Cassazione Civile, Sentenza n. 2033/2022 del 25/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della regolarità della notificazione della cartella esattoriale e della relativa istruttoria processuale: si censurava che la Commissione Tributaria Regionale avesse ritenuto valida la notifica basandosi su un documento (la cosiddetta "cartella prodromica") acquisito d'ufficio in appello, in violazione del principio dispositivo; si contestava inoltre la rilevanza probatoria attribuita alla copia conforme dell'avviso di ricevimento prodotta da Equitalia, nonostante il disconoscimento della conformità da parte della contribuente; si deduceva illegittima identificazione del destinatario da parte del giudice, illeggibilità della firma sull'avviso, la consegna a persona diversa dal legale rappresentante senza successiva informativa al rappresentante e la mancata prova da parte dell'agente della riscossione circa il soggetto effettivamente destinatario, nonché problemi di motivazione dell'intimazione e dell'eventuale conoscenza della cartella in relazione a istanza di rateazione presentata dalla società.
La decisione
Il ricorso principale di Fidarcontrol srl è stato rigettato: la Corte ha ritenuto infondati i vari motivi. Ha rilevato che la decisione della Commissione Tributaria Regionale non si è basata sulla cartella acquisita d'ufficio ma sull'avviso di ricevimento regolarmente prodotto da Equitalia, il cui numero identificativo era noto dagli atti. Il disconoscimento delle copie non è risultato specifico e sufficiente ai sensi degli artt. 2712/2719 c.c.; la valutazione della leggibilità della firma e dell'identità del consegnatario è questione di merito non sindacabile in questa sede e, in ogni caso, la consegna a persona addetta alla sede è valida salvo che la contribuente provi l'inesistenza di qualsiasi rapporto dell'individuo con la società. Sono state respinte anche le censure sulla motivazione dell'intimazione e sulla conoscenza della cartella attraverso la domanda di rateazione, ritenute irrilevanti o inconferenti rispetto al decisum. Il ricorso incidentale di Equitalia Sud spa è stato dichiarato inammissibile per difetto di procura speciale idonea. Spese di lite compensate integralmente tra le parti.
Norme richiamate
art. 7 d.lgs. 546/1992
Richiamato per delimitare i poteri istruttori del giudice tributario; la Corte ha ritenuto che la CTR non si sia basata sull'acquisizione d'ufficio contestata ma su documentazione regolarmente prodotta.
art. 3-bis d.l. 203/2005 (modifiche ad art.7 d.lgs. 546/1992)
Citato nel contesto dei limiti del potere istruttorio; la Corte ha valorizzato la produzione documentale effettuata in giudizio.
art. 2712 cod. civ.
Riferito al disconoscimento della scrittura privata; la Corte ha ritenuto che la semplice affermazione di inefficacia non integri automaticamente il disconoscimento necessario.
art. 2719 cod. civ.
Applicato alla contestazione della conformità di copie prodotte dall'agente della riscossione: il giudice deve valutare le difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili.
art. 160 cod. proc. civ.
Richiamato rispetto alle ipotesi di nullità della notificazione; la Corte ha ritenuto non integrata alcuna delle ipotesi di nullità richiamate.
art. 145 cod. proc. civ.
Applicato per affermare che la notifica alla persona giuridica mediante consegna a persona addetta alla sede è regolare; la presenza del consegnatario nei locali fa sorgere la presunzione che fosse addetto alla sede.
art. 26 d.P.R. 600/1973
Richiamato in tema di notificazione della cartella esattoriale: la consegna a persona addetta alla sede vale come notifica valida.
art. 60 d.P.R. 600/1973
Citato nella doglianza sulla nullità della notificazione, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura richiamata.
art. 2697 cod. civ.
Richiamato in relazione all'onere della prova: la Corte ha confermato che incombe sulla parte che contesta l'efficacia della notifica l'onere di provare l'assenza di qualsiasi rapporto del consegnatario con la società.
art. 112 cod. proc. civ.
Richiamato dalle parti in ordine all'indagine del giudice su fatti rilevanti; la Corte ha ritenuto l'eventuale omissione inammissibile o inconferente rispetto al decisum concreto.
art. 7, primo comma, L. 212/2000
Riferito alla motivazione dell'intimazione di pagamento: la Corte ha confermato che la motivazione per relationem alla cartella precedentemente notificata è stata correttamente ritenuta sufficiente.
Cass. SS.UU. n. 9962/2010, Cass. n. 4556/2020 e Cass. n. 23426/2020
Giurisprudenza richiamata per affermare che la copia dell'avviso di ricevimento, se idonea e con riferimenti coincidenti della cartella, può integrare prova della notifica e che la firma illeggibile non invalida automaticamente la consegna a mani proprie.
Massime di principio
- La copia dell'avviso di ricevimento o della relata contenente il numero identificativo della cartella, se prodotta in giudizio, può avere valore probatorio anche se non è prodotta l'originale: il giudice deve valutare specificamente le eventuali difformità contestate e non può escludere a priori ogni efficacia probatoria.
- Il disconoscimento della conformità di una copia agli originali richiede dichiarazioni specifiche, univoche e mirate; una generica contestazione non basta a escludere la rilevanza della copia prodotta dall'agente della riscossione.
- La valutazione della leggibilità della firma sull'avviso di ricevimento e l'identificazione del consegnatario rientrano nella normale attività probatoria del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo per vizi di diritto o motivazionali gravi.
- La consegna del plico a persona presente presso la sede e addetta alla medesima è presunta regolare: grava sulla società l'onere di provare che il consegnatario non aveva alcun rapporto o incarico relativo alla ricezione di atti.
- La presentazione di una istanza di rateazione non vale di per sé come prova autonoma dell'inesistenza di una regolare notifica; la conoscenza derivante da una notifica regolarmente perfezionata prevale salvo prova contraria.
- Il giudice non deve essere considerato illegittimamente espletante attività istruttoria se, nell'ambito del suo potere valutativo, ricostruisce il quadro probatorio sulla base dei documenti prodotti dalle parti.
- I ricorsi e i controricorsi devono essere corredati da procure e atti rappresentativi chiari e non contraddittori: incongruenze sulla procura possono comportare inammissibilità del gravame.
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