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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2036/2022 del 25/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La contribuente impugnava gli avvisi di nuovo classamento sostenendo che l'Ufficio avesse "stravolto" i dati e le metodologie da lei proposte: in particolare contestava l'utilizzo di un valore espresso in €/kW invece della valutazione basata sulle superfici radianti, l'assenza di adeguata motivazione tecnica che spiegasse i diversi conteggi, l'indicazione generica di "stima diretta" senza provare l'effettivo sopralluogo e la mancata richiamazione della circolare n.6/T (30/11/2012) sul procedimento di stima diretta per immobili a destinazione speciale

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, quando il classamento deriva da procedura DOCFA e da una stima diretta dell'Ufficio, l'obbligo motivazionale dell'avviso è assolto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della rendita, a condizione che l'Ufficio non abbia disatteso gli elementi fattuali forniti dal contribuente e la differenza derivi da diversa valutazione tecnica. Ha inoltre osservato che la procedura seguita era quella della stima indiretta ai sensi degli artt.27 e ss. del d.P.R. 1142/1949, con utilizzo di valori di mercato espressi in €/kW ricavati da compravendite comparabili; di conseguenza la censura era in realtà un attacco alla valutazione estimativa (ammissibile in sede di merito ma non per vizi di motivazione in cassazione). Per questi motivi la sentenza impugnata è stata confermata. La contribuente è stata condannata alle spese di giudizio in favore dell'Agenzia (liquidate in €4500,00 più spese prenotate a debito) e al pagamento del contributo unificato secondo l'art.13 d.P.R. n.115/2002 come modificato dalla l. n.228/2012

Norme richiamate

  • art.7 della 1.212 del 2000

    Richiamato come principio sull'obbligo di motivazione degli avvisi di classamento: la Corte precisa che, in presenza di stima diretta a seguito di DOCFA, la mera indicazione dei dati e della rendita può essere sufficiente se non sono disattesi elementi fattuali forniti dal contribuente

  • art.3 della 1.241 del 1990

    Citata tra le norme richiamate nella doglianza sulla motivazione; la Corte non rileva un'applicazione specifica distinta da quella dell'art.7 richiamata sopra

  • art.112 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di motivazione della decisione; la Corte ritiene infondate le censure sull'insufficienza motivazionale dell'avviso quando la differenza è riconducibile a valutazione tecnica dell'Ufficio

  • art.2 del d.l. 23 gennaio 1993, n.16 conv. con modif. dalla l. 24 marzo 1993, n.75

    Norma di riferimento per la procedura DOCFA: la Corte ricorda che la procedura è a struttura partecipativa e rende la stima eseguita dall'Ufficio conoscibile al contribuente, riducendo l'onere motivazionale dell'avviso

  • d.m. 19 aprile 1994, n.701

    Regolamento attuativo della procedura DOCFA; considerato nella valutazione della correttezza procedurale seguita dall'Ufficio

  • artt.27 e ss. d.P.R. 1142/1949

    Individuano la disciplina della stima indiretta sul valore di mercato: la Corte rileva che l'Ufficio ha applicato il metodo indiretto con ricavo di valori in €/kW da compravendite comparabili, legittimando l'approccio tecnico-economico adottato

  • artt.28-29 d.P.R. 1142/1949

    Richiamati come parte della disciplina tecnica di riferimento per la valutazione estimativa indiretta seguita dall'Ufficio

  • circolare n.6/T Agenzia del Territorio (30/11/2012)

    La contribuente lamentava la mancata menzione: la Corte osserva che la mancata richiamazione della circolare nell'avviso non costituisce di per sé un vizio idoneo a rendere l'avviso infedele quando la procedura DOCFA e la stima eseguita nell'ambito partecipativo sono conoscibili

  • art.13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (introdotto dall'art.1, comma 17, l. 24/12/2012, n.228)

    Norma richiamata in relazione al recupero del contributo unificato; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte della ricorrente

Massime di principio

  • Se il nuovo classamento deriva da procedura DOCFA e da una stima eseguita dall'Ufficio, la motivazione dell'avviso può consistere nella semplice indicazione dei dati oggettivi e della rendita quando l'Ufficio non disattende gli elementi fattuali forniti dal contribuente; la differenza deve derivare da una valutazione tecnica diversa
  • La procedura DOCFA è partecipativa: la stima svolta dall'Ufficio è un atto conoscibile dal contribuente e la sua mancata riproduzione integrale nell'avviso non implica automaticamente difetto di motivazione
  • Quando l'Ufficio utilizza il metodo indiretto (artt.27 e ss. d.P.R. 1142/1949) basandosi su valori di mercato derivati da comparabili (es. €/kW), la censura del contribuente tende a rimettere in discussione la valutazione estimativa; tale critica è sostanziale e non sempre risolvibile in sede di legittimità con argomenti di mera carenza motivazionale
  • Per contestare efficacemente un avviso di classamento basato su stima tecnica, il contribuente deve dimostrare che l'Ufficio ha disatteso elementi fattuali da lui indicati o che la metodologia comparativa è arbitraria/ingiustificata, non limitarsi a rilevare la mancata citazione di circolari o la generica indicazione di "stima diretta"
  • Le questioni attinenti alla bontà tecnica della valutazione (scelta dei comparabili, parametri €/kW, calcoli) sono tipicamente di merito e richiedono prova e argomentazione tecnica specifica per avere chance di accoglimento in sede giudiziale

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