribuente in tema di classamento; la Corte ha ritenuto che le norme e la procedura DOCFA non impongano, di per sé, motivazioni diverse da quelle contenenti dati oggettivi quando la differenza derivi da diversa valutazione tecnica

  • art. 11, comma 1, D.L. 70/1988 (conv. dalla L. 154/1988) e art. 54 DPR n.1142/1949

    Richiamati a sostegno di questioni sul classamento; la Corte non ha ritenuto sussistente violazione tale da annullare l'atto

  • art. 2697 ss. c.p.c.

    Rilevato in tema di onere della prova: la contribuente non ha indicato elementi concreti per dimostrare che l'Ufficio avesse disatteso la consistenza dichiarata nel DOCFA

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (diritti del contribuente), artt. 6, 7, 12

    Richiamati dalla contribuente (come 1.212/2000 nel testo); la Corte ha ritenuto che, in assenza di specifica prescrizione per i tributi non armonizzati, non sussista un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale

  • Cass. Sez. 5, sent. n.10330 del 01/07/2003 (giurisprudenza)

    Citata per il principio che la valutazione delle prove e la scelta delle risultanze decisive rientrano nel sindacato di merito e non di legittimità se adeguatamente motivate

  • Cass. n.31809/2018 e n.12777/2018 (giurisprudenza)

    Principio secondo cui, in materia di classamento basato su DOCFA, l'obbligo motivazionale dell'avviso è soddisfatto dalla indicazione dei dati oggettivi quando la differenza risulta da diversa valutazione tecnica

  • Cass. Sezioni Unite, sent. n.24823/2015 (giurisprudenza)

    Principio secondo cui non sussiste in generale un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per l'Amministrazione finanziaria nei tributi nazionali non armonizzati; l'obbligo esiste solo se previsto e, nei tributi armonizzati, la violazione può comportare invalidità dell'atto

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art. 13 (modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n.228, art.1, comma 17)

    Richiamato per la disciplina del contributo unificato aggiuntivo: la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a carico della ricorrente

Massime di principio

  • In tema di classamento catastale post-DOCFA, l'avviso di rettifica soddisfa l'obbligo di motivazione se indica i dati oggettivi e la classe attribuita, salvo che il contribuente dimostri concretamente quali elementi del DOCFA siano stati ignorati
  • La valutazione tecnica e la comparazione degli immobili sono sindacabili in sede di merito, ma la Corte di legittimità verifica solo la correttezza logica e la presenza di motivazione adeguata: scelta motivata di risultanze processuali non è vizio decisorio impugnabile per mera divergenza di valutazione
  • Per i tributi nazionali non 'armonizzati' non opera un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale dell'Amministrazione salvo che una norma lo preveda espressamente; la mancata attivazione del contraddittorio non invalida automaticamente l'atto
  • Chi impugna un avviso catastale basato su DOCFA deve precisare quali dati oggettivi ritiene disattesi e dimostrare in che modo la diversa valutazione tecnica è erronea, altrimenti le deduzioni generiche sono inefficaci
  • In giudizio è rilevante che il contribuente indichi cosa avrebbe fatto valere nel contraddittorio mancante: l'assenza di tale indicazione rende inammissibile la doglianza sul mancato contraddittorio

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