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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2033/2022 del 25/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della regolarità della notificazione della cartella esattoriale e della relativa istruttoria processuale: si censurava che la Commissione Tributaria Regionale avesse ritenuto valida la notifica basandosi su un documento (la cosiddetta "cartella prodromica") acquisito d'ufficio in appello, in violazione del principio dispositivo; si contestava inoltre la rilevanza probatoria attribuita alla copia conforme dell'avviso di ricevimento prodotta da Equitalia, nonostante il disconoscimento della conformità da parte della contribuente; si deduceva illegittima identificazione del destinatario da parte del giudice, illeggibilità della firma sull'avviso, la consegna a persona diversa dal legale rappresentante senza successiva informativa al rappresentante e la mancata prova da parte dell'agente della riscossione circa il soggetto effettivamente destinatario, nonché problemi di motivazione dell'intimazione e dell'eventuale conoscenza della cartella in relazione a istanza di rateazione presentata dalla società.

La decisione

Il ricorso principale di Fidarcontrol srl è stato rigettato: la Corte ha ritenuto infondati i vari motivi. Ha rilevato che la decisione della Commissione Tributaria Regionale non si è basata sulla cartella acquisita d'ufficio ma sull'avviso di ricevimento regolarmente prodotto da Equitalia, il cui numero identificativo era noto dagli atti. Il disconoscimento delle copie non è risultato specifico e sufficiente ai sensi degli artt. 2712/2719 c.c.; la valutazione della leggibilità della firma e dell'identità del consegnatario è questione di merito non sindacabile in questa sede e, in ogni caso, la consegna a persona addetta alla sede è valida salvo che la contribuente provi l'inesistenza di qualsiasi rapporto dell'individuo con la società. Sono state respinte anche le censure sulla motivazione dell'intimazione e sulla conoscenza della cartella attraverso la domanda di rateazione, ritenute irrilevanti o inconferenti rispetto al decisum. Il ricorso incidentale di Equitalia Sud spa è stato dichiarato inammissibile per difetto di procura speciale idonea. Spese di lite compensate integralmente tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 7 d.lgs. 546/1992

    Richiamato per delimitare i poteri istruttori del giudice tributario; la Corte ha ritenuto che la CTR non si sia basata sull'acquisizione d'ufficio contestata ma su documentazione regolarmente prodotta.

  • art. 3-bis d.l. 203/2005 (modifiche ad art.7 d.lgs. 546/1992)

    Citato nel contesto dei limiti del potere istruttorio; la Corte ha valorizzato la produzione documentale effettuata in giudizio.

  • art. 2712 cod. civ.

    Riferito al disconoscimento della scrittura privata; la Corte ha ritenuto che la semplice affermazione di inefficacia non integri automaticamente il disconoscimento necessario.

  • art. 2719 cod. civ.

    Applicato alla contestazione della conformità di copie prodotte dall'agente della riscossione: il giudice deve valutare le difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili.

  • art. 160 cod. proc. civ.

    Richiamato rispetto alle ipotesi di nullità della notificazione; la Corte ha ritenuto non integrata alcuna delle ipotesi di nullità richiamate.

  • art. 145 cod. proc. civ.

    Applicato per affermare che la notifica alla persona giuridica mediante consegna a persona addetta alla sede è regolare; la presenza del consegnatario nei locali fa sorgere la presunzione che fosse addetto alla sede.

  • art. 26 d.P.R. 600/1973

    Richiamato in tema di notificazione della cartella esattoriale: la consegna a persona addetta alla sede vale come notifica valida.

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    Citato nella doglianza sulla nullità della notificazione, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura richiamata.

  • art. 2697 cod. civ.

    Richiamato in relazione all'onere della prova: la Corte ha confermato che incombe sulla parte che contesta l'efficacia della notifica l'onere di provare l'assenza di qualsiasi rapporto del consegnatario con la società.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Richiamato dalle parti in ordine all'indagine del giudice su fatti rilevanti; la Corte ha ritenuto l'eventuale omissione inammissibile o inconferente rispetto al decisum concreto.

  • art. 7, primo comma, L. 212/2000

    Riferito alla motivazione dell'intimazione di pagamento: la Corte ha confermato che la motivazione per relationem alla cartella precedentemente notificata è stata correttamente ritenuta sufficiente.

  • Cass. SS.UU. n. 9962/2010, Cass. n. 4556/2020 e Cass. n. 23426/2020

    Giurisprudenza richiamata per affermare che la copia dell'avviso di ricevimento, se idonea e con riferimenti coincidenti della cartella, può integrare prova della notifica e che la firma illeggibile non invalida automaticamente la consegna a mani proprie.

Massime di principio

  • La copia dell'avviso di ricevimento o della relata contenente il numero identificativo della cartella, se prodotta in giudizio, può avere valore probatorio anche se non è prodotta l'originale: il giudice deve valutare specificamente le eventuali difformità contestate e non può escludere a priori ogni efficacia probatoria.
  • Il disconoscimento della conformità di una copia agli originali richiede dichiarazioni specifiche, univoche e mirate; una generica contestazione non basta a escludere la rilevanza della copia prodotta dall'agente della riscossione.
  • La valutazione della leggibilità della firma sull'avviso di ricevimento e l'identificazione del consegnatario rientrano nella normale attività probatoria del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo per vizi di diritto o motivazionali gravi.
  • La consegna del plico a persona presente presso la sede e addetta alla medesima è presunta regolare: grava sulla società l'onere di provare che il consegnatario non aveva alcun rapporto o incarico relativo alla ricezione di atti.
  • La presentazione di una istanza di rateazione non vale di per sé come prova autonoma dell'inesistenza di una regolare notifica; la conoscenza derivante da una notifica regolarmente perfezionata prevale salvo prova contraria.
  • Il giudice non deve essere considerato illegittimamente espletante attività istruttoria se, nell'ambito del suo potere valutativo, ricostruisce il quadro probatorio sulla base dei documenti prodotti dalle parti.
  • I ricorsi e i controricorsi devono essere corredati da procure e atti rappresentativi chiari e non contraddittori: incongruenze sulla procura possono comportare inammissibilità del gravame.

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