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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2034/2022 del 25/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva tre censure principali: (1) violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 53 d.lgs. 546/92 per aver la CTR ritenuto irrilevante, ai fini della prova della tempestività dell'appello, l'assenza della ricevuta di spedizione dell'atto, attesa la mancata stampigliatura meccanografica o timbro datario sull'avviso di ricevimento prodotto dal Comune; (2) violazione dell'art.2, co.1, lett.b) d.lgs. 504/92 e omessa decisione sulla questione decisiva relativa al fatto che il terreno, pur ritenuto edificabile dalla CTR, era stato dal Comune stesso classificato come inedificabile e valutato a valore di mercato pari a zero dopo l'alluvione del 3/7/2006 (delibera consiliare n.29/2010, determina n.64/11, art.13 quater Reg.Ici); (3) omessa decisione sull'eventuale eccessività del valore di mercato adottato (63,00 €/mq) in contrasto con la perizia di parte.

La decisione

Accolto il primo motivo; la Corte, richiamando il principio delle Sezioni Unite (SSUU n.13452/2017), ha ritenuto che l'avviso di ricevimento può sostituire la ricevuta di spedizione solo se nel medesimo risulti la data di spedizione attestata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica o timbro datario. Nel fascicolo d'ufficio la consegna risultava successiva al termine decadenziale e l'avviso di ricevimento conteneva solo un'annotazione manoscritta priva dei requisiti di certezza richiesti; pertanto l'appello del Comune è stato dichiarato inammissibile ex artt. 22 e 53 d.lgs. 546/92. Di conseguenza la sentenza di primo grado favorevole al contribuente è passata in giudicato. Spese di lite a carico del Comune (importi liquidati in dispositivo). Le rimanenti censure sono state assorbite.

Norme richiamate

  • d.lgs. 546/1992, art.22

    Disciplina la notificazione degli atti nel processo tributario; la Corte ha interpretato che per provare la tempestività dell'impugnazione notificata a mezzo posta è necessaria la prova della data di spedizione: la ricevuta di spedizione o, in mancanza, un avviso di ricevimento con timbro datario/meccanografico dell'ufficio postale

  • d.lgs. 546/1992, art.53

    Stabilisce l'inammissibilità delle impugnazioni quando mancano i requisiti di tempestività; applicato per dichiarare inammissibile l'appello del Comune per mancata prova della spedizione entro il termine

  • d.lgs. 504/1992, art.2, co.1, lett.b)

    Norma richiamata dalla parte per contestare la base imponibile (valore catastale/mercato) degli avvisi di accertamento; la Corte non è entrata nel merito perché la questione processuale (inammissibilità dell'appello) è risultata decisiva

  • Delibera comunale n.29/2010 (art.13 quater Reg.Ici) e determina n.64/11

    Atti amministrativi comunali che, secondo il ricorrente, avevano attribuito valore zero alle aree in ragione di inedificabilità per rischio idrogeologico; rilevanti per la censura di merito ma non valutati in quanto la sentenza è stata decisa per motivo processuale

  • Decreto-legge n.137/2020, art.23, co.8-bis

    Norma procedurale che consente il rito camerale se la parte non chiede discussione in udienza pubblica; applicata per procedere con rito camerale

  • Cass. SSUU n.13452/2017

    Precedente di legittimità richiamato: chiarisce i requisiti probatori dell'avviso di ricevimento quale sostitutivo della ricevuta di spedizione (necessità di stampigliatura meccanografica o timbro datario dell'ufficio postale)

Massime di principio

  • In caso di notificazione a mezzo servizio postale, per dimostrare la tempestività di un ricorso/appello è necessario produrre la ricevuta di spedizione o un avviso di ricevimento che riporti la data di spedizione attestata dall'ufficio postale mediante stampigliatura meccanografica o timbro datario; annotazioni manoscritte o dattiloscritte non sono sufficienti.
  • Se la parte resistente non prova la spedizione dell'atto entro il termine decadenziale, l'impugnazione può essere dichiarata inammissibile e la decisione di primo grado può divenire definitiva a favore del ricorrente, indipendentemente dalle questioni di merito.
  • Quando si contestano valori catastali/di mercato o classificazioni comunali (es. aree rese inedificabili con valore zero), è essenziale portare in giudizio atti amministrativi e perizie formalmente documentate; tuttavia, tali questioni possono rimanere non esaminate se prevale una eccezione processuale rilevante.
  • Per evitare il rischio processuale di inammissibilità, utilizzare mezzi di notifica che producano prova certa della data di spedizione (ricevuta di raccomandata, PEC ove ammessa, o certificazione postale con timbro), e conservare ogni documento rilasciato dall'ufficio postale.
  • Quando si agisce in materia tributaria, privilegiare la completezza della prova documentale sulle notifiche: la correttezza formale della prova di notifica può essere determinante e precludere la decisione sul merito.

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